AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1996.28
Data decisione, Autorità:
27.07.1999, TRAM
Incarto n.
50.96.00028-29
Lugano
27 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 9 dicembre 1996 di
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
tutti patrocinati dagli avv. __________
b) 11 dicembre 1996 dello
patrocinato da: avv. __________;
Contro
la
decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la
proprietà del mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
20 dicembre 1996 del Tribunale di
espropriazione,
-
24 gennaio 1997 dello Stato del
Canton Ticino,
al ricorso
sub a);
-
20
dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione,
-
23
gennaio 1997 di __________, __________, __________, __________ e __________,
al ricorso
sub b);
esperiti i dovuti accertamenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1991, a seguito di una
donazione, __________, __________, __________, __________ e __________ sono diventati
proprietari in ragione di 1/5 ciascuno del mapp. __________ di __________, di
complessivi mq 15'911, così censito a RF:
A) fabbricato mq 2'347
B) fabbricato mq 192
C) fabbricato mq 287
D) fabbricato mq 226
E) fabbricato abitato mq 124
F) fabbricato mq 283
G) fabbricato mq 84
H) manufatto mq 133
I) fabbricato mq 1'877
K) manufatto mq 130
l) strada mq 568
m) piazzale mq 9'660
Il fondo, di forma pressoché quadrangolare, si trova in
località "__________", nei pressi del complesso scuola media/liceo
cantonale e del tennis coperto, più precisamente tra via __________ - con la
quale confina verso N - ed il fiume __________ (S).
La proprietà è accessibile mediante una rampa che si diparte
dalla sovrastante via __________. Le costruzioni descritte a RF come "fabbricati"
e "manufatti" sono costituite da capannoni, tettoie e magazzini (sub.
A, B, C, D, F, G e I) in gran parte destinati al ricovero di materiali per
l'edilizia commerciati da un grossista del ramo, un serbatoio con colonne di
erogazione per carburanti (sub. H e K) e una palazzina di tre piani ad uso abitativo-amministrativo
(sub. E).
B. ll PR di __________ entrato
in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del fondo (8801
mq) in zona R2. La porzione orientale (7110 mq) è stata invece inserita in zona
residua (ZR).
Il successivo piano regolatore particolareggiato del
quartiere __________ (PRP.__________) approvato dal Consiglio di Stato il 13
luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà;
l'angolo S-O del mappale (ca. 3'350 mq) è stato infatti aggregato ad una zona
artigianale di novella istituzione, mentre tutto il settore restante è stato
gravato da un vincolo per impianti di traffico.
C. Nell'autunno del 1986
l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha pubblicato il progetto ed
i preventivi della circonvallazione stradale di __________, __________ e
__________ (galleria __________ e relativi raccordi).
__________, all'epoca proprietario unico del mapp. __________
di __________, si è opposto al progetto postulando una modifica dei piani che
permettesse alla principale locataria del fondo, la Società commerciale della
__________, di continuare ad esercitare la propria attività in loco.
Con risoluzione 16 dicembre 1986 il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto le censure dell'opponente, acconsentendo in particolare ad una
riduzione della pendenza delle scarpate tale da incidere il meno possibile
sulla proprietà __________.
D. Approvati i progetti della
galleria __________ e relativi svincoli, lo Stato ha promosso l'espropriazione
formale dei sedimi necessari alla realizzazione dell'opera, pubblicando gli
atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione,
tabella di espropriazione e offerta d'indennità) dal 26 febbraio al 27 marzo
1990. L'ente pubblico ha sollecitato in particolare l'esproprio dell'intero
mapp. __________ RFD di __________ e l'anticipata immissione in possesso del
fondo a partire dal 1° gennaio 1992, offrendo un indennizzo di complessivi fr.
4'700'000.-.
