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Numero d'incarto:
50.1996.23
Data decisione, Autorità:
16.09.1996, TRAM
Incarto n.
50.96.00023
ES 17/96
cm
Lugano
16 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 aprile 1994 del
Comune
di __________
rappr.
dal __________
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 febbraio 1994 (no. 384/5) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per
titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 30
settembre 1991 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp.
no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
richiamata
la sentenza 1° marzo 1996 del Tribunale federale;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
del mappale no. __________ di __________, di complessivi mq 2'591, così censito
a RF:
A) abitazione rist mq 69
B) ripostiglio mq 59
C) ripostiglio mq 10
D) autorimessa mq 129
E) terraz. scale mq 140
f) campo tennis mq 1'216
g) posteggio mq 550
h) terr. ann. mq 418
Il terreno, parzialmente edificato e di forma irregolare, è
situato tra la riva del __________ (N) e la strada cantonale del __________
(S), nei pressi della limitrofa casa comunale (angolo SW). A est è delimitato
da un passaggio pedonale che scende verso il lago e che lo separa da un
complesso alberghiero posto in zona R3s, mentre a ovest confina con fondi siti
in zona NV2 e AP-EP.
Nel 1978 sulla proprietà sono stati realizzati due campi da
tennis (sub. f), mentre il rustico esistente è stato ampliato e trasformato in
abitazione-ristorante.
B. Il piano regolatore dei
Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio ed
approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, ha inserito la particella
no. __________ in una cosiddetta zona di mantenimento (zona MA), nella quale -
a protezione e salvaguardia dell'ambiente lacuale - è permessa solo la costruzione
di nuovi arredi di giardino o previo ottenimento di una deroga opere d'interesse
pubblico e parapubblico (art. 68 NAPR).
C. Ritenendosi leso dalla
misura pianificatoria, con scritto 30 settembre 1991 __________ ha notificato
al Municipio di __________ una pretesa d'indennizzo di fr. 1'000.- il mq per titolo
di espropriazione materiale.
Il Comune ha contestato la domanda, che nel gennaio del 1992
è stata conseguentemente trasmessa al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina per la procedura di stima.
Nel susseguente, duplice scambio di memorie e in occasione
delle udienze di conciliazione le parti si sono arroccate su posizioni
contrapposte.
L'ente pubblico si è opposto alle richieste risarcitorie
dell'istante contestandone partitamente la fondatezza. A mente del Comune la
mancata inclusione in zona edificabile del mappale no. __________, che è già
stato utilizzato razionalmente e funge da cuscinetto tra il nucleo vecchio e la
nuova edificazione a lago, non è costitutiva di espropriazione materiale; il
provvedimento pianificatorio non lede neppure il principio della parità di
trattamento, atteso che tutti terreni a lago non ancora compromessi
dall'edificazione sono stati posti in zona di mantenimento.
Il privato ha invece ribadito le proprie pretese sostenendo
che il vincolo istituito sulla sua proprietà vieta di fatto la costruzione di
edifici commerciali o di abitazioni, precludendogli la possibilità di una
miglior utilizzazione e di una destinazione più redditizia del fondo, l'unico
del nucleo di __________ gravato dalla restrizione.
D. Esaurite tutte le formalità
procedurali, con sentenza 23 febbraio 1994 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto la sussistenza di un'espropriazione
materiale a danno della proprietà __________.
Ammessa la tempestività della domanda d'indennizzo ed evocata
la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, il primo giudice ha ritenuto innanzi
tutto che la fattispecie non poteva essere trattata alla stregua di una vera e
propria "Nichteinzonung", la part. no 253 essendo stata attribuita
alla zona MA per necessità di mera protezione paesaggistica e non di
contenimento del PR. Ciò non impedisce tuttavia che l'inclusione del fondo
nella zona di mantenimento sia costitutiva di espropriazione materiale, poiché
in assenza del vincolo la proprietà - completamente urbanizzata, sita
all'interno del PGC e circondata da terreni edificabili - sarebbe stata
certamente annessa alla confinante zona R3 del PR di __________.
Secondo la prima istanza, la restrizione imposta con l'approvazione
del PR risulta di particolare gravità e quindi ingenera espropriazione
materiale. Stando al calcolo della redditività del fondo, la misura
pianificatoria impedisce in effetti a __________ di continuare a fare
dell'immobile un uso conforme alla sua destinazione e economicamente razionale.
Quand'anche la limitazione fosse di minore importanza, l'unico privato colpito
dal provvedimento avrebbe comunque diritto ad un risarcimento; caso contrario
la vittima dovrebbe sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso lesivo del
principio d'uguaglianza.
Il Tribunale di espropriazione ha infine osservato che in
casu neppure i principi generali di protezione del paesaggio sanciti dalla LPT
(art. 3 cpv. 1 lett. c) possono giustificare l'imposizione del controverso
vincolo MA; la scelta operata dal Comune costituisce insomma un vero e proprio
errore di pianificazione che può essere sanato solo tramite una variante di PR
o il versamento di un'equa indennità di espropriazione materiale.
