AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1998.7
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, TRAM
Incarto n.
50.1998.00007
Lugano
9 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 settembre 1998 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 1998 (no. 360/121) del
Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina,
che ha respinto la domanda di retrocessione 31 agosto 1990 proposta dai ricorrenti
nei confronti del comune di __________ relativamente alla part. no.
__________ RFD di __________ oggetto di esproprio totale nel 1980;
viste le risposte:
esperiti i dovuti
accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1978 il
comune di __________ ha avviato la procedura di esproprio formale di alcuni
fondi necessari alla realizzazione del cosiddetto prolungamento di Via
__________ (tratta Via __________ - Via ), un'opera viaria volta ad
urbanizzare la zona di __________ e destinata ad integrarsi nel progetto
cantonale della strada espresso (circonvallazione __________ - ) che
avrebbe consentito di collegare direttamente i quartieri sud
(/) con quelli nord (/) senza
transitare per il centro cittadino. Se si prescinde dal tratto iniziale già
esistente compreso tra via __________ e via __________ (via __________), la
nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.
Il prospettato intervento, segnatamente il
previsto allargamento di via __________, ha quindi indotto il comune di
__________ ad espropriare integralmente il mapp. no. __________ di __________,
un fondo edificato di mq 522, e nella misura di mq 46 la contigua part. no.
__________ di __________ avente una superficie complessiva di 942 mq.
Con sentenza 27 ottobre 1980 cresciuta
incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un indennizzo
di complessivi fr. 282'000.- (fr. 166'000.- per la casa d'abitazione, fr.
114'000.-, ovvero fr. 220.- il mq, per il terreno e fr. 2'000.- per
inconvenienze), oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° settembre 1979,
giorno dell'anticipata immissione in possesso. Il trapasso è stato iscritto a
RF il 4 febbraio 1981. Due anni dopo, nel corso del 1983, il comune ha
proceduto alla demolizione della vecchia costruzione bifamigliare esistente in
loco.
Il procedimento di esproprio parziale della
proprietà __________ si è invece concluso con un accordo transattivo datato 20 luglio
1983, ai sensi del quale il comune ha ceduto all'espropriato 259 mq residuanti
della part. __________ in cambio di 46 mq del mapp. __________ adiacenti
all'asse stradale. A seguito di questa permuta il mapp. __________, in
precedenza rettangolare, ha acquisito una forma a "L" e la sua
superficie si è ridotta dagli originari mq 522 a mq 309. Il mapp. __________ si
è invece ingrandito di 213 mq raggiungendo un'estensione totale di mq 1155; la
maggior superficie assegnata al privato è stata stimata fr. 220.- il mq, con un
saldo finale a favore dell'ente pubblico di fr. 41'860.-. Dopo aver ratificato
la suddetta convenzione, il Tribunale di espropriazione ha stralciato la causa
dai ruoli con decreto presidenziale del 2 settembre 1983. La permuta è stata iscritta
a RF il 14 ottobre seguente.
B. Con istanza
31 agosto 1990 __________, __________ e __________, eredi dei coniugi
__________ e __________, hanno convenuto in giudizio il comune di __________
innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina chiedendo
in base agli art. 61 ss. Lespr la retrocessione dei diritti espropriati alla
madre e/o il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata
realizzazione del prolungamento di Via __________, opera per la quale era stato
a suo tempo espropriato totalmente il mapp. __________.
In sede di risposta il comune di __________
si è opposto alla domanda eccependone in particolare la tardività ai sensi dei
combinati art. 61 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 Lespr.
Dopo vicissitudini procedurali che ai fini
della presente pronunzia non occorre evocare nel dettaglio (cfr. tuttavia RDAT
I-1992 N. 48), all'udienza di incombenti del 6 febbraio 1995 le parti hanno
chiesto al giudice delle espropriazioni di pronunciarsi circa la tempestività
della causa promossa dagli eredi __________.
C. Con
sentenza 27 aprile 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
ha dichiarato ricevibile in quanto tempestiva l'azione di retrocessione
presentata dai figli dell'espropriata __________.
Partendo dal presupposto che
l'espropriazione era stata realizzata in vista dell'ampliamento futuro o
completazione futura di un'opera, ossia la strada espresso cantonale, il primo
giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie tornasse applicabile
l'art. 61 cpv. 1 lett. b Lespr e non l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, norma a
suo parere concepita unicamente per i casi in cui si è di fronte ad un'opera
con progetti esecutivi e crediti approvati, ove l'esecuzione è impedita
solamente dal procedimento espropriativo medesimo; così non è stato
nell'evenienza concreta, dato che per l'esecuzione materiale di Via __________
si doveva comunque attendere il beneplacito del Gran Consiglio, segnatamente
l'approvazione del credito complessivo inerente all'opera principale (strada
espresso).