Con scritto 26 marzo 1990 __________ si è opposto all'espropriazione
totale della particella ed all'anticipata immissione in possesso, chiedendo
l'annullamento della procedura per ragioni d'ordine formale e materiale; lo
stesso giorno ha notificato a titolo cautelativo una pretesa d'indennità di fr.
15'000'000.-.
Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio,
il giudice di prime cure ha emanato una decisione con la quale ha consentito
all'espropriato di ritirare la propria opposizione; l'intervento espropriativo
è stato così esteso in via definitiva a tutta la superficie del mapp.
__________, come previsto inizialmente (cfr. STE 4 febbraio 1994).
Liquidato l'incidente processuale e riattivata la procedura
di stima, le parti hanno esposto le loro ragioni nell'ambito di un duplice
scambio di allegati.
Nel suo memoriale 2 agosto 1994 lo Stato ha così avuto modo
di ricordare che previo versamento di un acconto di fr. 4'000'000.- gli
espropriati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso di 8'165 mq del
fondo (la parte orientale toccata dal progetto esecutivo) a far tempo dal 1°
gennaio 1992, mentre la porzione restante sarebbe stata utilizzata a partire
dal 1° gennaio 1995. Esposti nel dettaglio i propri calcoli e giunto alla conclusione
che gli stabili presenti sul fondo erano "Abbruchreif", l'ente
espropriante - tenuto conto delle due date di immissione in possesso - ha proposto
per finire un risarcimento di complessivi fr. 6'920'900.- corrispondenti al
valore venale del terreno (fr. 500.-/mq x 8165 mq + fr. 400.-/mq x 7746 mq =
fr. 7'180'900.-), dedotte le spese di demolizione delle costruzioni (fr.
260'000.-).
Con risposta 29 novembre 1994 gli espropriati hanno invece
fatto sapere che in base alle risultanze di una perizia commissionata al loro
esperto di fiducia il valore del mapp. __________ - nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovava il 1.1.92 e il 1.1.95 - non poteva essere inferiore a
fr. 12'416'000.-. I proprietari hanno tuttavia sottolineato che la realizzazione
della galleria __________ ha condizionato lo sviluppo dei fondi e la pianificazione
del comparto territoriale toccati dall'opera: posto che in assenza
dell'impianto la loro proprietà sarebbe stata certamente inclusa in zona R5,
hanno quindi preteso fr. 20'286'525.- per l'esproprio del terreno (= fr.
1275.-/mq), fr. 212'000.- per i manufatti e fr. 33'050.- per contributi già
pagati, oltre a fr. 68'100.- per i danni conseguenti alla rescissione
anticipata del contratto stipulato nel 1988 tra la __________ e la ditta
__________ di __________.
In sede di replica e di duplica, all'udienza del 30 maggio
1995, così come nelle conclusioni presentate al termine dell'istruttoria di
causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni
e domande.
E. Al termine di questo
tormentato iter processuale, con sentenza 25 ottobre 1996 il Tribunale di
espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.
Partendo dal presupposto che al momento delle due immissioni in
possesso il mapp. __________ si trovava in zona edificabile (la parte di mq
8165 occupata nel 1992 in zona R2 e l'altra, di mq 7746, in zona Ar), che il
suo assetto pianificatorio era stato certamente influenzato dal PVL e che in
assenza dell'opera il fondo sarebbe stato incluso in zona AP/EP o in zona
residenziale/artigianale, il primo giudice ha preso in considerazione cinque
ipotesi d'estimo, conferendo a ciascuna un peso di probabilità sotto forma di
fattore di ponderazione. Le risultanze di questo approccio l'hanno indotto a
ritenere che la quotazione commerciale della proprietà non era stata intaccata
dal PVL e che l'indennità espropriativa poteva quindi essere fissata in base al
valore venale del fondo al momento dell'anticipata immissione in possesso. In
concreto, fr. 9'130'000.- (fr. 590.- il mq x 15911 mq, dedotti fr. 260'000.- a
titolo di spese di demolizione delle costruzioni) con interessi al tasso usuale
praticato dalle CFS.
