AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1995.15
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.95.00015
AMF
3/93
DC/sc
Lugano
15
aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 1993 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 3 novembre 1992 e 6 novembre 1992 emanate
da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: ____________,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1. Nel maggio del 1987
__________ ha subito un incidente motociclistico a seguito del quale ha
riportato delle contusioni multiple gravi. Per le conseguenze di questo
infortunio l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità del 10 % ed ha
ottenuto una indennità per menomazione dell'integrità del 10 %, da parte dell'__________
(doc. _).
Il 22 agosto 1988 egli è
entrato in servizio per l'assolvimento del corso di ripetizione.
Durante il corso di
ripetizione, terminato il 10 settembre 1988, il milite ha riportato una
contusione al ginocchio e al braccio sinistri e all'ascella destra cadendo da
un autocarro (doc. _).
L'infortunio è stato
annunciato all'assicurazione militare il 20 settembre 1988 dal Dott. med.
__________ (doc. _).
Per tener conto degli
influssi del servizio __________ è stato messo al beneficio delle prestazioni
dell'assicurazione militare.
La cura è terminata il 10
ottobre 1988 (doc. _).
In data 29 marzo 1990 il
Dott. med. __________ ha riannunciato __________, in sua cura dal 23 febbraio
1990, per condromalacia della patella destra (doc. _).
Con scritto del 6 aprile
1990 (doc. _) l'Assicurazione militare non ha riconosciuto, in una prima
valutazione, un ulteriore nesso causale.
In seguito l'Assicurazione
militare ha ritenuto indicato riesaminare la questione della relazione (doc.
), incaricando il Dott. med. , dell', di procedere ad una
perizia. In base alle risultanze dell'esame peritale dell'_________ (doc. _),
gli influssi del corso di ripetizione 1988 vennero ritenuti con molta
probabilità (art. 6 LAM) eliminati a decorrere dal 1° novembre 1991. Con
scritto del 24 ottobre 1991 (doc. _) l'assicurazione militare riconobbe
ciononostante la responsabilità per la ricaduta annunciata il 29 marzo 1990 dal
Dott. med. __________ (doc. _).
Il rifiuto antecedente
(doc. _) venne pertanto annullato.
Su questo punto la
procedura amministrativa formale non è stata perseguita ulteriormente.
1.2 Con scritto del 6 luglio 1989
il patrocinatore dell'assicurato ha inoltrato una richiesta di risarcimento
(doc. _), concretizzata con precetto esecutivo del 29 dicembre 1989 per
l'ammontare di fr. 50'000.-- (doc. _) e con scritto dell'8 maggio 1991 (doc.
_). Quest'ultima richiesta "per danni subiti ed il torto morale".
Con decisione del 3
novembre 1992 l'UFAM ha respinto la domanda, argomentando:
" Una riparazione ai sensi
dell'art. 40 bis LAM viene erogata, in ossequio ad una decennale pratica
confermata dalla giurisprudenza, solo in casi di torto morale di grande
importanza (p.es. in caso di ferimenti gravi con pericolo di esito letale,
lunghe e/o ripetute ospedalizzazioni, lunghi complessi processi di guarigione,
sopportazione di grandi dolori ecc..) tanto che il danno immateriale che ne
deriva faccia apparire in modo evidente la necessità di una riparazione (p.es.
DTF 10'8 V 92 seg.; STFA in re Burger del 22 settembre 1987; in re Bürki del 21
giugno 1988 e in re Borghi del 15 luglio 1988).
Dalla descrizione
dell'infortunio, che non richiese cure in servizio, e dai brevi periodi di cura
(dal 19 settembre al 10 ottobre 1988, con inabilità lavorativa fino al 1°
ottobre vedi doc. _, e dal 23 febbraio 1990 fino a marzo '90, senza inabilità
lavorativa vedi doc. _) queste premesse non sono adempite. Non si è trattato di
un infortunio particolarmente drammatico o causato in modo colpevole da terzi e
nemmeno il danno subito è da considerare molto grave.
Il fatto di essere
stato ritenuto abile al servizio nel 1988 può anche essere stata una decisione
infelice, ma non è in diretta relazione con l'infortunio militare. D'altro
canto l'assegnazione di una equa riparazione dipende in modo decisivo dal torto
morale subito a seguito di lesioni corporali in servizio e non d eventuali
decisioni erronee di autorità militare o civili," (cfr. Doc. _)
1.3 Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva petizione al TCA. Il suo
patrocinatore ha innanzitutto così riassunto i fatti che stanno alla base della
richiesta di risarcimento:
" Il ricorrente in data 9
maggio 1997 fu vittima di un gravissimo incidente della circolazione stradale
che gli causò un gravissimo trauma toracoaddominale, con rottura del fegato
ematotorace recidivante, frattura della clavicola destra e grave distorsione
del ginocchio destro con lesione dell'apparato capsulo-legamentare, sviluppo di
una shock settico tossico.
Il ricorrente dopo
essere stato ricoverato dapprima al Kantonspital di __________ venne
successivamente ed urgentemente trasferito al reparto di chirurgia viscerale
dell'__________.
Durante tali
ricoveri il ricorrente subì innumerevoli interventi chirurgici.
Le condizioni
fisiche del ricorrente a causa del gravissimo politrauma subito migliorarono
solo lentamente dopo il sinistro.
In data 29.7.1987
il ricorrente dovette essere improvvisamente e nuovamente ospedalizzato a causa
di improvvisi e laceranti dolori localizzati a livello dell'ipocondrio destro,
accompagnati da temperatura a 38 gradi e da una leucocitosi con deviazione
sinistra.
E' superfluo
ricordare che il ricorrente dopo essere stato dimesso dall'ospedale __________
dovette iniziare un periodo di fisioterapia che durò parecchi mesi onde
riprendere la normale mobilizzazione degli arti colpiti dal gravissimo trauma.
Prove: - si
richiama l'intero incarto __________
- si
produce documentazione
Le informazioni
precedentemente date sono oltremodo importanti per l'apprezzamento della
presente fattispecie.
Infatti l'UFAM
nella decisione impugnata finge di far credere che alla data dell'entrata in
servizio del corso di ripetizione incriminato di data 22 agosto 1988, nessuno
sapeva del gravissimo incidente della circolazione sopra menzionato. La
deposizione del medico di servizio a quel tempo il cap. __________ di data
20.2.1991 è tutta da leggere, e da un'idea oltremodo preoccupante di come si
operi con le visite mediche in servizio militare!
