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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.169
Data decisione, Autorità:
11.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00169
grw/nh
Lugano
11 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 30 novembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 novembre 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 30.9.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il
sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie
(in seguito: LCAMal) per l’anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 26.11.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso __________, rappr. da __________, ha riproposto la propria
richiesta affermando quanto segue:
"
… Con il presente ricorso chiedo che la
decisione negativa venga riveduta e ciò in base alla notifica di tassazione
1999/2000 che è basata appunto sul reddito 97/98.
Ben comprendo che se avessi chiesto la tassazione
intermedia mio suocero avrebbe sicuramente ottenuto il sussidio, ma mal
comprendo invece che una tassazione definitiva 1999/2000 (che si basa sul
reddito 97/98) non venga presa in considerazione.
Per queste ragioni chiedo cortesemente:
a) che la decisione negativa 26 novembre 1999 venga respinta;
b) che a mio suocero __________ sia riconosciuto il sussidio per l'anno
2000… " (I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 18.11.1997).
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. In concreto,
non é contestato che, nel biennio di riferimento, il ricorrente ha avuto un
reddito imponibile pari a fr. 34.218.-, dunque, un reddito determinante di fr.
35.000.-.
Si
tratta, dunque, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla
legge per il diritto al sussidio delle famiglie.
Il ricorrente non contesta tali dati ma chiede
che il suo diritto al sussidio venga accertato in funzione dei dati risultanti
dalla notifica di tassazione per il biennio 1999/2000.
Ciò non è possibile pena la disattenzione del
principio di legalità che deve reggere l'attività amministrativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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