Le spese di giudizio (fr. 10'000.-) e le ripetibili (fr.
40'000.-) sono state poste integralmente a carico dello Stato.
F. Avverso la predetta
pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, invocandone la riforma parziale.
a) Con gravame 9 dicembre 1996 i comproprietari del mapp.
1920 hanno chiesto in pratica il riconoscimento integrale delle pretese
notificate in prima istanza.
Anche in questa sede gli espropriati hanno dunque rivendicato
fr. 20'286'525.- (fr. 1'275.- il mq) per la sottrazione del solo terreno,
insistendo nell'affermare che in assenza della galleria e dei relativi svincoli
tutto il fondo sarebbe stato inserito in zona R5. Per le opere esterne (rampa
d'accesso, accessori, muro di cinta, cancello) hanno nuovamente vantato un
indennizzo di fr. 212'000.-, oltre a fr. 33'050.- per contributi di
canalizzazione già pagati e fr. 68'100.- a risarcimento del danno derivante
dalla rescissione anticipata del contratto con la __________ di __________.
Gli espropriati hanno censurato pure la data di decorrenza
degli interessi decisa dal primo giudice in relazione all'esproprio del settore
occidentale del fondo (mq 7765), postulando che la stessa venga fissata in
corrispondenza del 13 luglio 1993, giorno in cui è entrato in vigore il
PRP.__________.
Quanto alle ripetibili, ne hanno criticato l'ammontare
postulando che vengano determinate in almeno fr. 120'000.- tenuto conto del
lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso della causa.
b) Mediante ricorso 11 dicembre 1996 lo Stato del Canton
Ticino ha sollecitato per contro una riduzione dell'indennizzo stabilito dal
Tribunale di espropriazione.
A mente dell'ente espropriante, il primo giudice non poteva
omettere di distinguere che l'immissione in possesso del fondo è avvenuta in
due tappe successive contraddistinte da situazioni pianificatorie del tutto
diverse e non necessariamente condizionate dalla realizzazione della futura galleria.
Riproposte le proprie calcolazioni, lo Stato ha dunque
suggerito di quantificare l'indennità in fr. 7'180'900.- (fr. 500.-/mq per gli
8165 mq occupati il 1.1.1992, fr. 400.-/mq per i 7746 mq trasferiti nel
possesso il 1.1.1995), con deduzione dei costi effettivi di abbattimento delle
costruzioni che il Tribunale di espropriazione ha tralasciato di verificare
d'ufficio.
G. Il Tribunale di espropriazione
si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella
propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni
di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito.
H. Esperiti alcuni accertamenti
di carattere pianificatorio, questo Tribunale ha segnalato alle parti che una
cospicua porzione della superficie di ca. 8165 mq espropriata con anticipata
immissione in possesso 1° gennaio 1992 si trovava in zona residua del PR 78 e
non in zona R2 come supposto dai contendenti e dal primo giudice. Nel contempo
ha fatto loro presente che nel 1993 tale assetto pianificatorio era radicalmente
mutato con l'entrata in vigore del PRP.__________ e che la maggior parte
dell'area oggetto dell'anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era
inclusa in zona "impianti di traffico" e non in zona Ar come indicato
nel giudizio impugnato.
Dei rilievi formulati in merito dagli interessati si dirà -
per quanto necessario - nel seguito.
I. In occasione di un'udienza
tenutasi il 9 luglio 1998 il giudice delegato ha sottoposto alle parti una
proposta di transazione. Dopo aver a lungo tentennato, con missiva 3 marzo 1999
gli espropriati hanno comunicato di respingere la soluzione prospettata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati
dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il Tribunale di
espropriazione - pur conoscendo perfettamente l'esatta collocazione
pianificatoria del mapp. __________ ed i suoi sviluppi nel tempo (cfr. in
particolare doc. 82 e 94) - ha stimato il fondo considerandolo interamente
inserito in zona edificabile (R2 + Ar) al momento determinante. Per ragioni
intuibili sulle quali è meglio non soffermarsi, il primo giudice è infatti partito
dal presupposto che la superficie di ca. 8165 mq occupata dallo Stato il 1°
gennaio 1992 si trovava in zona R2, mentre quella restante di 7745 mq oggetto
di anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona Ar
(cfr., in particolare, p. 15, 19, 23 e 24 ss. del giudizio impugnato).
