AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.62
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00062
grw/nh
Lugano
5 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 marzo 1999
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ –
già beneficiario di una rendita d’invalidità LAINF del 40% - è stato
dipendente, in qualità di piastrellista, della ditta __________ che aveva
assicurato i suoi dipendenti per l’indennità giornaliera in caso di malattia
tramite un contratto d’assicurazione collettiva stipulato con la __________
(80% senza differimento).
Il 1°
dicembre 1998 è stato aperto il fallimento nei confronti della __________.
1.2.__________ è stato incapace al lavoro in gradi diversi a causa di
una sindrome lombovertebrale cronica su disturbi degenerativi in assenza di
sindrome radicolare.
La
__________ ha assunto il caso ed ha versato le indennità giornaliere
assicurate a partire dal 15.9.1997.
Quindi,
in seguito ad un controllo effettuato dal suo medico di fiducia, con lettera
20.4.1998, la cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:
"
… In base agli accertamenti d'ordine medico
esperiti (visita medica di controllo presso nostro medico di fiducia dr.
__________), rileviamo che per attività fisiche leggere (quali ad esempio
custode di palazzi, benzinaio, magazziniere), è abile nella misura massima
possibile (100%).
…
Nel caso specifico, dal raffronto tra
il reddito annuo nella sua precedente professione (fr. 54'015.-) e quello
conseguibile nella nuova professione (fr. 35'000.-, Tribunale cantonale delle
assicurazioni, inc. 36.95.00105), risulta un grado d'inabilità lavorativa del
35% (100 - [35000.- : 54015.- x 100] = 35). Per la calcolazione dettagliata,
vedi allegato.
Dobbiamo pertanto informarla che per
tale grado d'incapacità al lavoro (35%) non esiste, secondo le CGA (condizioni
generali d'assicurazione) riguardanti l'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera, un diritto a prestazioni… " (doc. 40)
In seguito,
la __________ ha versato le indennità giornaliere ancora sino al 22.8.1998.
1.3. Una
successiva rivalutazione del caso – esperita in seguito alla ricezione di
alcuni rapporti del dott. __________, medico curante dell’assicurato – ha avuto
quale esito la conferma della prima presa di posizione della casa.
1.4. Con
petizione 24.3.1999 __________, rappr. dall’avv. __________, ha chiesto la
condanna della __________ al versamento nelle sue mani “delle indennità
giornaliere a far tempo dal 22 agosto proporzionalmente al grado di incapacità
lavorativa attestato dal medico , ma almeno del 50%” (I).
A
sostegno della sua richiesta, l’assicurato ha sostenuto quanto segue:
"
… Ciò premesso, si osserva che la stipulazione
della copertura assicurativa da parte del datore di lavoro dell'attore è da
intendersi per la professione di piastrellista e non per altre attività.
Secondo le CGA la copertura
assicurativa è data in caso di incapacità lavorativa, con particolare
riferimento all'attività svolta al momento della stipulazione del contratto,
per cui è in base all'attività di piastrellista svolta, che si deve valutare la
capacità lavorativa dell'attore, senza prendere in considerazione altri
indirizzi professionali, poiché in tal caso si svuoterebbe di ogni significato
il concetto di assicurazione privata, il cui scopo precipuo è quello di coprire
il rischio assicurato.
A suffragio di quanto sostenuto, si
osserva che le CGA non contemplano alcuna normativa in merito all'obbligo di
cambiare professione, per cui a maggior ragione tale obbligo non può essere
imposto…. " (I pag. 6)
Inoltre,
l’assicurato ha affermato che la valutazione del medico di fiducia della cassa
relativamente alla sua capacità lavorativa in un’attività diversa da quella del
piastrellista è stata “troppo superficiale… giacchè non sono stati minimamente
tenuti in considerazione taluni aspetti, quali l’età, la formazione scolastica,
il peggioramento dello stato di salute e le difficoltà oggettive nel trovare
un’occupazione adeguata” (I pag. 7).
Infine,
egli ha chiesto l’allestimento di una perizia medica.
1.5. Con risposta
18.5.1999 la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti
di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (IV).
1.6. Il 1.6.1999
l’attore ha prodotto il certificato redatto il 28 maggio 1999 dal dott.
__________ ed ha ribadito la richiesta di allestimento di una perizia medica
(VI).
Il
certificato medico prodotto è stato trasmesso alla __________ per una presa di
posizione (VII).
