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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
37.1995.18
Data decisione, Autorità:
04.12.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
37.95.00018
arb 16/94
DC/fz
Lugano
4 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione
ticinese assicuratori malattia
(in seguito indicata ftam),
6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________,
rappr. da: avv. __________
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di
esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 158, chiedono la restituzione di fr. 21'059.90 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della
media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
richiamata l'udienza del 20 novembre 1996 nel corso della
quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" L'avv. __________ ribadisce
i motivi per cui si è chiesta la restituzione dell'importo che supera l'indice
150 ritenuto estremamente alto dalle casse malati. L'avv. __________ e il dott.
__________ presentano le seguenti giustificazioni:
-
cura di molti
bambini e di pazienti cronici
-
metodo di cura
(metodi alternativi)
-
il fatto che negli
anni successivi il medico è rientrato in media
-
l'ineconomicità si
è verificata subito dopo il passaggio al nuovo metodo di calcolo nel 1991.
L'avv. __________
sottolinea che l'età media della categoria è di anni 43.7 mentre quella del dottor
__________ è di anni 44.2. Egli ricorda che il medico in questione è stato
segnalato pure per il 1991 presso la commissione paritetica e che per i metodi
alternativi aveva scelto la fatturazione all'assicurato.
Il Dott. __________
conferma che per le medicina alternative fattura direttamente al paziente il
quale potrà far capo ad assicurazioni complementari.
Il Presidente ricorda
la sentenza del Tribunale arbitrale nel quale è stato confermato l'indice 150,
decisione poi ribadita in un giudizio successivo in cui è stato comunque
ricordato che il TFA in una sentenza pubblicata in SVR 1995 K.V. n. 40 ha
abbassato a 130 l'indice fissato dal Tribunale arbitrale cantonale in questione
all'indice 140. Egli ricorda pure che il Tribunale arbitrale ticinese ha dimostrato
una disponibilità a tener conto anche delle particolarità della prassi del
singolo medico. Il Presidente propone quindi la seguente soluzione
conciliativa: per l'anno 1992 il dott. __________ restituirà il 75%
dell'importo chiesto dalle casse.
L'avv. __________
chiede un termine per potere pronunciarsi su questa proposta. A questo punto
analoga richiesta viene formulata pure dall'avv. __________.
Il Presidente assegna
al dott. ________ un termine di 20 giorni per pronunciarsi sulla proposta conciliativa.
In caso di accordo di entrambe le parti l'esperimento di conciliazione verrà
dichiarato riuscito e la vertenza stralciata; in caso di disaccordo
l'esperimento verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità.
Letto, lo approvano e
si firmano. Copia del verbale alle parti seduta stante."
rilevato che le parti in
data 2 rispettivamente 4 dicembre 1996 hanno comunicato di aderire alla
proposta conciliativa di cui all'udienza 20 novembre 1996 (cfr. Doc. V e VI);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione
è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata
dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un
importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. __________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente del Tribunale arbitrale
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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