In realtà, gli atti di causa e la documentazione acquisita
d'ufficio da questo Tribunale dimostrano chiaramente quanto già riferito in
narrativa sub B e cioè che il PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio
1978 ha collocato la parte occidentale del mapp. 1920 (mq 8801) in zona R2 e la
porzione orientale (mq 7110) in zona residua (ZR). Il successivo piano
regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.__________)
approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la
superficie edificabile della proprietà, tant'è vero che solo l'angolo S-O del
mappale (ca. 3350 mq) è stato aggregato ad una zona artigianale di novella
istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per
impianti di traffico.
Il 1° gennaio 1992, la maggior parte della fascia di terreno
di ca. 8165 mq messa a disposizione dell'espropriante si trovava dunque in zona
residua e non in zona edificabile R2. D'altro canto, il 1° gennaio 1995 oltre
la metà dei 7745 mq restanti oggetto della seconda immissione in possesso
apparteneva alla zona (inedificabile) impianti del traffico e non alla zona
artigianale.
Questo, in breve, per evidenziare come il Tribunale di
espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su premesse non solo
incomplete, ma anche errate. In siffatte evenienze, questo Tribunale non può
che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore
per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), in modo da garantire alle parti la
doppia giurisdizione cantonale prevista dalla Lespr. Ma vi sono ulteriori
ragioni che rendono necessaria la retrocessione dell'incarto al primo giudice.
- A fronte della particolare
situazione pianificatoria esistente al momento delle due anticipate immissioni
in possesso, il Tribunale di espropriazione non poteva fare a meno di chiedersi
se il mapp. __________ non era stato colpito da una pregressa espropriazione
materiale. In particolare, dato che nel gennaio del 1992 quasi metà del fondo
risultava esclusa dalla zona edificabile, non poteva tralasciare di accertare
se il PR entrato in vigore nel 1978 aveva ingenerato espropriazione materiale.
In effetti, il giudice delle espropriazioni è tenuto ad esaminare d'ufficio se
la restrizione della proprietà derivante da una misura pianificatoria non ha
fatto nascere una pretesa d'indennità ai sensi degli art. 22 ter cpv. 3 Cost. e
5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b). Tanto più che in casu bisogna
riconoscere agli espropriati d'aver validamente notificato una pretesa per
titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento d'esproprio
formale promosso dallo Stato. Ad una richiesta di siffatta natura non debbono
infatti porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente,
che conformemente ai principi della buona fede ci si possa render conto che nel
caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennizzo che gli spetta (DTF
112 Ib 512 consid. 4). Le pretese di risarcimento (fr. 15'000'000.-) presentate
dal proprietario della part. __________ a seguito della pubblicazione degli
atti di espropriazione si riferivano con ogni evidenza al presunto valore
edilizio pieno del fondo, per cui le stesse erano da intendersi siccome
comprensive di una congrua indennità di espropriazione materiale.
Il fatto che nessuna delle parti in causa avesse accennato all'espropriazione
materiale non sollevava il Tribunale di espropriazione dalla disamina di quella
problematica, decisiva ai fini dell'individuazione del dies aestimandi e di
tutto il giudizio di stima. Solo per la valutazione dell'indennità di
espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in
possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte
del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr); allorquando si realizzano gli
estremi di un'espropriazione materiale, decisivo è per contro il giorno in cui
è entrato in vigore il vincolo pianificatorio (G. Müller, in Commentaire de la
Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib
103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se l'espropriazione materiale è seguita
da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti
a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura
di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), ferma restando la possibilità
di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente
laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto
un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c).