Agli atti tuttavia
esiste un documento di fondamentale importanza che non può essere
occultato è che costituisce una prova inconfutabile ed una chiamata in causa
di diretta responsabilità da parte del Dipartimento Militare.
Tale documento è la
lettera 24 luglio 1987 dell'Ospedale __________ indirizzata direttamente al Cdt
cp.SM _ con la quale si comunica quanto segue:
" Certifichiamo
che il paziente a margine (ndr. ) non potrà entrare in
servizio causa di un grave incidente della circolazione occorso in
data dello scorso 9.5.87. Il paziente è attualmente
ricoverato al nostro reparto di chirurgia, dopo trasferimento
dall' il 21.7.87."
Nonostante che la
documentazione precedentemente citata dimostrava che il ricorrente era
impossibilitato a svolgere qualsiasi genere di servizio, egli venne
cionondimeno obbligato ad entrare in servizio. Tale fatto costituisce un
secondo episodio di completa irresponsabilità da parte del Dipartimento
Militare, il quale come detto non può minimamente sostenere di non essere stato
a conoscenza della situazione del ricorrente.
Ma il fatto più
grave è costituito dalla circostanza che dopo essersi regolarmente annunciato
alla visita medica d'entrata il ricorrente non venne nemmeno visitato dal medico
di servizio, ma venne invece subito attribuito alla truppa, tuttavia con
compiti di servizio meno impegnativi degli altri militi.
Su tale episodio
converrà effettuare una opportuna indagine.
Infatti il
ricorrente, come già riferito nel verbale 20.10.1988, dopo essere entrato in
servizio, si annunciò immediatamente alla visita medica sanitaria d'entrata
(VSE CR 1988). La visita ebbe luogo presso le scuole comunali di __________.
Il ricorrente mise
a disposizione del medico di servizio la documentazione medica fornita
dell'__________.
Nonostante tale
documentazione attestasse in modo inequivocabile l'inidoneità al servizio, il
ricorrente venne ugualmente obbligato a prestare servizio militare!
Tuttavia il
ricorrente venne dispensato dal tiro e dall'effettuare le marce.
Il ricorrente
rimase stupefatto di una simile decisione ed allora segnalò tale circostanza
sia al Ten. __________ suo comandante, che al Cap. __________ i.
Tali fatti
dimostrano come da un lato non si volle tener conto delle condizioni di salute
del milite, ma dall'altro lato dinnanzi ad evidenti segni di dolore e fatica si
accettò di affidargli dei compiti non troppo gravosi. Purtroppo il ricorrente è
una persona timida che non è in grado di reagire e così egli si sottomise con
difficoltà e dolore al compimento del corso di ripetizione. Tale fatto deve
tuttavia essere denunciato poiché costituisce una violazione manifesta dei
diritti di ogni milite, ossia quello di essere trattato in base alle
proprie condizioni fisiche.
Prove: - si
chiede l'audizione del cp. __________ i
testi: si chiede
l'audizione dell'autista del camion militare nonché se necessario di
altri militi che erano in servizio
Oggetto del
presente ricorso è tuttavia un altro episodio sconcertante accaduto in data
9 settembre 1988 alle ore 7.30 sul piazzale dell'Arsenale militare di
__________.
Il ricorrente in
tale occasione infatti venne fatto salire, con altri 50 militi, su un solo
autocarro dell'esercito (6 DM).
Evidentemente tale
fatto costituisce non solo un violazione grave delle regole della circolazione
stradale e dell'utilizzo corretto ed adeguato del mezzo di trasporto, ma pure
una grave violazione delle norme di responsabilità e prudenza.
Arrivati sul
piazzale dell'Arsenale il conducente del veicolo militare compiendo una manovra
errata provocò la caduta del ricorrente dal camion.
Egli infatti cadde
rovinosamente dal ponte del veicolo, sbattendo violentemente a terra.
In tale circostanza
il ricorrente riportò varie ferite, tra cui la distorsione del ginocchio
sinistro, la contusione al braccio sinistro nonché, fatto importante, la
contusione dell'ascella destra conto lo spigolo della sponda del camion.
In altre parole il
ricorrente venne ferito nelle parti del suo corpo già gravemente colpite dal
precedente politrauma del 1987.
Il ricorrente
nonostante la gravità delle ferite riportate non potè nemmeno annunciarsi al
medico di truppa, in quanto tutto il servizio sanitario era già stato
soppresso.
Il ricorrente fu
perciò costretto ad arrangiarsi da solo rivolgendosi ad un medico privato per
le necessarie cure.
Prove: - richiamo
atti
Tramite la
Direzione di circondario postale __________, il ricorrente segnalò il sinistro
sopra citato in data 13 settembre 1988.
Il medico curante
del ricorrente, ossia il dott. med. __________, segnalò pure le condizioni e la
gravità del sinistro nonché la cura imposta al paziente.
In questa sede
tralasciamo dall'indicare le peripezie della cura e degli interventi del
ricorrente, limitandoci a segnalare quanto segue:
-
il ricorrente
nel sinistro in esame ha subito un trauma grave con l'aggravamento delle
precedenti ferite;
-
tale trauma ha
causato forti dolori al ricorrente;
-
la cura è
stata lunga ed ancora oggi il ricorrente porta le conseguenze di tale
incidente.
-
il ginocchio
infortunato non è ancora completamente guarito ed è fonte di continui dolori
per il ricorrente;
-
l'ascella
destra colpita in occasione della caduta è fonte di continui e fastidiosi
dolori che impediscono al ricorrente di svolgere il proprio lavoro
correttamente. Egli ha dovuto inoltre rinunciare ad attività
sportive a lui predilette;
-
le ferite
riportate hanno aumentato lo stato di disagio fisico, psichico ed estetico
(cicatrici ecc.);
-
l'infortunio
ha inoltre ritardato notevolmente ed anche in parte pregiudicato il
decorso della guarigione del precedente politrauma aggravandone le
conseguenze."