La cassa
convenuta si è espressa il 9.6.1999 ribadendo la richiesta di reiezione della
petizione e rilevando l’inutilità dell’allestimento di una perizia medica.
1.7. Il 2
febbraio 2000, la giudice delegata ha ordinato l’allestimento di una perizia a
cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (IX).
Il dott.
__________ ha inviato la sua perizia al TCA il 5 aprile 2000 (XIII).
Su tale
perizia la cassa convenuta si è espressa il 28 aprile 2000 rilevando che “il
dott. __________ condivide pienamente le valutazioni del medico di fiducia
della __________, dott. __________ ” e concludendo, perciò, nel senso di non
vedere “motivo di scostarsi dalla presa di posizione del 18.5.1999” (XV).
La parte
attrice, con osservazioni 4 maggio 2000, ha invece chiesto che al perito
vengano sottoposti dei quesiti complementari. Di questa richiesta diremo nei
considerandi.
in
diritto
2.1. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione
di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette,
in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1.
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.2. Secondo
l’art. 102 cpv. 1 LAMal
" Le
previgenti assicurazioni delle cure medico sanitarie e d’indennità giornaliera
continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto,
dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art 103 cpv. 2 che si
riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr.
Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le
assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse
possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti
hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso
di specie, con effetto a decorrere dal 1.1.1997, il datore di lavoro di
_________________ ha concluso con la ___un
nuovo contratto di assicurazione collettiva per perdita di salario in favore
del suo personale (cfr. doc. 53).
Tale
contratto rimanda alle Condizioni generali 1.1.1997.
Secondo
la clausola G1 di tali CGA - il cui titolo è "basi del contratto" -
"le condizioni previste dal contratto d'assicurazione come pure le
presenti condizioni contrattuali costituiscono il contenuto del contratto; il
contratto soggiace alla Legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA)".
Pertanto,
ai rapporti fra le parti era applicabile, dal 1.1.1997, la LCA e le
disposizioni del contratto concluso fra la ___ e la _______________.
In queste
circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art 12 cpv.
2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing
et Lichtenhahn 1996, p. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri
istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall’interessato in base
all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.3. Secondo le
Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera,
l'indennità giornaliera assicurata viene versata, proporzionalmente al grado di
incapacità lavorativa, a condizione che vi sia un'incapacità lavorativa dovuta
a malattia e attestata dal medico di almeno il 50%.
2.4. In concreto,
è sostanzialmente incontestato che l’incapacità lavorativa parziale (50%)
dell’assicurato quale piastrellista è duratura. In effetti, il medico di
fiducia della cassa aveva, nel suo rapporto 16.4.1998, affermato quanto segue:
"
… in considerazione del lavoro svolto e la lunga
incapacità lavorativa parziale, ritengo ormai impossibile far ricominciare il
paziente al 100%. Propongo quindi un'incapacità lavorativa al 50% in modo
duraturo quale piastrellista…” (doc. 41 e 39)
Il dott.
__________, medico fiduciario, ha tuttavia attestato una piena capacità
lavorativa dell’assicurato in attività più leggere:
"
…. sarebbe esigibile una capacità lavorativa
completa per un lavoro decisamente più leggero, quale ad esempio custode di
palazzi, benzinaio, magazziniere” (doc. 41)
Questa
valutazione è stata confermata anche il 12.11.1998, dopo che il dott.
__________ ha rivisto l’assicurato a seguito di un suo preteso peggioramento.
Nel rapporto relativo alla visita avvenuta l’11.11.1998 si legge, in
particolare, quanto segue:
"
…
Status:
Lo status clinico è praticamente
sovrapponibile a quello del 15.4.98. Vi è soltanto un lieve aumento del tono
della muscolatura paravertebrale lombare e una discreta limitazione funzionale
don DMT 15 Cassa malati. Non vi sono indizi per radicolopatia con Lasègue
negativo nella variante diretta e indiretta, ROT presenti e simmetrici agli
arti inferiori, nessun deficit sensitivo motorico.
Diagnosi:
l Sindrome lombovertebrale cronica su disturbi degenerativi
Incapacità lavorativa:
In base all'esame odierno, in completo
accordo con il paziente, ho convenuto una ripresa della capacità lavorativa al
50% dal 16.11.98. Ricordo che si tratta di un'incapacità lavorativa parziale da
considerarsi duratura per l'attività precedentemente svolta di piastrellista.
Riguardo l'esigibilità ritengo che le cose non siano cambiate da quanto scritto
il 15.4.98.... " (doc. 16)
Nella
petizione l’attore ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa
in attività leggere.
