AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.37
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00037
grw/nh
Lugano
12 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 28 febbraio
2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, - che, con
petizione 28.2.2000, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la
condanna della __________ al versamento nelle sue mani delle "indennità di
malattia maturate durante il periodo 1. Aprile 1999 - 31 gennaio 2000"
(I);
-
che,
giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è
competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti
invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive,
fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;
-
che
l'art. 75 cpv. 1 LCAMal dispone che "le contestazioni degli assicuratori
tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami
d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi
della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni";
-
che la
__________ non è una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi
dell'art 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare
l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e,
perciò, da una parte, la sua attività non sottostà a tale legge e, d'altro
canto, la sua attività non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da
parte dello scrivente TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
che essa
è, invece, una compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti
degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle
condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA);
-
che,
competente per il contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la
giurisdizione ordinaria (B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo
1985, p. 21) e non il TCA;
-
che,
pertanto, la petizione in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza
rationae materiae.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é irricevibile.
Gli
atti sono inviati, per competenza, alla Pretura di Lugano.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster