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Numero d'incarto:
36.1999.68
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.1999.00068
grw/nh
Lugano
4
gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - __________ (), che lavora
dall'ottobre 1987 quale commessa alle dipendenze della , è assicurata
contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso l'.
-
Dal mese di gennaio 1998
l'assicurata risulta incapace al lavoro.
-
Con lettera 4 febbraio
1999 __________ - che aveva, sin lì, versato le prestazioni assicurate - ha
comunicato all'assicurata di ritenerla, sulla base delle conclusioni del suo
medico fiduciario, abile al 100% in attività più leggere di quelle sin lì
esercitate.
-
Con petizione 6 aprile
1999 l'assicurata, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna del __________
al versamento nelle sue mani dell'indennità giornaliera ridotta al 70% a
partire dall'8 marzo 1999 (I).
A sostegno di tale
richiesta, l'assicurata ha prodotto il certificato redatto il 25 marzo 1999 dal
dott. __________.
-
Con risposta 19 aprile
1999, l'__________ ha postulato la reiezione del gravame.
-
Il 21 maggio 1999 la
giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott.
__________, spec. FMH in reumatologia (VIII).
La perizia è stata
consegnata al TCA il 19 luglio 1999 (XII).
- Con presa di posizione
3.8.1999, l’__________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Nella causa summenzionata
faccio riferimento alla vostra lettera del 2 agosto, mediante la quale mi è
stato assegnato un termine di venti giorni per presentare eventuali
osservazioni alla perizia del 19 luglio 1999 del dott. __________.
In considerazione
delle conclusioni espresse dallo specialista, la convenuta si dichiara disposta
a corrispondere, anche successivamente all'8 marzo 1999, il 25% dell'indennità
giornaliera assicurata, e ciò fino al raggiungimento di 720 indennità in
totale, siano esse totali o parziali. In questa misura vi è da ritenere
acquiescenza da parte del__________.” (XIV)
- Con atto 14.10.1999,
l’avv. __________, in rappresentanza dell’attrice, ha preso posizione nei
seguenti termini:
" ... Con scritto 3 agosto
1999 la __________ si è dichiarata "disposta a corrispondere, anche
successivamente all'8 marzo 1999, il 25% dell'indennità giornaliera assicurata,
e ciò fino al raggiungimento di 720 indennità in totale, siano esse totali o
parziali."
La mia patrocinata,
dopo aver esaminato attentamente i contenuti della perizia 19.07.1999 allestita
dal dott. __________, ritiene di accettare le indennità giornaliere del 25% che
'istituto assicurativo ha dichiarato di voler riconoscere e corrispondere.
Considerato
tuttavia che la sig.ra __________ ha dovuto attendere oltre un anno e mezzo,
prima di vedersi riconoscere una parte delle proprie legittime richieste e che
solo grazie all'avvio della presente causa giudiziaria è stato possibile
convincere l'__________ a riconoscere un'indennità giornaliera all'assicurata,
pur ridotta, si chiede di voler considerare l'atteggiamento assunto dalla
convenuta anche nell'assegnazione di eventuali ripetibili... " (XVIII)
-
Secondo la
giurisprudenza, colui che, in una procedura cantonale di ricorso vince la
causa, ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (Pratique VSI 1994 p.
189; DTF 110 V 57 = RCC 1984 p. 192; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81).
-
V'è una pretesa di diritto
federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica, anche nel
caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 110 V
57, DTF 109 V 71) e che questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il
ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di
inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione che
accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro
modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC
1986 p. 314; RCC 1984 p. 283).
-
In concreto, dunque,
l’attrice, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili che viene fissata, in applicazione dell'art 21 LPTCA, in fr. 700.-.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________
verserà all’attrice fr. 700.- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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