La sua
contestazione appare, però, eccessivamente fragile.
Da un
lato, perché egli non ha portato a sostegno di tale affermazione dei documenti
medici significativi. In effetti, il dott. __________ si è espresso, nei suoi
certificati, soltanto relativamente alla sua capacità lavorativa quale
piastrellista (cfr., ad esempio, doc. H) oppure in modo generico (cfr. doc. K)
: tali valutazioni non bastano, dunque, a sostanziare la richiesta
dell’attore.
D’altro
canto, in petizione egli ha qualificato di “superficiale” la valutazione del
dott. __________ che, a torto, non avrebbe “tenuto minimamente in
considerazione taluni aspetti, quali l’età, la formazione scolastica, il
peggioramento dello stato di salute e le difficoltà oggettive nel trovare
un’occupazione adeguata” (I)
Gli
aspetti non “tenuti minimamente in considerazione “dal dott. __________ sono,
in realtà, per la maggior parte irrilevanti per la quantificazione
dell’incapacità lavorativa e, quindi, giustamente, il medico fiduciario non ne
ha tenuto conto. Si tratta, in particolare, delle difficoltà nel reperire
un’occupazione: difficoltà di questo tipo, dovute alla situazione del mercato
del lavoro, non possono essere messe a carico dell’assicurazione malattia ma
sono assunte dall’assicurazione disoccupazione.
L’età
dell’assicurato, poi, non appare di alcun impedimento per l’esercizio di
un’attività leggera: egli è, infatti, nato nel 1952 e, quindi, oggettivamente,
non può essere ritenuto troppo anziano per esercitare un’attività lavorativa .
La sua
formazione scolastica – di cui non conosciamo i dettagli - non può sicuramente
essere considerata carente al punto da impedirgli di esercitare delle attività
non qualificate quali quelle indicate dal medico fiduciario.
Per
contro, potrebbe, di principio, essere rilevante il preteso peggioramento dello
stato di salute: tuttavia, tale peggioramento è stato escluso dal dott,
__________ che, nella seconda visita di controllo, ha constatato una situazione
sostanzialmente invariata rispetto a quanto accertato nella visita dell’aprile
precedente. Né è di maggior aiuto alla tesi del peggioramento il certificato
28.5.1999 del dott. __________ che non porta a sostegno della sua valutazione
circa l’incapacità lavorativa dell’assicurato alcun elemento oggettivo.
Inoltre, va detto che anche in quest’ultimo certificato il dott. __________ si
esprime soltanto sull’incapacità lavorativa quale piastrellista senza
minimamente affrontare il tema della capacità dell’assicurato in attività più
leggere.
Anche la
perizia ordinata per fugare ogni dubbio ha confermato la valutazione effettuata
dal dott. __________.
In
effetti, il dott. __________, dopo avere affermato di condividere “in linea di
massima” le valutazioni espresse dal dott. __________, ne ha condiviso le
conclusioni giudicando l’assicurato abile al 50% nell’attività di
piastrellista e al 100% in attività quali l’operaio di fabbrica, il
magazziniere con mansioni leggere, l’autista o il fattorino.
Come
visto al punto 1.11, l’attore ha chiesto che al perito vengano sottoposti dei
quesiti complementari. Il primo quesito complementare proposto tende ad
accertare se il dott. __________ condivide interamente le valutazioni
del dott. __________ e, in caso contrario, a conoscere i motivi del dissenso
parziale.
Conoscere
la risposta a questo quesito non sarebbe di utilità alcuna al giudizio. Ciò che
conta è che il perito ha condiviso pienamente le conclusioni del dott.
__________.
Di
nessuna utilità è pure – per i motivi suenunciati – chiedere al perito di
pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell’assicurato tenuto conto dell’età e
della formazione scolastica dell’assicurato.
Infine,
vista l’esuberanza di atti medici concordanti, superfluo appare porre al perito
il quesito volto a sapere “su quali basi egli giunge alla conclusione che le professioni
indicate siano confacenti al signor __________ ” (XVI): è evidente che il
perito, per valutare l’adeguatezza delle professioni indicate, ha confrontato
le limitazioni derivanti all’assicurato dalle sue affezioni con le attività
richieste nelle professioni indicate.
2.5.Secondo l’attore, assicurata sarebbe, nell’ambito del contratto
d’assicurazione collettiva stipulato dalla __________ l’incapacità lavorativa
nell’attività esercitata presso tale ditta e, quindi, un cambiamento d’attività
potrebbe essere richiesto soltanto a condizioni molto particolari.
La tesi
dell'attore – per certi versi condivisibile – non è conforme alla
giurisprudenza federale.
Infatti,
il TF, nella sentenza 23.10.1998 riguardante un caso analogo a quello ora sub
judice ha, a questo proposito, osservato quanto segue:
" ...
La tesi ricorsuale è fondata. L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo
principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da
cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a
tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave
della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer
(Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento
all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento
chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione... "
(STF cit. consid 2c)
Dunque,
anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla
LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto
quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno
alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla
salute.
2.6. Come
nell'ambito dell'assicurazione malattia sottoposta alla LAMal, qualora un
cambiamento di professione si imponga tenuto conto dell'obbligo di ridurre il
danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità
parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno
residuo (RAMI 1989, 106ss; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non
pubbl.).
In questa
ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere
realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che,
invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova
professione.
Secondo
le Condizioni generali d'assicurazione relative all'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera in caso di malattia della __________, il diritto ad
indennità giornaliera é dato in caso d'incapacità lavorativa di almeno il 50%
(cfr. CGA pag. 2).
2.6.1. Secondo la
Cassa convenuta, mettendo a profitto la sua capacità lavorativa residua,
l'assicurato potrebbe conseguire un reddito annuo pari a fr. 35'000.--.
Al fine
di determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera
maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a
tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,
questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una
sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito
annuo ammonta:
per il 1992 fr.
34'000.--
per il 1993 fr.
34'500.--
per il 1994 fr.
35'000.--
per il 1995 fr.
35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il
1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
Nel
passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare
nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p.
15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.;
Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto
stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag.
55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il
24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
"
3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
In una
sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L. N., il TCA ha, quindi, rinviato gli
atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il reddito da invalido
sulla base dei criteri da esso posti.
In una
recentissima sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N.R., questa Corte ha
fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor Carlo Malaguerra, direttore dell'Ufficio federale di
statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è
sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato
prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor Malaguerra ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche
ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. Vbis).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici
occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra
regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwer- degegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni
sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui
livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.
Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton
Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività semplici
e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13),
mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili
(TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari
risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una
durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce
salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures
par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9
heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p.
27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le
salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr.
4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro
(cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del
9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.--
(rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.--
(rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne"
(STCA succitata).
2.6.2. Ritornando al
caso di specie, conformemente alla più recente giurisprudenza federale in
materia di reddito da invalido,
occorre,
dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 1998, edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e
ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile
lordo pari a fr. 3'611.-(rispettivamente fr. 3'813.-, a seconda che si
consideri o meno il settore pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr.
3'783.-(rispettivamente fr. 3'994.-). Su base annua, si raggiunge, pertanto, un
reddito di fr. 45'396.- (rispettivamente di fr. 47'928.-).
Il TFA
raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA
30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA
30.6.2000 succitata e STFA 9.5.2000 in re A., consid. 5b/cc).
In
casu, lo scrivente TCA può tranquillamente esimersi
dall'esaminare più da vicino quest'ultimo aspetto, nella misura in cui - anche
se si dovesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima del
25% - l'attore non potrebbe, comunque, beneficiare d'ulteriori prestazioni al
di là di quelle riconosciutegli dalla __________.
2.6.3. Quale
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 1998, se non fosse
intervenuto il danno alla salute, la Cassa ha considerato l'importo di fr.
54'015.--.
Confrontando
tale reddito con quello ancora teoricamente esigibile secondo i principi
esposti nei considerandi precedenti - fr. 34'047.-- (reddito da invalido
realizzabile, nel 1998, dall'assicurato nel settore privato [ipotesi a lui più
favorevole], tenuto conto della riduzione massima del 25%) - il danno residuo è
del 37% circa, quindi inferiore a quanto richiesto perché sia dato il
diritto ad indennità.
2.7. Nei casi in
cui risulta esigibile un cambiamento d'attività, secondo quanto stabilito dal
TFA nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie ed applicabile
anche all'assicurazione privata visto il richiamo fatto dal TF nella sentenza
succitata, all'assicurato, deve concesso un periodo di adattamento la cui durata
dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111
V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.).
Il TFA ha
più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF
11 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p.
113ss).
La cassa
convenuta ha concesso all'attore un termine di 4 mesi (20.4. - 22.8.1998).
Visto
quanto sopra, tale termine é conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione
é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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