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Numero d'incarto:
36.1999.181
Data decisione, Autorità:
31.07.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00181
grw/nh
Lugano
31 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________, __________,
contro
la decisione del 23 novembre 1999 emanata
da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato contro le malattie presso la __________.
Nel 1996
la sua copertura comprendeva fra le altre, a partire dal 1° aprile,
l’assicurazione di indennità giornaliera (cat. _).
Si
trattava di un’assicurazione sottoposta alla LAMal e stipulata a titolo
individuale.
Il premio
per quest’assicurazione era stato fissato in fr. 234,60.
In
precedenza, dal 1.1.1988 al 31.10.1995 __________ era stato assicurato presso
la __________ per l’indennità giornaliera nell’ambito del contratto di
assicurazione collettiva stipulato dalla __________, suo datore di lavoro per
quel periodo.
1.2. I premi
afferenti all’assicurazione di indennità giornaliera per i mesi da aprile a
dicembre 1996 non sono stati pagati.
Così,
dopo averne inutilmente sollecitato il pagamento, la __________ ha avviato,
l’11.7.1997, una procedura esecutiva per ottenere il pagamento di fr. 2111,40
cui sono stati aggiunti fr. 20.- per spese di richiamo e gli interessi al 5% a
partire dal 27.5.1997.
L’escusso
ha interposto opposizione al P.E. notificatogli.
1.3. Contro la
decisione su opposizione 23.11.1999 con cui la __________ ha confermato il
rigetto dell’opposizione al P.E. , l’assicurato, rappr. dal __________, ha
interposto tempestivo ricorso affermando, in sostanza, di non essere il
debitore dei premi:
" … Il
contratto di lavoro sottoscritto tra le parti indicava esplicitamente che per
la perdita di salario risultava essere debitore il datore di lavoro del
ricorrente, impresa __________. La __________ era a conoscenza della situazione
e di conseguenza non può ora che il signor __________, titolare dell'impresa, è
scomparso rivendicare i premi al ricorrente. Premi che per inciso il ricorrente
ha già pagato con la deduzione mensile sulla busta paga. … " (I)
1.4. In risposta
la __________ ha postulato la reiezione del gravame rilevando quanto segue:
" … Il
__________, rappresentante del signor __________ nella presente procedura,
afferma che il debitore quote dell'assicurazione d'indennità giornaliera è l'ex
datore di lavoro dell'assicurato, il signor __________, in quanto egli è
indicato come tale nel contratto assicurativo tra il signor __________ e la
__________.
La __________ non mette in dubbio, che il datore di lavoro del
signor __________ gli abbia assicurato di versare i premi dell'assicurazione
d'indennità giornaliera. Tantomeno mette in discussione il fatto, che il datore
di lavoro abbia trattenuto i premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera
dell'assicurato senza trasmetterli in seguito alla __________. Evidentemente il
signor __________ ed il suo datore di lavoro hanno stipulato un accordo (orale
o scritto) che prevedeva l'obbligo del datore di lavoro a versare la quota dei
premi dell'assicurazione IG indicata nel contratto assicurativo, cioè fr.
234.60 al mese. Si tratta di un accordo nell'ambito del rapporto di lavoro tra
il signor __________ ed il suo datore di lavoro che non ha attinenza con il
rapporto assicurativo tra la __________ e l'assicurato. Per i diritti ed i
doveri derivanti dal rapporto lavorativo rispondono esclusivamente il signor
__________ ed il suo datore di lavoro. Infatti il ricorrente, stipulando il contratto
assicurativo con la __________, ha in un certo senso promesso a quest'ultima la
prestazione di un terzo (in analoga all'art. 111 CO). Se ciò non avviene, il
ricorrente deve rispondere di doveri derivanti dal contratto assicurativo
stipulato con la __________.
Da quanto esposto si deduce che il signor __________ è debitore
delle quote dell'assicurazione IG, in quanto egli è parte contraente del
contratto assicurativo. Egli è quindi tenuto a versare gli arretrati dei premi
accumulati da aprile a dicembre 1996 per un importo totale di fr. 2'131.40
(spese di fr. 30.‑ incluse).
Se il ricorrente vuol far valere i suoi diritti derivanti dal
rapporto di lavoro, esso deve procedere contro il suo datore di lavoro. Il
ricorrente non può, nell'ambito della presente procedura, invocare i doveri del
suo ex datore di lavoro che derivano da un contratto collettivo di lavoro. Ciò
non è oggetto della presente procedura amministrativa. … " (III pag. 5 e 6)
La
__________ ha, infine, parzialmente modificato la propria decisione precisando
quanto segue:
" …
Secondo il diritto vigente, durante il periodo in oggetto, la __________ era
autorizzata a pretendere gli interessi di mora sui premi e sulle partecipazioni
alle spese in scadenza (art. 9 cpv. 2 LAMal prima della revisione
dell'01.01.1998). Le condizioni generali d'assicurazione del 1996 prevedono un
interesse di mora del 5% a partire da 30 giorni dopo la scadenza delle fatture
(art. 65.2). Le spese della __________ per richiami ed esecuzioni vengono
addebitate all'assicurato (art. 65.1). Quindi, giustificatamente la __________
chiede il rimborso di Fr. 20.‑ per spese sostenute. Visto che l'ultima
ingiunzione di pagamento del 27.05.1997 è rimasta senza seguito, è giustificato
applicare a partire dal 01.07.1997 gli interessi di mora del 5%. La __________
può esigere gli interessi di mora soltanto sino al 31.12.1997. Dal 01.01.1998,
cioè dopo la revisione dell'art. 9 cpv. 2 LAMaI, la __________ non è
autorizzata ad applicare gli interessi di mora.
…
La __________ conclude, che il signor __________ è in debito nei
confronti della __________ per la somma di fr. 2'131.40 (spese incluse).
Inoltre egli deve versare alla __________ a partire dal 01.07.1997 sino al
31.12.1997 gli interessi di mora del 5 % e sostenere le spese esecutive di fr.
70.‑.
… " (III pag. 6 e 7)
1.5. Il 31 marzo
2000 la giudice delegata ha posto alcune domande alla __________ (VI) e al
rappresentante del ricorrente (VII).
Il
__________ ha risposto in data 6 aprile 2000 (VIII).
Le
risposte della __________ sono giunte al TCA il 7 aprile 2000 (IX).
La
__________ ha preso posizione in merito alle dichiarazioni del __________ il 14
aprile 2000 (XI, XIII).
Il
__________ si è espresso su quanto sostenuto dalla __________ il 20 aprile 2000
(XII, XIV).
1.6. Il 25 aprile
2000 il __________ ha trasmesso al TCA una copia del contratto nazionale
mantello per l’edilizia principale in Svizzera e una copia del decreto del
Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale a tale contratto
(XV, doc. _).
Considerato in diritto
2.1. Il Titolo
terzo della LAMal (art. 67-77) che tratta dell’assicurazione facoltativa
d’indennità giornaliera non regolamenta la questione del pagamento dei premi.
La
__________ l'ha fatto all’art 64 delle Condizioni generali d’assicurazione (ed
gennaio 1995) in cui si legge, in particolare, che “gli assicurati hanno
l’obbligo di pagare in anticipo le quote corrispondenti alla loro
assicurazione…”
Pertanto,
di principio, debitore delle quote è, in forza dell’art 64 CGA, l’assicurato.
2.2. In concreto,
nel formulario per la domanda di modifica dell’assicurazione sottoscritta dal
ricorrente il 3.4.1996 (doc. _), nella finca “debitore dei premi” relativa
all’assicurazione di indennità giornaliera è stato inserito il n° __________.
Nella
stessa finca relativa alle altre assicurazioni, il n° indicato è, invece, il
__________.
Il
formulario è stato “compilato da un collaboratore/una collaboratrice
dell’agenzia della __________ ” (affermazione della cassa convenuta in IX).
Così come
indicato dalla stessa cassa convenuta,:
"
la cifra “__________ rappresenta il numero di
polizza (d’assicurazione) del signor __________.
La cifra “__________” rappresenta il numero di
polizza (d’assicurazione) del signor __________, ex datore di lavoro del signor
__________ a partire dal 01.04.1996” (IX).
Dunque,
in concreto, - ritenuto che la proposta d’assicurazione è stata accettata
dall’assicuratore senza modifiche – per concorde volontà delle parti è stato
convenuto che debitore del premio relativo all’assicurazione
indennità giornaliera era, in deroga all’art 64 CGA, non l’assicurato bensì il
suo datore di lavoro.
