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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
37.1995.22
Data decisione, Autorità:
07.01.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
37.95.00022
arb 20/94
dc/nh
Lugano
7 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione
ticinese assicuratori malattia
(in seguito indicata ftam),
6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di
esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 156, chiedono la restituzione di fr. 9'213.35 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della
media del gruppo "medicina interna FMH" ) (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor ________ in data 14 giugno 1994
(Doc. D2);
richiamata l'ordinanza del 24 settembre 1996 con la quale il
Presidente ha intimato l'istanza di esperimento di conciliazione alle parti e
le ha citate all'udienza di conciliazione del 4 dicembre 1996 (Doc. II);
rilevato che in data 2 dicembre 1996 il dottor __________ ha
trasmesso via fax al Presidente del Tribunale arbitrale copia della lettera 26
novembre 1996 inviatagli dalla FTAM del seguente tenore:
" Ci riferiamo a quanto
convenuto telefonicamente il 30 settembre scorso, in relazione alla nostra
segnalazione a lei nota ed alla sua lettera dell'11 ottobre 1996.
Con la presente le
confermiamo che con il rimborso dell'importo di fr. 5'000.-, come da lei
proposto con la lettera suindicata, vengono a cadere ogni e qualsiasi nostra
rivendicazione relativa al nostro sospetto di ineconomicità a lei notificato,
relativo al suo fatturato alle Casse malati per l'anno 1992.
Nel frattempo le
comunichiamo di aver già provveduto a ritirare l'incarto che avevamo depositato
presso il Tribunale arbitrale.
Per il versamento ci
permettiamo allegarle una polizza di versamento.
La ringraziamo per la
collaborazione ed in modo particolare per il fatto dia vere espresso
l'intenzione di continuare nel suo impegno a contenere i costi della salute.
Restiamo a sua
completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e ben distintamente
la salutiamo." (Doc. IV);
ricordato che di conseguenza l'udienza fissata per il 4 dicembre
1996 è stata annullata;
visto lo scritto 17
dicembre 1996 della FTAM al Presidente del Tribunale arbitrale nel quale si
legge:
" ritiro casi pendenti presso il tca: dr. __________
Onorevole Presidente,
ci riferiamo alla sua
richiesta di delucidazioni in merito all'accordo transattivo intervenuto con il
dr. __________ in relazione ad un sospetto di ineconomicità sul fatturato
relativo all'anno 1992.
Effettivamente con il
medico in questione al Direttiva della FTAM ha aderito ad una proposta di
rimborso di fr. 5'000.- in confronto ad una richiesta iniziale di fr. 9'216.35.
Occorre notare che si
tratta di un caso deciso prima dell'inizio degli esperimenti di conciliazione
ed inoltre la prima richiesta transattiva del medico risale al 14 giugno 1994 e
già a quel momento aveva proposto il rimborso di tale importo.
Sentite le sue osservazioni,
riportate dal nostro segretario, le comunichiamo che nello stabilire l'importo
di rimborso avevamo in modo particolare considerato che si tratta di un medico
la cui media ha sorpassato l'indice 150 per un solo anno ed in seguito era
rientrato in parametri accettabili (anno 1995 indice 124) e che una soluzione
transattiva avrebbe comportato per la FTAM e gli Assicuratori un risparmio
sulle spese legali.
Prendiamo ad ogni
modo atto delle sue precise indicazioni e le garantiamo che a partire dal momento
in cui sono iniziati gli esperimenti di conciliazione la FTAM non ha più
accettato proposte di transazione.
Possiamo inoltre
aggiungere che eventuali proposte transattive relative ad anni non in
discussione presso il Tribunale arbitrale, vengono decise e liquidata
applicando i medesimi parametri da lei proposti durante gli esperimenti di
conciliazione.
Restiamo a sua
disposizione e ringraziandola per la collaborazione porgiamo distinti
saluti." (Doc. V);
decreta
1.- L'esperimento di
conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata
dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un
importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati fr. 300.-
dott. __________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente del Tribunale arbitrale
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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