(Doc. _ pag. 3-6)
Dopo avere domandato
l'allestimento di una perizia medica, il patrocinatore di __________ ha chiesto
il riconoscimento di un'indennità di riparazione ai sensi dell'art. 40 bis LPM
oltre interessi al 5 % dal 9 settembre 1988, rilevando:
" Nel caso concreto devono essere
considerati i seguenti elementi:
a) il sinistro è
stato causato per colpa grave del conducente del veicolo a motore
dell'esercito, il quale ha manifestamente violato tutte le norme fondamentali
di prudenza (DTF 95 II 306; JDT 1970 I
447);
b) il ricorrente
a causa del sinistro in esame ha sofferto molto, e le sue sofferenze non sono
per nulla cessate;
c) il danno
subito, come potrà essere meglio stabilito dalla perizia medico che si
chiede, è irreversibile. Esso ha infatti pregiudicato il normale utilizzo
della gamba e ginocchio sinistro. La ferita al torace ha
pregiudicato lo stato di salute del paziente, già completamente devastato
dalle cicatrici del primo incidente;
d) il sinistro
subito ha aggravato ulteriormente la situazione di vita del ricorrente,
il quale opra si affatica rapidamente per i minimi sforzi e ciò
verosimilmente a causa sia della lesione al ginocchio sinistro ed
in modo particolare dell'ascella sinistra (torace sinistro) (DTF 12 II
131; JDT 1986 I 595);
e) il ricorrente
soffre ancora oggi delle conseguenze del sinistro di data 9.9.1988. Egli
quotidianamente risente fastidiosi dolori alla gamba sinistra, ed alla
parte del torace sinistro colpita con la caduta dal camion. Tali dolori sono
di tale intensità da non poter alzare le braccia in alto od alzare pesi
(DTF 57 II 94; JDT 1931 I 489)
Da quanto sopra
esposto appare perciò oltremodo fondato il diritto del ricorrente ad ottenere
un'equa indennità per torto morale.
Le ragioni esposte
dall'UFAM sono errate e non corrispondenti all'accaduto.
Le conclusioni
devono essere completamente differenti proprio perchè i fatti sono
diametralmente opposti alle conclusioni tratte dall'UFAM sul sinistro di data
9.9.1988."
(Doc. _ pag. 8-9)
1.4 Nella sua risposta del 4
giugno 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
" Una riparazione ai sensi
dell'art. 40 bis LAM viene erogata, in ossequio ad una decennale pratica
confermata dalla giurisprudenza, solo in casi di torto morale di grande
importanza (p.es. in caso di ferimenti gravi con pericolo di esito letale,
lunghe e/o ripetute ospedalizzazioni, lunghi e complessi processi di
guarigione, sopportazione di grandi dolori ecc.) tanto che il danno immateriale
che ne deriva faccia apparire in modo evidente la necessità di una riparazione
(p.es. DTF 108 V 92 seg.; STFA in re Burger del 22 settembre 1987; in re Bürki
del 21 giugno 1988 e in re Borghi del 15 luglio 1988).
Dalla descrizione
dell'infortunio, che non richiese cure in servizio, e dai brevi periodi di cura
(dal 19 settembre al 10 ottobre 1988, con inabilità lavorativa fino al 1°
ottobre vedi doc. _ e dal 23 febbraio 1990 fino a marzo 1990, senza inabilità
lavorativa vedi doc. _) queste premesse non sono adempite. Non si è trattato di
un infortunio particolarmente drammatico o causato in modo colpevole da terzi e
nemmeno il danno subito è da considerare molto grave (vedi perizia 14 ottobre
1991 Dott. __________ /Prof. __________, doc. _).
Il fatto, non
comprovato da atti ufficiali ed addirittura negato dal medico di truppa, di
essere stato ritenuto abile al servizio nel 1988 potrebbe anche essere stata
una decisione infelice (se il milite si è effettivamente annunciato alla visita
sanitaria d'entrata). Ma non ê in diretta relazione con l'infortunio militare.
In effetti il torto morale che il paziente ritiene aver subito è una esclusiva
conseguenza di un infortunio puramente causale, ciò esclude in pratica una
maggior responsabilità dei preposti militari rispettivamente della
Confederazione. D'altro canto l'assegnazione di una equa riparazione dipende in
modo decisivo dal torto morale subito a seguito di lesioni corporali in
servizio e non da eventuali decisioni erronee di autorità militari o
civili."
(Doc. _)
1.5 Il 17 giugno 1993 il
patrocinatore dell'assicurato ha notificato alcuni mezzi di prova.
In particolare egli ha
allegato due dichiarazioni di __________, __________ e __________, __________a
che affermano di avere accompagnato __________ all'entrata in servizio per il
CR del 1988, in quanto l'assicurato non era in grado di guidare per
l'infortunio subito nell'incidente del 9 maggio 1987 (cfr. Doc. _).
1.6 Il 15 giugno 1994 l'allora
giudice delegato ha ordinato una perizia ad opera del dottor __________ presso
il servizio di chirurgia dell'__________. Il 6 luglio 1994 egli ha posto al
perito una serie di quesiti (cfr. Doc. _).
Il 15 febbraio 1995 il
dottor __________ ha trasmesso la sua perizia, nella quale ha pure risposto ai
quesiti postigli (cfr. Doc. _).
Il 28 marzo 1995 l'UFAM ha
preso posizione sulle conclusioni della perizia (cfr. Doc. _).
Il 2 giugno 1995 il
patrocinatore dell'assicurato ha fatto pervenire ulteriore documentazione
medica (cfr. Doc. _).
Il 26 giugno 1995 l'UFAM
ha chiesto al TCA di non considerare "questi certificati redatti dai
medici generalisti in modo superficiale e soggettivo e "di basarsi"
unicamente sull'esauriente e motivata perizia giudiziaria dell'Ospedale
__________ " (cfr. Doc. _).
Il 13 luglio 1995 il
patrocinatore dell'assicurato ha contestato che le costatazioni dei medici
curanti siano di parte (cfr. Doc. _).
1.7 Nel corso di un'udienza
tenutasi a Lugano il 17 aprile 1996 il Presidente del TCA ha preso atto che le
parti si riconfermano nelle rispettive posizioni. Egli si è riservato di
compiere ulteriori accertamenti (cfr. doc. _).
1.8 Il 24 aprile 1996 il giudice
delegato ha posto alcuni ulteriori quesiti al dottor __________ (Doc. _), che
ha risposto il 5 dicembre 1996 (cfr. Doc. _).
Il 13 dicembre 1996 (Doc.