Nel
contratto concluso fra la __________ e __________ quest’ultimo non si
è assunto l’onere del pagamento del premio relativo all’assicurazione
giornaliera. E a questa non assunzione di onere la controparte era del tutto
consenziente, visto che una sua funzionaria ha annotato nel formulario nella
finca “debitore premi” il numero corrispondente a __________ e che la proposta
è stata accettata senza riserve o modifiche.
In corso
di causa, la __________ ha affermato che:
"
la finca “debitore premi” nel formulario
“domanda di modificazione dell’assicurazione” della __________ ha carattere
esclusivamente amministrativo e non giuridico. Responsabile per il versamento
delle quote è il segnatario del contratto, il signor __________ ” (XIII)
Come
qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione deve essere interpretato
ricercando la reale e concorde volontà delle parti (DTF 112 II 253). Se questa
non può essere stabilita, occorre stabilire la loro presunta e probabile
volontà, secondo il principio della buona fede. Ci si atterrà all’uso generale
e quotidiano della lingua, con la riserva di accezione tecniche proprie al
rischio ritenuto (DTF 118 II 342; JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623
citate in B. Carron, La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Fribourg 1997
pag. 72; B. Viret, op. cit. pag. 92).
In
applicazione di questi principi, la tesi della cassa convenuta non può essere
protetta.
Il numero
corrispondente all’allora datore di lavoro dell’assicurato è stato inserito – a
cura della cassa stessa - nella finca chiamata “debitore premi”.
Debitore è colui che è tenuto ad effettuare una prestazione (cfr.
Gauch, Schluep et Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome I,
Ed. Schulthess Zurich n° 39ss).
Non colui
che è semplicemente incaricato (amministrativamente) di effettuare una
prestazione per conto di un terzo che è il vero debitore della prestazione in
questione.
Diversa
sarebbe stata la questione se la cassa avesse affiancato all’indicazione
dell’allora datore di lavoro (o meglio, della cifra a lui corrispondente) una
dicitura diversa, quale, ad esempio, “i bollettini di versamento per i premi
vanno indirizzati a …”.
Per
contro, con l’indicazione così come in concreto formulata, si deve ritenere che
le parti hanno concordemente stabilito che debitore delle quote per
l’assicurazione in questione era, non l’assicurato, bensì il suo datore di
lavoro.
E’
certamente vero che – come dice la cassa in risposta - “ai doveri e ai diritti
derivanti dal contratto stipulato devono rispondere esclusivamente le parti
contraenti” (pag. 5 punto 2.9).
E che,
quindi, il contratto concluso fra la __________ e il qui ricorrente non ha
effetti vincolanti per il suo datore di lavoro.
E’ però
altrettanto vero che alle parti contraenti incombono unicamente gli obblighi
che esse hanno effettivamente concordemente definito. In concreto, con
l’indicazione di cui s’è detto sopra, le parti non hanno voluto imporre
all’assicurato il pagamento dei premi: la __________, indicando nella finca
“debitore dei premi, il numero corrispondente al datore di lavoro
dell’assicurato ha manifestato la sua volontà di accettare – nonostante questi
non fosse parte al contratto – di sostituire il signor __________
all’assicurato come persona tenuta al pagamento dei premi per l’assicurazione
d’indennità giornaliera.
Questo
esito della vertenza trova giustificazione pure in applicazione per analogia
del principio secondo cui, nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e
negli altri campi delle assicurazioni sociali, i rapporti che esistono tra
gli interessati sono retti dal principio della buona fede e, pertanto, i termini
contenuti nei certificati di assicurazione e nelle disposizioni interne delle
casse malati (statuti, regolamenti di assicurazione, ecc.) e negli accordi
particolari debbono essere interpretati nel senso in cui può e deve
comprenderli un assicurato osservando l'attenzione che da lui può essere
esatta. Quest'ultimo non deve, quindi, subire un pregiudizio dovuto alla
carenza di chiarezza o al manco di precisione di una clausola redatta dalla
cassa (DTF 118 V 51 consid. 3 e le sentenze ivi citate; STFA 23 aprile 1993 in
re C. non pubbl.).
Di
conseguenza, la decisione impugnata va annullata.
Per
contro, in via abbondanziale viene fatto rilevare che la tesi ricorsuale
secondo cui il contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile
sarebbe opponibile alle casse malati è infondata (cfr. art 1-5 dello stesso
Contratto mantello in cui viene definito il campo d’applicazione dello stesso).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione 23 novembre 1999 è annullata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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