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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.55
Data decisione, Autorità:
23.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00055
grw/nh
Lugano
23
marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 10 marzo 1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, - che, con petizione 10.3.1999,
__________ ha chiesto la condanna della __________ al versamento nelle sue
mani delle indennità giornaliere assicurate sino a fine febbraio 1999 (I);
-
che, giusta l'art. 86 cpv.
3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere
delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in
virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli
assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;
-
che l'art. 75 cpv. 1
LCAMal dispone che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro
membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da
assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative
ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;
-
che la __________ non è
una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art 12 LAMal
né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale
contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e, perciò, da una parte, la sua
attività non sottostà a tale legge e, d'altro canto, la sua attività non può
essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte dello scrivente TCA ai sensi
dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
che essa è, invece, una compagnia
d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano,
oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali
d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);
-
che, competente per il
contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la giurisdizione ordinaria (B.
Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1985, p. 21) e non il TCA;
-
che, pertanto, la
petizione in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza rationae
materiae.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
Gli atti sono trasmessi
alla Pretura di Lugano per competenza
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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