Il Tribunale di espropriazione ha peraltro
considerato che si doveva comunque tener conto del principio della garanzia
della proprietà: se un ente pubblico anticipa "opere a rischio", non
si può certamente sussumere l'ipotesi più sfavorevole per il privato nei casi
di retrocessione previsti dalla legge (in casu l'ipotesi di cui all'art. 61
cpv. 1 lett. a Lespr, con un termine di soli 5 anni).
D. Adito dal
comune di __________, con sentenza 16 settembre 1996 (RDAT I-1997 N. 41) il
Tribunale cantonale amministrativo ha confermato nel risultato la predetta
pronunzia discostandosi tuttavia dalle motivazioni dell'istanza inferiore.
Accertato che l'esproprio del mapp.
__________ era stato di natura ordinaria e non preventiva, questo Tribunale ha
stabilito di riflesso che alla fattispecie tornava in principio applicabile
l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un periodo di attesa allungato però a 15
anni grazie alla riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Donde la sicura tempestività
dell'azione di retrocessione incoata dagli eredi __________ addirittura prima
che scadesse, a seguito di proroga governativa, il termine di attuazione del PR
77 di __________.
E. Ripreso il
procedimento in prima istanza, il 24 aprile 1997 il Tribunale di espropriazione
ha convocato le parti ad un'udienza di incombenti. In tale occasione gli eredi
__________ hanno dichiarato di rinunciare alla retrocessione in natura e
sollecitato il pagamento di un'indennità corrispondente al valore commerciale
del fondo nel dicembre 1990, compresi i 259 mq ceduti a __________, oltre ad un
non meglio precisato importo per titolo di inconvenienti.
Queste richieste sono poi state sostanziate
in una memoria del 26 agosto 1997, nell'ambito della quale i privati hanno
indicato come dies aestimandi il 7 dicembre 1990 - ovvero la data della prima
udienza (in realtà esperita solo il 5 marzo 1991) - e sollecitato un indennizzo
di complessivi fr. 471'000.- a risarcimento del danno subito (fr. 217'000.- per
la perdita del terreno e del fabbricato; fr. 194'000.- per il mancato guadagno
in pigioni, compresa la locazione di un ipotetico piano aggiuntivo e di quattro
posteggi che si sarebbero potuti costruire nel 1979 sfruttando appieno gli indici
di PR; fr. 60'000.- per le spese legali).
Mediante scritto 12 novembre 1997 il comune
di __________ ha contestato vivamente le cifre esposte dagli istanti in
retrocessione. A suo parere, tenuto conto dell'effettiva quotazione del terreno
nel 1990, così come della vetustà del fabbricato risalente al 1923, l'indennità
sul valore espropriativo non potrebbe superare fr. 75'000.-. Le pretese sulla
perdita d'introito locativo sarebbero invece da respingere in toto siccome non
ammesse dalla giurisprudenza federale, mentre quelle relative agli oneri di patrocinio
andrebbero soddisfatte con l'assegnazione di usuali ripetibili.
Al dibattimento finale del 20 maggio 1998 le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e
domande.
F. Il
Presidente del Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 28 agosto 1998,
respingendo la domanda di retrocessione, rispettivamente le richieste
d'indennizzo degli eredi __________.
Il primo giudice ha reputato in sostanza che
all'udienza del 24 aprile 1997 gli istanti avevano rinunciato espressamente
alla retrocessione in natura facendo venir meno uno dei presupposti essenziali
dell'operazione enunciati all'art. 61 cpv. 1 Lespr. L'indennità sostitutiva -
ha soggiunto il Presidente del Tribunale di espropriazione - è invero prevista
dall'art. 63 Lespr, ma la norma non può essere applicata alla fattispecie,
poiché il comune non ha alienato la part. __________, né l'ha adibita ad uno
scopo diverso da quello per cui era stata concessa l'espropriazione.
G. Avverso
questa decisione i soccombenti sono insorti innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando in via principale il riconoscimento di un'indennità
di fr. 471'000.- e in via subordinata il rinvio della causa all'istanza
inferiore per l'emanazione di un nuovo giudizio, in entrambi i casi previo
annullamento della sentenza impugnata.