E. Avverso la predetta
pronunzia il Comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
In via preliminare il ricorrente ha rimproverato al primo
giudice di aver violato l'art. 4 Cost per aver assunto d'ufficio una serie di
dati fiscali e contabili all'insaputa delle parti, senza dar loro la
possibilità di esprimersi a riguardo prima dell'emanazione del giudizio.
Nel merito ha contestato che l'inclusione del mapp. no.
__________ nella zona MA abbia inibito l'uso attuale o un prevedibile uso futuro
del fondo, perché con l'investimento effettuato nel 1978 il proprietario
avrebbe chiaramente manifestato l'intenzione di destinare il sedime alle
utilizzazioni prescelte; lo comprova il fatto che il privato non ha mai
impugnato la scelta pianificatoria, né ha introdotto una domanda di espropriazione
materiale nel termine annuale previsto dall'art. 39 Lespr allora in vigore.
L'ente pubblico ha pure avversato la tesi secondo cui in
assenza della zona MA il fondo sarebbe stato assegnato alla zona R3s. La proprietà
__________ costituisce un delicato lembo di territorio lacuale non ancora
compromesso e funge da area di cuscinetto tra il nucleo del paese e la zona di
più recente edificazione; la sua destinazione, scelta ed attuata dal
proprietario durante il periodo di studio del PR, non poteva indurre il Comune
ad inserirla in una delle due zone confinanti senza disattendere i principi
pianificatori contemplati dalla LPT. Il PR approvato nel 1985 ha definito per
la prima volta il contenuto della proprietà in ossequio ai disposti del diritto
federale e non ha di conseguenza determinato una limitazione soggetta a
indennità; il fondo è stato infatti sfruttato in modo non solo razionale ma
anche redditizio e se il proprietario dovesse aver fatto delle spese per la sua
urbanizzazione e per la sua edificazione, queste si riferiscono all'utilizzazione
esistente che entro certi limiti la zona MA permette addirittura di ampliare.
L'insorgente ha sostenuto inoltre che la fattispecie non si
configura alla stregua di un'espropriazione materiale neppure in base alla
teoria del "Sonderopfer". In effetti la limitazione in discussione,
normale e usuale, non crea urtanti disparità di trattamento giacché grava
indistintamente tutti i terreni a lago non ancora compromessi da un'edificazione
incontrollata.
Il Comune ha criticato infine la procedura adottata dal
Tribunale di espropriazione, che ha scisso la decisione sulla ricorrenza
dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità invece
di statuire sull'istanza con un unico giudizio.
F. Con giudizio 6 giugno 1995
il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa.
Esperiti i dovuti accertamenti, la scrivente autorità di
ricorso ha ritenuto in sostanza che l'inclusione del mapp. __________ in zona
MA avesse limitato il prevedibile uso futuro del fondo in modo talmente grave
da ingenerare espropriazione materiale: inserita in un vasto comprensorio già
largamente edificato ed urbanizzato in modo programmatico ai fini di uno
sviluppo insediativo, dotata di ogni infrastruttura a seguito di
un'edificazione parziale poco redditizia quantunque realizzata con investimenti
significativi, a mente di questo Tribunale la proprietà __________ avrebbe
dovuto trovare un logico e coerente collocamento all'interno della zona R3s.
D'altra parte, il principio della parità di trattamento avrebbe comunque
imposto il riconoscimento di un indennizzo dato che la restrizione ha colpito
l'espropriato in maniera esclusiva richiedendogli un sacrificio assai gravoso a
beneficio della collettività.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia accolto il
gravame laddove censurava l'istanza inferiore per aver rinviato la decisione
sull'indennità alla crescita in giudicato della sentenza con la quale è stata
accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale.
G. Adito dal Comune di
__________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 1° marzo
1996 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
L'Alta Corte federale ha considerato innanzi tutto siccome ammissibile
la prassi di scindere il giudizio sulla ricorrenza dell'espropriazione
materiale da quello sulla valutazione della relativa indennità.
Nel merito ha invece sconfessato entrambe le istanze
cantonali, negando che la fattispecie potesse integrare gli estremi di
un'espropriazione materiale a ragione del comportamento del proprietario del
mapp. no. __________, che nel 1985 - per atti concludenti - ha dimostrato di
non voler modificare il pregresso modo di utilizzazione del fondo per
sfruttarlo in modo più intensivo dal profilo edilizio.
In accoglimento del ricorso interposto dall'ente pubblico il
Tribunale federale ha dunque respinto la notifica di pretese per espropriazione
materiale di __________.
Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire
la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato,
è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti (art. 18 PAmm).
- Come ricordato in narrativa,
con sentenza vincolante del 1° marzo 1996 il Tribunale federale ha ritenuto
infondate le pretese d'indennità per titolo di espropriazione materiale
notificate dal proprietario della part. no. __________ di __________.