_) ed il 10 gennaio 1997 (cfr. doc. _) il patrocinatore dell'assicurato e
quello del'UFAM hanno formulato le proprie osservazioni.
in diritto
2.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1
della legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM), i
casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa
Legge, il 1° gennaio 1994, saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle
parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state
oggetto di una decisione.
Nella presente fattispecie
la decisione impugnata è stata resa prima del 1° gennaio 1994, ragione per cui
la causa deve essere giudicata sulla base del vecchio diritto (cfr. DTF 122 V
243-244; DTF 122 V 28).
2.2 Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM
(nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1993 e qui applicabile) la
rendita per menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica è
determinata equamente secondo le circostanze (il nuovo art. 49 cpv. 1 LAM ha
comunque un contenuto analogo).
Secondo i principi
sviluppati dalla costante giurisprudenza del TFA e recentemente confermati a
proposito dell'art. 49 LAM (cfr. DTF 122 V 245-246), un danno all'integrità da
diritto ad una rendita dell'AM qualora l'assicurato sia oggettivamente limitato
in modo rilevante (erheblich) nel godimento della vita (DTF 113 V 143; DTF 112
V 380; DTF 112 V 389; DTF 110 V 120).
La menomazione deve, cioè,
avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale,
1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.
Il carattere rilevante
della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo
(Schatz, FJS 882).
Una menomazione
dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita
dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per
l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono
considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa
definizione i disturbi delle funzioni primarie della vita.
E' in forza di queste
considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate
unicamente le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e
lancinanti, come pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie, ad
esclusione dei semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad
esempio la pratica di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita
sociale e altre attività simili (DTF 110 V 120, DTF 122 V 245).
La determinazione della
rendita ex art. 25 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla capacità
lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in
percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima
e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di
assuefazione dell'assicurato (DTF 122 V 245; DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF
113 V 143; DTF 117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non
pubblicata).
Tale determinazione
avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente
trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in
quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle
allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa
Molliet).
Il tenore stesso dell'art.
25 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il
criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione
dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in
modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato,
in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato
limitato nel godimento della vita.
Non è, dunque, la
menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che
questa ha per l'assicurato (cfr. DTF 122 V 246).
Sui concetti di
menomazione dell'integrità, rilevante e durevole oltre che sul rapporto di
causalità, cfr.: Maeschi-Schmidhauser, "Die Abgeltung von
Integritätschäden in der Militärversicherung" in SZS 1997, pag. 177 seg.
2.3 In una sentenza del 7 marzo
1987 nella causa B. pubblicata in DTF 113 V 140, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che la determinazione percentuale o in gradi della
menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né per analogia sui
tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (cfr. consid. 2c e 3).
In questa sentenza di
principio, successivamente confermata in una sentenza dell'11 gennaio 1991
nella causa X pubblicata in DTF 117 V 71 (consid. 3c/cc), la nostra Massima
istanza ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Hiergegen wendet der Versicherte in der
Verwaltungsgerichts- beschwerde ein, das Eidg. Versicherungsgericht postuliere
die Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffes in der obligatorischen Unfall-,
der Militär- und der Invalidenversicherung (BGE 109 V 23 Erw. 2a). In
«konsequenter Weiterentwicklung dieses Gedankens» müsse auch die
Einheitlichkeit in der Integritätsschadenbemessung in der obligatorischen
Unfallversicherung und der Militärversicherung postuliert werden. Es leuchte
nicht ein, dass die Prozentsätze gemäss Anhang 3 zur UVV nicht auch für den
Bereich er Militär-versicherung herangezogen werden könnten.
Aus
der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffes gemäss der vom Versicherten
erwähnten Rechtsprechung folgt indes keineswegs, dass der Integritätsschaden in
der Militärversicherung und der Unfallversicherung nach den gleichen Regeln zu
bemessen ist.
Es
trifft wohl zu, dass die Schätzung der Invalidität bei Erwerbs-tätigen in der
Invalidenversicherung, der obligatorischen Unfall-versicherung und der
Militärversicherung mit Bezug auf den gleichen Gesundheitsschaden praxisgemäss
grundsätzlich den gleichen Invaliditätsgrad zu ergeben hat (BGE 109 V 23 f.,
106 V 88 Erw. 2b).
Das
resultiert indes daraus, dass der Invaliditätsgrad in diesen
Versicherungszweigen nach der gleichen Methode (Einkommens-vergleich) und auf
der Grundlage des gleichen massgebenden Sachverhalts zu bestimmen ist.
Demgegenüber bestehen jedoch in der obligatorischen Unfallversicherung und der
Militärversicherung für die Bemessung eines Integritätsschadens
unterschiedliche Methoden, die mit Bezug auf die gleiche Integritätseinbusse
nicht zwingend zur gleichen Festsetzung des Schadens in Prozenten oder Graden
führen. Für die Unfallversicherung hat der Bundesrat im Anhang 3 zur UVV das
Mass der Integritätseinbusse bei wichtigen und typischen Schäden prozentual
festgelegt und aufgelistet; der Grad des Integritätsverlusts bei speziellen
oder nicht aufgeführten Schäden ist nach der Schwere aus einer verwandten oder
ver-gleichbaren Position der Skala der Integritätsschäden abzuleiten (siehe
Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 3 UVV; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
S. 421 lit. 2c). Die gradmässige Bewertung eines Integritätsschadens ist mithin
in der Unfallversicherung für den konkreten Fall positivrechtlich im
wesentlichen vorgezeichnet.
Zudem
wird die Integritätseinbusse abstrakt und egalitär bemessen indem bei gleichem
medizinischem Befund der Integritätsschaden für alle Versicherten gleich
festgesetzt wird (GILG/ZOLLINGER, Die Integritätsentschädigung nach dem
Bundesgesetz über die Unfall-versicherung, S. 38 und 46; MAURER, a.a.O., S.
417). In der Militär-versicherung ist ein Integritätsschaden gemäss Art. 25
Abs. 1 MVG dagegen «in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen»
festzusetzen. Damit verfügt die Militärversicherung bei der Schätzung eines
Integritätsschadens über einen weit grösseren Spielraum als die
Unfallversicherung und kann die Einbusse individueller be-messen, indem sie
beispielsweise das Alter oder besondere per-sönliche Umstände des Versicherten
berücksichtigen kann. Hierbei sind die Richtwerte gemäss Anhang 3 zur UVV
grundsätzlich auch nicht analogieweise anwendbar, weil diese über die
Unfallversiche-rung hinaus keine allgemeingültige gradmässige Bewertung der
erfassten Schäden darstellen. Die betreffenden Prozentzahlen sind nicht als
voraussetzungloser Ausdruck ausschliesslich medizinisch begründeter Abstufungen
zu betrachten, sondern können nur im Zusammenhang mit der Beschränkung der
Leistungen auf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes und die
Ausrich-tung der Entschädigugng in Form einer Kapitalabfindung (Art. 25 Abs. 1
UVG) richtig verstanden und gewichtet werden. Sind die Prozent-sätze gemäss
Anhang 3 zur UVV durch Leistungsansatz und Ent-schädigungsform mitbestimmt, so
kann ihnen für die Militärver-sicherung keine präjudizielle Wirkung zuerkannt
werden.
Beizufügen
bleibt, dass Verwaltung und Vorinstanz die Integritäts-einbusse des
Versicherten nach den für die Militärversicherung gültigen Regeln mit 65% in
einer Weise bemessen haben, die nicht zu beanstanden ist."
(cfr. DTF 113 V
143-145)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha dunque sottolineato che nel settore dell'assicurazione
contro gli infortuni il legislatore ha già prestabilito quale valutazione dare
ad una determinata menomazione ed, inoltre, ha prescritto che la gravità della
menomazione deve essere valutata astrattamente e in modo ugualitario.
Invece, in materia di
assicurazione militare, il grado di menomazione rilevante è determinato
"equamente tenendo conto di tutte le circostanze", ragion per cui il
margine di apprezzamento degli organi dell'assicurazione militare è molto più
esteso rispetto a quelli dell'assicurazione contro gli infortuni.
L'assicurazione militare
può in particolare valutare la gravità della menomazione tenendo conto delle
caratteristiche individuali dell'assicurato da indennizzare.
2.4 L'art 40bis LAM stabilisce al
cpv. 1 che, per circostanze particolari, l'assicurazione può assegnare alla
vittima di lesioni corporee, o, in caso di morte, alla famiglia, un'equa
riparazione (cfr. DTF 108 V 90; STFA del 21 giugno 1988 nella causa Ch. B. non
pubblicata; STFA del 22 settembre 1987 nella causa R. B. non pubblicata; STFA
del 15 luglio 1988 nella causa F. B., non pubblicata).
Secondo l'art. 40 cpv. 2
LAM detta riparazione è però esclusa se è attribuita la rendita per rilevante
menomazione dell'integrità fisica o psichica.
Questa prestazione, con la
limitazione prevista al cpv. 2, è stata ripresa al nuovo art. 59 LAM (cfr. DTF
122 V 247).
2.5 Nella presente fattispecie
_____________ ha impugnato la decisione con la quale l'UFAM gli ha negato il
versamento di un'equa riparazione ai sensi dell'art. 40 bis cpv. 1 LAM.
Poiché, secondo il cpv. 2
di questa disposizione tale indennità è esclusa se viene attribuita una rendita
per menomazione rilevante, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a verificare
se esistono gli estremi per l'assegnazione di una rendita per menomazione
rilevante (cfr. DTF 122 V 244).
2.6 Nella sua perizia del 3
febbraio 1995 il Dottor __________ ha così risposto alle domande postegli dal
giudice delegato:
" A).
- a) Quelles
étaient les conditions physiques de Monsieur __________ à la date de l'entrée
au service militaire?
Monsieur __________
était en bonne condition générale, bien qu'il présentait des douleurs de la
paroi abdominale à l'élévation de poids supérieur à 20 kg et qu'il accusait une
certaine instabilité au niveau du genou droit lorsqu'il était fatigué.
- b) Vu les
circostances est-ce exact d'affirmer que Monsieur __________, dans les
conditions physiques où il se trouvait, n'aurait pas dû entrer au service
militaire?
Suite à son grave
polytraumatisme ayant comporté plusieurs thoraco-et laparotomies, notamment
avec un status après hémihépatectomie, Monsieur __________ était inapte au
service militaire. Il n'aurait pas dû entrer en service ou lors de la VSE à
l'entrée du cours de répétition 88, le médecin militaire aurait dû le dispenser
du cours avec proposition de convocation à une CVS.
- a) Le
09.09.88, pendant le cours de répétition militaire, Monsieur __________
a été victime d'un accident. L'expert doit dire le type de lésion que
Monsieur __________ a subi.
Lors de l'accident
du 09.09.88, Monsieur __________ a subi les lésions suivantes:
- b)
L'expert doit dire si un tel accident a aggravé les conditions physiques du
patient et quelles conséquences a eu le patient par rapport au précédent
polytraumatisme.
Il y a eu
aggravation temporaire des conditions physiques.
La contusion
thoracique a empêché une tonification correcte de la musculaire abdominale en
raison des douleurs locales.
Au niveau peut être
à l'origine d'un syndrome fémoropatellaire au peut aggraver un syndrome
rotulien pré-existant et jusqu'à ce moment peu ou pas symptomatique.
- L'expert
doit dire quels traitement a dû subir le patient à cause du second accident et
pour combien de temps.
Le patient a
bénéficié d'un traitement par repos, thermothérapie, médication antalgique et
anti-inflammatoire,physiothérapie de renforcement musculaire et de déambulation
en station érecte correcte, cela du 12.09 au 10.10.88.
Monsieur __________
a bénéficié d'un arrêt de travail à 100% du 12.09 au 01.10.88.
- l'expert
doit dire si et dans quelle mesure l'accident du 09.09.88 a retardé ou porté
préjudice â la quérison du patient par rapport au premier grave accident, en
aggravant les conséquences de cet accident.
La réhabilitation
entreprise après le polytraumatisme de 1987 a été interrompue suite à
l''accident survenu au CR de 1988.
Cet arrêt
d'activité physique a certainement joué un rôle dans la prise de poids estimée
à 20 kg par le patient.
Une telle prise de
poids n'est pas bénéfique tant pour l'augmentation de sollicitation des
cartilages rotulens que pour l'évolution de la paroi abdominale du patient.
Le deuxième
accident n'a vraisemblablement pas retardé ni porté préjudice à la guérison par
rapport au premier accident.
- L'expert
doit vérifier si c'est exact que le genou accidenté du patient n'est
pas, à l'heure actuelle, complèment guéri, et si le même lui cause
ancore aujoud'hui des doleurs continues.
La contusion subie
au genou gauche a traumatisé et rendu symptomatique un syndrome rotulien
(souffrance du cartilage de la face postérieure de la rotule) auparavant
asymptomatique.
Après le
traitement, on a assisté à une amélioration transitoire, mais à l'heure
actuelle, le patient se plaint de douleurs rétro-patellaires bilatérales,
prédominantes à gauche, ses plaintes sont bien corrélées sur le plan clinique
et compatibles avec un syndrome rotulien persistant.
- L'aisselle
droite du patient, infortunée pendant l'accident du 09.09.88, est encore
aujourd'hui la cause de douleurs prolongées, qui empêchent le patient de
développer correctement son travail ? L'expert doit dire quelles sont les
thérapies à conseiller respectivement quelles seront les probables conséquences
de l'accident en question sur les conditions physiques du patient.
L'accident de 88
avait touché la partie latérale de l'hémithorax droit et non l'aisselle.
Actuellement, cette partie du thorax est calme et non aligique, l'élévation du
bras droit n'est pas diminuée par rapport au côté gauche, le travail du patient
n'est pas entravé par des problèmes thoracaux à l'heure actuelle.
- L'expert
doit dire quelles sont les opérations et les soins à effectuer pour éliminer
les douleurs existantes (thorax et genou) et quelles sont les conditions de
santé du patient.
Aucun traitement
n'est à proposer en ce qui concerne le thorax. Au niveau du genou, nous
conseillons un traitement médical par chondroprotecteur à long terme, associé
aux anti-inflammatoires, ainsi qu'une physiothérapie intense de tonification
musculaire bilatérale. Une perte pondérale significative serait également
souhaitable.
Le patient se
trouve actuellement en relativement bonne condition générale malgré l'excès
pondéral, les problèmes de paroi abdomnale et la souffrance du catilage aux
deux rotules qui restent symptomatiques.
- L'expert
doit dire si le dommage esthétique subi par le patient est éliminable. Avec
quelles thérapies ?
A quel prix ?
Quelle est l'évoluation du dommage restant ?
Aucun dommage
esthétique ne dérive de l'accident du 09.09.88.
Par rapport au
premier accident de 87, le dommage esthétique abdominal pourrait être traité
par un ou plusieurs actes chirurgicaux. Toutefois, une révision de la paroi
abdominale n'est plus désormais un seul geste esthétique uniquement: il s'agit
en effet, de corriger la hernie cicatricielle de la paroi abdominale.
Ce geste
comporterait, en plus des frais d'hospitalisation, un arrêt de travail d'au
moins 8 semaines.
L'évaluation du
dommage résiduel est à priori difficilement prévisible, plusieures
interventions correctrices pouvant s'avérer nécessaires.
- a). Les
graves lésions subies par le patient au cours de l'accident du 09.09.88 ont
aussi aggravé la situation de vie et les conditions de santé du patient
?
Les lésions subies
le 09.09.88 ont péjoré la situation de vie du patient, de façon temporaire.
- b) Est-il
vrai qu'il se fatique pendant des efforts minimum?
Le patient se
fatigue actuellement après un effort de moyenne intensité et/ou durée.
- c) Est-il
vrai que cela dérive de la lésion qu'il a subi au thorax (aisselle
guache) et au genou grauche ?
Cette fatigabilité
est imputable au syndrome rotulien prédominant au genou gauche.
- d) Est-il
vrai que le patient, à cause des blessures subies pendant l'accident du
09.09.88 n'est plus capable d'élever les bras au ciel et même de
soulever des charges ?
L'élévation active
des membres supérieurs est complète. Il ne peut pas soulever des poids
supérieurs à 10-15 kg en raison de l'apparition de douleurs de la paroi de
l'abdomen.
- e) Est-il
vrai qu'il a dû renoncé à pratiquer des activités sportives ? Avec
quelles conséquences psychiques ?
Le patient a dû
renoncer aux randonnées en montagne, ainsi qu'au jogging, entrepris comme
rééducation après le premier accident en 87; cela avec conséquence psychique
négative que le patient ressent comme importante.
- L'expert
doit vérifier le degré et la portée de la diminution de l'intégrité physique
subie par le patient à cause des lésions provoquées par l'incident à l'examen.
Suite aux lésions
provoquées par l'accident du 09.09.88, et, au vu de la complexité du contexte,
nous estimons à 20% l'atteinte à l'intégrité physique subie par le patient.
- L'expert
doit déterminer le montant pour tort moral à physique qu'il a subis.
reconnaître au patient, vu les douleurs et le traumatisme
Nous ne sommes pas
en mesure de répondre à cette question.
B)
- a) Quels
dommages concrets à la santé ont-ils été causés par les influences
négatives du service militaire (cours de répétition du 22 août 88 au 10
septembre 88) ?
Les dommages
physiques suivant ont été provoqués par les influx négatifs du CR 88:
-
une contusion
latérale de l'hémithorax droit, avec hématome sous- cutané important
-
une contusion du
genou gauche qui a traumatisé et rendu symptomatique un syndrome rotulien
sous-jacent.
- b) De
quelle façon l'expert évalue-t-il ces dommages (passagers, très graves, graves,
moyens, légers ou très légers?
Les dommages sont
jugés de gravité moyenne et passagers."
(Doc. _ pag. 11-16)
Prendendo posizione sulla
perizia l'UFAM ha, in particolare, osservato:
" Non possiamo assolutamente
comprendere la valutazione della menomazione all'integrità fisica che il perito
fa rispondendo alla domanda 10.). visto che la menomazione subita in servizio
militare era di carattere passeggero, secondo lo stesso perito, questa
valutazione è manifestamente sbagliata.
Presumibilmente si
tratta di una valutazione del danno globale, in base ai criteri LAINF, che non
possono essere applicati neanche per analogia per l'AM (DTF 117 V 80). Si deve
pure considerare che l'_________ ha valutato il danno all'integrità in data 3
aprile 1989 con una percentuale del 10 %. La valutazione medica ha avuto luogo
il 17 marzo 1989 da parte del Dott. med. _________ , quindi dopo l'infortunio
in servizio militare. Evidentemente si era trattato di un infortunio banale
tanto che le conseguenze erano a quel momento irrilevanti (v. doc. _________
allegato). In ogni modo per quando concerne l'AM i presupposti per il diritto a
una rendita per menomazione grave dell'integrità è dato quando l'assicurato è
colpito da una rilevante e durevole menomazione fisica o psichica, mentre il
perito stesso definisce chiaramente ed in molteplici constatazioni le lesioni come
di gravità media ma soprattutto come temporanee o passeggere.
