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Numero d'incarto:
36.1999.47
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00047
grw/nh
Lugano
2 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 8 marzo 1999 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 febbraio 1999 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto - che, con ricorso 8.3.1999,
__________, rappr. da __________, ha adito lo scrivente TCA chiedendo che la
__________ venisse condannata a "stabilire i premi relativi
all'assicurazione perdita di salario per l'anno 1997 nel seguente modo:
-
Classe A-M 3,83% dei
salari dichiarati
-
Classe K 3,49% dei
salari dichiarati" (I);
-
che il ricorso è stato
intimato per risposta alla cassa convenuta (II);
-
che, con risposta
3.6.1999, la cassa convenuta ha dichiarato quanto segue:
" ... A tutt'oggi, tuttavia,
dopo aver effettuato ogni procedimento istruttorio utile, ci è giocoforza di
constatare che la modifica contrattuale che abbiamo concluso, non ci è mai
stata ritornata debitamente firmata dal ricorrente. Questo significa che la
nostra Cassa non può comprovare con documenti e rendere verosimile (con il
grado di verosimiglianza esatto dalla giurisprudenza costante) la modifica
contrattuale che serve di base alla sua pretesa.
Di conseguenza,
dobbiamo riconoscere che è a buon diritto che il ricorrente fa valere le
condizioni incluse nel contratto iniziale e pretende che la nostra Cassa non
potrebbe opporsi alle modifiche sulle quali essa fonda in parte la fattura
litigiosa.
cc) Conclusioni
La nostra Cassa:
·
rinuncia a far valere le modifiche contrattuali
concluse poiché il ricorrente non ha debitamente firmato la clausola
addizionale del contratto;
·
constata a buon diritto che le prestazioni sono
state pagate sulla base del contratto iniziale, cioè rispettando il termine di
carenza di 7 giorni;
·
ammette il punto di vista del ricorrente secondo
il quale le modifiche contrattuali concluse non possono esserle opposte;
·
constata quindi che la fatturazione dei premi
doveva proseguire conformemente al contratto iniziale;
·
dichiara che, su questa base, l'importo delle
nostre pretese pecuniarie rispetto al sig. __________ dev'essere diminuito e il
conteggio degli importi richiesti effettivamente al ricorrente sarà versato in
causa ulteriormente;
·
revoca ------ con il permesso della vostra
Istanza ------ le decisioni contestate nella misura in cui esse non sono
conformi alle conclusioni sopraccitate." (VII pag 2)
-
che, secondo la legge
(cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC
1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua
risposta, l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione
impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione che, in caso di
accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio
del ricorso (cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);
-
che, costituendo
l'annullamento della decisione impugnata l'accoglimento integrale della
richiesta della ricorrente, il presente ricorso può essere stralciato dai
ruoli;
-
che, secondo la
giurisprudenza, colui che, in una procedura cantonale di ricorso vince la
causa, ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (Pratique VSI 1994 p.
189; DTF 110 V 57 = RCC 1984 p. 192; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81; per non
necessità della richiesta: cfr RCC 1992 pag. 433 consid. 2b).
-
che v'è una pretesa di
diritto federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica,
anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219;
DTF 110 V 57, DTF 109 V 71) e che questa situazione si realizza, ad esempio,
allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione,
prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione,
che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro
modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC
1986 p. 314; RCC 1984 p. 283).
-
che,
in concreto, dunque, i ricorrenti, patrocinati in causa - l'indennità è concessa
non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC
1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 p. 116;
DTF 108 V 111 ) - hanno diritto ad un'indennità per ripetibili che
viene fissata, in applicazione dell'art 21 LPTCA, in fr. 400.-;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati _____
verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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