Se ne deve concludere che, priva di qualsivoglia accenno al tema
cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e
la causa rinviata all'istanza inferiore affinché affronti la questione
contestualmente all'emanazione di una nuova sentenza (art. 65 cpv. 2 PAmm). E,
qualora siano dati gli estremi dell'espropriazione materiale, verifichi se la
misura pianificatoria che l'ha generata è stata predisposta a favore del PVL e
quindi del Cantone, poiché se così non fosse debitore della relativa indennità
sarebbe il comune di __________ e non lo Stato.
Ad un rinvio con queste istruzioni non osta di certo la
giurisprudenza invocata dagli espropriati con memoria 28 maggio 1998 (DTF 112
Ib 504 consid. 2d), atteso che nell'indagine circa la sussistenza di
un'eventuale espropriazione materiale a danno del mapp. __________ non è
ravvisabile un'illegittima estensione dell'oggetto della lite.
- Dovesse arrivare alla
conclusione che non si è verificata alcuna espropriazione materiale, il
Tribunale di espropriazione sarà comunque tenuto ad accertare se l'avvenuto
inserimento in zona residua di parte del mapp. __________ è stato determinato
dalla futura costruzione della galleria __________. Solo le risultanze di tale
verifica consentiranno infatti di quantificare correttamente l'indennità dovuta
per quella porzione di terreno.
In caso di risposta
positiva, occorrerà stabilire il verosimile statuto pianificatorio del fondo in
assenza del progetto viario, in modo da pervenire ad un estimo conforme ai
principi sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr, ovvero ad un estimo che faccia
astrazione della svalutazione indotta dalla parziale attribuzione del terreno
ad una zona senza destinazione specifica.
Inversamente, la porzione
esclusa dalla zona edificabile non potrà che essere stimata ed indennizzata
come semplice terreno inedificabile.
- Per determinare il valore
venale del terreno ritenuto assegnato alla zona R2, il Tribunale di
espropriazione non ha esperito alcuna indagine di tipo statistico-comparativo.
Ai fini della valutazione si è limitato ad elaborare in modo teorico e
contabile la conosciuta quotazione del vicino fondo __________, posto in una
zona residenziale intensiva (R5a) ed espropriato in epoca diversa.
Siffatto modus operandi non può essere tutelato. Dottrina e
giurisprudenza concordano da tempo nel ritenere che in materia espropriativa il
valore venale di un terreno va stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N.
80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122
II 337, 115 Ib 408). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale del fondo
espropriato dovrà pertanto essere individuato confrontando i prezzi già soluti
nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni.
- Sulla scorta di quanto
precede, la decisione qui dedotta in giudizio è annullata e l'incarto rinviato
all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'indennità espropriativa
dovuta ai proprietari del mapp. __________. Nel contesto del nuovo giudizio il
primo giudice dovrà procedere come indicato in antecedenza, accertando
segnatamente:
·
se ed in qual misura il fondo è stato colpito da espropriazione
materiale in conseguenza dell'approvazione del PR 78 e del PRP.__________ 93 e,
all'occorrenza, se sussistono le premesse per fissare l'indennità d'esproprio
complessiva (materiale e formale) in base ad una stima unica;
·
in assenza di espropriazione materiale, se l'attribuzione della
parte orientale del mapp. __________ alla zona residua è stata decisa in
funzione della futura realizzazione della galleria __________;
·
a dipendenza della risposta al quesito precedente, il verosimile
statuto pianificatorio del fondo senza l'opera viaria nell'ottica di un estimo
conforme all'art. 12 cpv. 2 Lespr;
·
il valore venale delle superfici espropriate facendo capo correttamente
al metodo statistico-comparativo.
- Date le circostanze e
l'esito del contenzioso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 19, 20 ss. Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
- Non si prelevano spese, né
tasse di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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