Dobbiamo pertanto
riaffermare che in virtù della Legge e dell'affermata giurisprudenza in materia
non è dato nessun diritto ad una rendita per menomazione rilevante
dell'integrità.
Anche se la
descrizione del presunto infortunio in servizio militare si arricchisce di
particolari "drammatici" come il fatto di essere stato schiacciato da
commilitoni, cosa mai descritta prima (perizia pag. 5), si è trattato di un
evento di per sé banale che non può dar diritto ad una riparazione morale ai
sensi dell'art. 40bis LAM 49 (rimasto sostanzialmente identico anche nella LAM
92 all'art. 59), che è concessa unicamente ove siano date circostanze
particolari per esempio in caso di ferimenti gravi con pericolo di esito
complessi processi di guarigione, sopportazioni di grandi dolori ecc. (DTF 108
V 92 seg. STFA in re Burger del 22 settembre 1987, in re Bürki del 21 giugno
1988 in re Borghi del 15 luglio 1988)."
(Doc. _)
Il rappresentante
dell'assicurato successivamente ha trasmesso ulteriore documentazione medica
(cfr. Doc. _).
In data 24 aprile 1996, il
giudice delegato ha posto alcuni ulteriori quesiti al dottor __________. Il
perito ha così risposto il 5 dicembre 1996:
"1) Comme nous vous
l'expliquons, à la page 12 de l'expertise, sous chiffre 2., les termes
«aggravation temporaire des conditions physiques» signifient que le patient a
été gêné pendant un certain laps de temps par la contusion thoracique et le
choc direct sur son genou gauche subis lors de l'accident du 9.9.1988.
L'adjectif «temporaire» est utilisé pour expliquer que les signes de contusion
thoracique ont disparu ou n'existent plus en tant que séquelles, alors que la
contusion du genou gauche est pour l'instant encore symptomatique.
-
Les signes
de contusion thoracique constatés lors de l'accident du service militaire
avaient disparu au moment de l'expertise. Par contre, il persiste un trouble au
niveau du genou gauche, raison pour laquelle, nous avons estimé que ces
dommages étaient de gravité moyenne et passagers. On peut en effet attendre une
évolution à ce niveau, spontanée ou selon d'éventuels traitements.
-
Nous
confirmons l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique à 20%, comme fixée
dans l'expertise. Cette évaluation tient bien sûr compte de l'état dans lequel
se trouvait le patient au moment de l'accident au service militaire. Il faut
quand même signaler qu'avant son entrée au service militaire, le patient avait
repris la pratique de la course jusqu'à 30 km par semaine et depuis l'accident
du service militaire, il n'est plus en mesure de courir en raison des douleurs
de son genou gauche."
(Doc. _)
Il 13 dicembre 1996, il
patrocinatore dell'assicurato ha osservato in particolare:
" Il signor __________ soffre
ancora oggi di notevoli disturbi, che a volte diventano acuti, in tutta la
parte del corpo lesionata, ivi compresa quella concernente il sinistro accaduto
durante il servizio militare.
Tale sinistro, come
sappiamo, ha aggravato la situazione precedente, al punto tale che ora il
paziente ha dovuto effettuare degli interventi chirurgici, di cui è stata data
notizia con la documentazione trasmessa nell'estate di quest'anno.
Altri interventi
chirurgici dovranno ancora essere effettuati in futuro e ciò a chiara
dimostrazione dell'effetto devastante conseguente all'incidente accaduto
durante il servizio militare.
Il signor
__________, non solo non può correre, ma nemmeno può più alzare pesi nè fare
nuoto, nè ogni altro genere di attività fisica e ciò proprio esclusivamente a
causa del sinistro accadutogli durante il servizio militare.
Tale deprecabile
situazione impedisce al signor __________ di effettuare i programmi di
fisioterapia che erano stati ipotizzati prima del sinistro in questione."
(Doc. _)
Dal canto suo il
patrocinatore dell'UFAM ha evidenziato quanto segue:
" Il perito ha sostanzialmente
confermato quanto aveva già esposto nel suo rapporto 3 febbraio 1995, ossia che
l'infortunio subito in servizio dall'assicurato il 9.9.1988 ha comportato
soltanto un'aggravazione temporanea delle condizioni fisiche preesistenti al CR
e dipendenti dal politraumatismo del 1987 (risposta N. 2 a pag. 12), che non ha
verosimilmente ritardato nè recato pregiudizio alla guarigione rispetto al
primo incidente (risposta N. 4 a pag. 13), che ha peggiorato solo
temporaneamente la situazione di vita (risposta N. 9a) a pag. 15) e che il
danno è valutato di gravità media e passeggera (risposta N. 2b) a pag. 16).
Con il complemento
di perizia il perito conferma che il termine di "temporaneo" serve a
spiegare che i segni della contusione toracica sono scomparsi o non hanno
lasciato nessuna sequela, mentre al momento della visita peritale la contusione
al ginocchio era ancora sintomatica, ciò che spiega la valutazione di un trauma
al ginocchio sinistro di gravità media e passeggera.
Alla distanza di
due anni e oltre dalla visita peritale, avvenuta il 30 novembre 1994, si deve
poter ritenere che ci sia stata una ulteriore evoluzione positiva
dell'affezione al ginocchio, per quel che riguarda i postumi dell'incidente
durante il corso.
E non bisogna
dimenticare che i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro
erano certamente compatibili con una sindrome rotulea preesistente (risposta N.
5 a pag. 13), aggravata temporaneamente dal trauma subito in servizio militare
e fino a quel momento non sintomatica o poco avvertita (risposta N. 2b) a pag.
12).
Nei due anni
successivi alla perizia non sono stati prodotti documenti che attestino
un'evoluzione negativa dell'affezione al ginocchio, per cui bisogna ritenere
che le previsioni favorevoli formulate dal perito si siano avverate.
Tutt'al più,
risalente comunque al 21 maggio 1995, presentava ancora una "sofferenza
cartilaginea rotulea", questo disturbo era specialmente attribuibile
all'obesità permanga che peraltro non rientra nelle affezioni di cui la
Confederazione può essere ritenuta responsabile.
