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Numero d'incarto:
36.2000.10
Data decisione, Autorità:
13.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00010+49
grw/nh
Lugano
13 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
IlLa
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
statuendo sui ricorsi dell'11 gennaio 2000
di
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 13 dicembre 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ e
__________, cittadini germanici, sono domiciliati nel comune di __________.
Essi sono
assicurati contro le malattie presso la __________ e la __________, compagnie
d’assicurazione private germaniche che garantiscono una copertura delle
prestazioni mediche in tutto il mondo.
1.2. Con
decisione 4.11.1999 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la
domanda inoltrata da __________ volta alla loro esenzione dall'obbligo
assicurativo contro le malattie.
Il
reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato
respinto con decisione 13.12.1999.
1.3. __________ e
__________ hanno impugnato la decisione su reclamo ribadendo la loro richiesta
di essere esentati dall'obbligo assicurativo rilevando quanto segue:
"
…
siamo assicurati da molti anni
assicurati con prestazioni superiori a quelli
minimi previsti dalla legge
abbiamo presentato il certificato dell'assicurazione
attuale che le prestazioni valgono anche in Svizzera
questo certificato è accettato in alcuni
cantoni, come mai non in Ticino?
l'assicurazione attuale ci bonifica fino a 5
mesi perché usiamo poco la stessa ed è quindi favorevole
con l'età di __ anni non possiamo lasciare
l'assicurazione attuale perdendo dei vantaggi di prestazioni che una nuova
iscrizione non ci darebbe più
non è logico di dover pagare 2 assicurazioni
contemporanea- mente o doverci iscrivere in un'assicurazione ticinese che non ci
darebbe la prestazione come quella attuale = per l'età che abbiamo
possiamo comprendere la legge e rispettiamo
tutti i giorni le leggi però in questo caso la legge ci castiga in un modo
penoso, mentre l'assicurazione dovrebbe favorirci pagando e non castigando
per questo motivo e in questo caso la legge non
dovrebbe essere applicata nel nostro caso
qui la legge favorisce unicamente le compagnie
d'assicurazione in modo non adeguato come se fossero riusciti ad imporre una
situazione monopolistica non in favore al consumatore… " (I)
1.4. Con risposta
24.2.2000 l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame (V).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
I
ricorrenti, cittadini germanici, sono domiciliati in Ticino: essi soggiaciono,
dunque, di principio all’obbligo assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv.
2 e 3 LAMal da facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo
di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni
internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a
persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che
esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art
3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di
lavoro con sede in Svizzera.
2.4. Dagli art. 5
-9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la
Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei
battellieri del Reno - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo
assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di
prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività
lucrativa e dei loro familiari - si evince che le seguenti categorie di
persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3
LAMal:
-
le persone, di qualunque nazionalità, che,
domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente un'attività
lucrativa in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione
malattia tedesca
-
i lavoratori esercitanti un'attività
lucrativa dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano
per conto di un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati. Essi
devono poter presentare un cosiddetto certificato di distaccamento per i primi
due anni e una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) per gli altri anni;
-
i lavoratori che, indipendentemente dalla
loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se
tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera;
-
i lavoratori, di qualunque nazionalità,
dipendenti di imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono
distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati
in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera;
-
i lavoratori, indipendentemente dalla loro
nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad
un'impresa di trasporti aerei tedesca;
-
il personale dell'amministrazione pubblica
tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia
assoggettato al diritto tedesco;
-
le persone assoggettate al diritto tedesco
in seguito a uno scambio di lettere tra l'ufas
e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione
speciale in materia di assoggettamento).
-
le persone, di qualunque nazionalità siano,
che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano
gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in
Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte, in materia di assicurazione
malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in Svizzera.
I coniugi
__________ non rientrano nei casi di esonero definiti dalla Convenzione
svizzero-germanica né in quelli previsti dall'accordo multilaterale citato.
2.5. L'assicurazione
contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono
obbligatoriamente assicurate. Pertanto, in ossequio alla regolamentazione
relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta nella
convenzione di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania,
l'assicurato per legge in Germania e la sua famiglia ricevono in Svizzera a
carico dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie
previste dalla LAMal.
L'assicurato
- cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari
devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera.
I
familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania devono -
contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori accertamenti
- inoltrare una richiesta idi esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal
allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato
nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente
gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione
malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8).
Parimenti,
l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica
anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in
Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione
estera.
Come i
lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera, essi sono
esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro
situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta idi
esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di
diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco
internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le
persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS,
stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12).
I
ricorrenti non possono appellarsi - e, del resto, nemmeno lo pretendono - a
tali motivi di esonero.
2.6. Facendo uso
della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art
2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione.
In
particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo
di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le
condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal
Queste
condizioni sono cumulative.
Con tale
disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a
farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con
obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra
una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
Come
rilevato dal TFA nella sentenza 20.5.1999 non pubbl. in re DFi c. I.A. (K
33/99):
"
une dispense de l'obligation d'assurance ne peut
être envisagée que si le ressortissant étranger est obligatoirement
(evidenziazione del red) assuré contre la maladie en vertu du droit étranger
(art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR 1998 n. 15).
…" (STFA cit consid 3b)
2.7. I coniugi
__________ non possono avvalersi dell’art 2 cpv. 2 OAMal poiché risulta in modo
evidente dagli atti che il rapporto assicurativo che li lega alla __________ e
alla __________ si fonda su un contratto di diritto privato che le parti hanno
liberamente scelto di concludere.
Al di là
dell’interesse che i ricorrenti hanno a continuare a beneficiare della
copertura assicurativa offerta loro da tali contratti, la sola questione
rilevante attiene al carattere non obbligatorio di tale assicurazione.
Concludendo,
ritenuto che le condizioni poste dall’art 2 cpv. 2 OAMal sono cumulative,
l’esonero non può essere concesso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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