Ai fini del proprio giudizio quo alla sussistenza di un caso
di espropriazione materiale, l'autorità di ricorso federale - contrariamente
alle istante cantonali - ha preso in ampia considerazione il comportamento del
proprietario del fondo:
"...Il vincolo non limita in alcun modo l'uso attuale
del fondo: il proprietario può mantenere e continuare ad usare come in precedenza,
senza alcuna restrizione, le strutture erette dal suo autore in diritto
(protezione della situazione acquisita v. anche l'art. 70 cpv. 1 LALPT). L'art.
68 NA non lascia in pratica spazio alcuno per interventi costruttivi che vanno
oltre lavori di manutenzione indispensabili. Analoghe considerazioni valgono
per un eventuale miglior uso in avvenire: il proprietario non può sfruttare
diversamente la particella n. __________ né a scopo residenziale, né a scopo
alberghiero.
Per quanto concerne il grado di probabilità di tale
miglior uso futuro, dev'essere intanto considerato che nel 1978 l'autore in diritto
del resistente ha investito una cifra cospicua, dell'ordine di fr. 950'000.-
secondo una valutazione del TE, non contestata dall'interessato, per eseguire
dette infrastrutture. Quando, sette anni più tardi, è stato messo in vigore il
PR il resistente né ha impugnato la classificazione del fondo, né si è ritenuto
vittima di un'espropriazione materiale, tanto che non ha notificato nessuna
pretesa di indennità di questa natura entro il termine annuale di decadenza
allora previsto dall'art. 39 Lespr, poi sostituito dal termine decennale a far
tempo dal 6 maggio 1988. La reazione del resistente è avvenuta soltanto il 30
settembre 1991, allorché egli ha chiesto un risarcimento di 1'000.- fr./mq più
accessori per il titolo appunto di espropriazione materiale. Per giurisprudenza
invalsa il momento della vigenza delle restrizione è determinante anche per il
giudizio sulla questione dell'elevata probabilità di prossima attuazione della
facoltà che è sottratta al proprietario (DTF 113 Ib 135 consid. 4a e b).
Ciò premesso, non si può certo affermare, sulla base del
comportamento concludente dell'autore in diritto del resistente, che nel 1985
fosse altamente probabile che, se il PR lo avesse consentito, il centro
sportivo costruito sette anni prima sarebbe stato demolito per far fronte ad
uno sfruttamento edilizio più intensivo. In questo contesto non può peraltro
essere disatteso che l'assoggettamento della particella n. __________ al DFU
non avrebbe consentito nel 1978 d'insediarvi uno stabile di appartamenti od un
albergo, per il che è stato giocoforza adagiarsi ad una soluzione di compromesso.
(omissis)
Da questo profilo sono quindi adempiuti i presupposti di
una delle eccezioni giurisprudenziali alla non risarcibilità della non
attribuzione al territorio edificabile, che si verifica allorché questa
esclusione colpisce un fondo sito nel comprensorio già edificato in larga
misura (art. 15 lett. a e 36 cpv. 3 LPT).
Anche in questa eventualità, la giurisprudenza pone però
una condizione aggiuntiva che attiene all'alta probabilità di attuazione dello
sfruttamento edilizio (DTF 121 II 423/424 consid. 4b). Ora, come si è già
visto, nel giorno determinante l'autore in diritto del ricorrente non ha
manifestato la volontà di dare al fondo una diversa destinazione, per cui non
si giustifica di assegnare un risarcimento per espropriazione materiale (cfr.
DTF 113 Ib 325/326 consid. 3 c/bb e d).
Per quel che precede, la non attribuzione al territorio
edificabile della particella n. __________ non costituisce espropriazione già
per la ragione che nel momento determinante il proprietario, il quale non è
insorto contro il PR e non ha avanzato pretese di risarcimento, ha espresso,
per atti concludenti, la volontà di non modificare il modo di utilizzazione
della particella n. __________..."
Sulla scorta di quanto argomentato dal Tribunale federale, il
ricorso 13 aprile 1994 del Comune di __________ avrebbe dovuto essere accolto,
con il conseguente annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della
domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata da
__________.
- L'accoglimento integrale
dell'impugnativa avrebbe imposto dunque di addossare al resistente la tassa di
giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze cantonali (art. 28 e 31 PAmm).
In effetti, se la ricorrenza di un'espropriazione materiale è contestata, il proprietario
può chiedere l'intervento del giudice, come in una normale procedura
amministrativa tendente ad accertare la liceità della restrizione della
proprietà, assumendosi il rischio processuale anche con riferimento alle spese
di procedura; solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed
incontestata il proprietario ha diritto ad ottenere la stima dell'indennità a
spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48 e rinvii).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 22 ter Cost; 3, 5, 15, 16 , 17, 18, 22, 24, 36 LPT; 8, 16 ss. DEPT
1980; 39 LALPT, 39, 45, 47, 50 Lespr; 67, 68 NAPR __________; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il dispositivo 2 della
sentenza 6 giugno 1995 (ES 5/94) del Tribunale cantonale amministrativo è
modificato come segue:
"La tassa di
giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) è posta a carico di __________ , con
l'ulteriore obbligo di versare al Comune di __________ fr. 19'000.- (diciannovemila)
per titolo di ripetibili di entrambe le istanze."
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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