Per tutte queste
considerazioni ed in assenza di elementi oggettivi in contrario senso, si può
ritenere che si sia verificata la previsione espressa dal perito, ossia che i
danni passeggeri si siano estinti con il passare del tempo o siano comunque in
corso di estinzione.
Anche alla luce di
quanto precede, l'AMF non può fare a meno di ribadire che la valutazione del
danno all'integrità fisica nella misura del 20% effettuata dal perito e
confermata al punto 3 della sua presa di posizione del 5 dicembre 1996 appare
assolutamente esagerata e priva di fondamento, sottolineando che si tratta di
valutare soltanto le conseguenze del trauma subito in servizio militare e non
quelle subite dall'assicurato nel precedente infortunio.
Non bisogna infatti
dimenticare che le lesioni preesistenti erano di gravità notevole rispetto a
quelle temporanee e banali avvenute durante il CR 1988 tanto più che
quest'ultime hanno richiesto una cura medica molto limitata e per un periodo
estremamente breve.
Inoltre,
l'assicurato da anni non è più in cura medica a carico dell'AMF.
A questo proposito
bisogna richiamare e confermare integralmente quanto già esposto dall'AMF nelle
osservazioni presentate il 28 marzo 1995, osservando che il perito, nemmeno nel
complemento del 5.12.1996, fornisce una motivazione esauriente della sua
valutazione, limitandosi a sostenere che essa tiene già conto dello stato in
cui si trovava il paziente al momento dell'infortunio in servizio militare.
Nemmeno il fatto
(peraltro risultante soltanto dalle affermazioni dell'assicurato) secondo cui
egli non sarebbe più in grado di compiere il programma riabilitativo iniziato
prima del CR (30 km di corsa alla settimana) potrebbe giustificare - come cerca
di fare il perito - la valutazione del 20%.
Infatti, se i
disturbi al ginocchio hanno avuto solo carattere temporaneo e di media gravità,
non si vede come questo programma riabilitativo non avrebbe nel frattempo
potuto essere ripreso.
A meno che vi siano
altri fattori (estranei alla responsabilità, come l'obesità) che abbiano
impedito questa ripresa.
Si ricorda infine
che l'__________, nel 1989, aveva valutato nel 10% il danno all'integrità
fisica per i postumi del grave incidente del 1987.
Per tutte queste
ragioni l'AM deve confermare la sua richiesta di respingere integralmente la
petizione."
(Doc. _)
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale ritiene, che effettivamente l'infortunio patito
dall'assicurato durante il servizio militare limita l'assicurato nel godimento
della vita (cfr. Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 178-179 e
pag. 185; J.L. Duc in AJP 1996 pag. 1559).
Il trauma al ginocchio
sinistro ha infatti obbligato ____________ a interrompere la fase di recupero
dopo il precedente grave incidente della circolazione e segnatamente l'ha
costretto a smettere di correre, ciò che egli faceva a quel momento in ragione
di 30 km. la settimana (cfr. Doc. _).
D'altra parte tale
menomazione è durevole visto che, secondo il dottor _________, il danno al
ginocchio sinistro persiste tuttora (cfr. Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in
SZS 1997 pag. 181, soprattutto allorché questi autori osservano che "die
Voraussetzung der Dauerhaftigkeit des Schadens nicht allein aufgrund des
medizinischen Befund, sondern unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die
Lebensfunkionen und die allgemeine Lebensgestaltung beurteilt") ed è pure
rilevante (cfr. DTF 122 V 242 seg., commentata da J.L. Duc in AJP 1996 pag. 1559,
e Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 182 i quali sottolineano
che "an die Erheblichkeit des Integritätschadens dürfen nicht zu hohe
Anforderungen gestellt werden").
A mente del TCA si
giustifica quindi il riconoscimento a __________ del diritto ad una rendita per
menomazione rilevante dell'integrità.
Questa circostanza e non i
motivi indicati dall'UFAM, permette di rifiutare il versamento al ricorrente di
un'equa riparazione (cfr. Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag.
179-180) malgrado le gravi negligenze (segnalate anche dai periti)
verificatesi in questa occasione (cfr. le affermazioni del Prof. dott.
__________"die Entscheidung, die Befreiung vom WK nicht zu bewilligen,
scheint uns wegen dem schweren Trauma von 1987 nicht ganz richtig und hat
sicher psychisch unseren Explorant vertetz", Doc. _, e quelle del dottor
__________ ("__________était inapte au service militaire. Il n'aurait pas
dû entrer en service ou lors de la VSE à l'entrée du cours de répétition 88, le
médecin militaire aurait dû le dispenser du cours avec proposition de
convocation à une CVS" Doc. _). Su questi aspetti : cfr. DTF 122 V 243-244
e DTF del 21 giugno 1988 nella causa C.B., non pubblicata, in cui il TFA ha
confermato l'attribuzione di una riparazione di fr. 5000.-- con
l'argomentazione che "kann auch nicht auf ein schweres Verschulden der
Kursleitung anlässlich der Betriebsschutzübung vom 30 September 1982 erkannt
werden, was eine Erhöhung der Genugtuungssumme zu rechtfertigen vermocht hätte".
L'assicurato, impedito in
modo rilevante nel godimento della vita, a seguito dell'infortunio subito nel
1988 ha dunque diritto ad una rendita per menomazione rilevante.
A mente del TCA la
valutazione del grado di menomazione (20%) operata dal perito è tuttavia
eccessiva.
Tenuto conto dei danni
alla salute preesistenti (cfr. al proposito la perizia del Prof. dr.
__________, Doc. _ pag. 5 e quella del dott. __________, Doc. _, pag. 12-13;
cfr. pure sull'esigenza della causalità e sulla riduzione delle prestazioni,
Marschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 183-184) un grado di
menomazione rilevante del 2,5 % appare invece del tutto adeguato (cfr. per i
principi applicabili, STCA del 15 febbraio 1996 nella causa G.B., STCA del 24
febbraio 1996 nella causa C.N.; STCA del 29 luglio 1996 nella causa E.G.;
Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 189 seg.).
L'UFAM verserà dunque
all'assicurato una rendita per menomazione rilevante del 2,5 %.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e
la decisione del 3 novembre 1992 è annullata.
2.- __________ ha diritto a una
rendita per menomazione rilevante dell'integrità del 2,5 %.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UFAM verserà a
__________ fr. 1200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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