Evocati i fatti e le tappe salienti
dell'iter processuale che li ha condotti per la terza volta davanti a questo
Tribunale, i ricorrenti hanno sottolineato innanzi tutto che nella comparsa
scritta del 12 novembre 1997 il comune di __________ aveva proposto l'accoglimento
delle loro pretese nella misura di fr. 80'000.-, per cui il primo giudice era
vincolato a questo atto di acquiescenza e non poteva respingere in toto
l'istanza di retrocessione. Né poteva negare una circostanza evidente e le sue
conseguenze, ovvero che il comune ha ceduto una porzione del mapp. __________
al proprietario del fondo confinante, rendendo impossibile la restituzione
dell'intero sedime espropriato e ingenerando l'obbligo di risarcire perlomeno
il danno derivante dalla mancata retrocessione dei 259 mq assegnati a
__________. D'altro canto, pendente causa il municipio di __________ ha
comunicato di voler mantenere il calibro attuale di via __________ e di aver
quindi abbandonato il progetto originario per il quale era stata espropriata la
proprietà __________.
Gli insorgenti hanno poi sostenuto di non
aver mai rinunciato alla retrocessione ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 Lespr. Nel
corso dell'udienza del 24 aprile 1997 hanno semplicemente optato per un
indennizzo pecuniario d'intesa con il comune di __________. La sussistenza
dell'accordo dell'espropriante, che non emerge dal verbale del dibattimento,
può essere provata tramite testimonianze e comunque la convenzione è da
ritenersi perfezionata per atti concludenti, ravvisabili nella mancata
opposizione al principio del risarcimento in denaro e nella proposta di liquidazione
di fr. 80'000.- formulata con l'allegato del 12 novembre seguente. Questo
genere di stipulazione tra le parti volta a limitare il tema della causa di
retrocessione al risarcimento del danno è d'altronde ammesso dalla
giurisprudenza federale e nel caso di specie non si poteva farne a meno, atteso
che il comune ha ceduto parte dei diritti espropriati rendendo impossibile la
loro restituzione integrale.
Per finire, i ricorrenti hanno ribadito le
loro richieste risarcitorie quantificate in fr. 471'000.-, puntualizzando che
per quanto riguarda la frazione conferita a __________ la pretesa si basa
sull'omessa notificazione della permuta e la conseguente impossibilità di
richiedere la retrocessione in natura dell'intero mapp. __________, mentre per
il resto si fonda sull'accordo intervenuto con l'ente espropriante di
sostituire un indennizzo in denaro alla prestazione reale.
H. Il
Tribunale di espropriazione ed il comune di __________ hanno proposto la reiezione
del gravame con diffuse argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario,
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti d'ufficio in occasione delle precedenti procedure ricorsuali
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il
Tribunale di espropriazione ed il suo Presidente non sono vincolati dalle
conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr). Questo significa che il giudice
delle espropriazione si pronuncia liberamente sulle domande di causa
sottopostegli e allorquando riconosce un'indennità ne fissa l'ammontare
indipendentemente dalle offerte, pretese o semplici proposte formulate dalle
parti in causa.
A dispetto di quanto sostengono i
ricorrenti, il Presidente del Tribunale di espropriazione poteva quindi
respingere la loro istanza malgrado la diversa presa di posizione del comune
__________, che il 12 novembre 1997 ne aveva proposto il parziale accoglimento.
- Giusta
l'art. 61 cpv. 1 Lespr, di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 102
LFespr, l'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può
pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso
dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, quando il
diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto o quando il
diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per
cui l'espropriazione è stata concessa.
La dichiarazione di cui all'art. 61 Lespr
con la quale l'espropriato rinuncia al diritto di retrocessione accordatogli
dalla legge va formulata al più tardi la vigilia del giorno in cui potrebbe far
valere la pretesa (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 6 ad art.
102 LFespr; Knapp, Expropriation, FJS N. 1107); una volta inoltrata la domanda
di retrocessione, l'istante può certamente desistere dalla causa o restringere
le proprie domande come in una qualsiasi altra procedura amministrativa, ma
siffatte iniziative non integrano gli estremi della rinuncia contemplata dall'art.
61 Lespr.
Quanto alla retrocessione vera e propria,
essa si configura alla stregua di una restitutio in integrum, vale a
dire che le parti devono scambiarsi le prestazioni originarie ricevute in
conseguenza dell'espropriazione: l'espropriante deve restituire il diritto che
aveva sottratto, senza riguardo al suo valore attuale, l'espropriato deve rimborsare
l'indennizzo percepito (DTF 120 Ib 276 consid. 9b e rinvii). Al contrario della
legge federale (art. 106 LFespr) e della vecchia legge cantonale del 1940 (art.
77 Lespr), la Lespr attuale è silente circa l'applicazione di eventuali conguagli.
Ciò non toglie tuttavia che così come avviene per le retrocessioni disciplinate
dalla LFespr, anche per quelle rette dalla normativa cantonale in vigore (Lespr
8.3.1971) al rimborso previsto dall'art. 61 Lespr si deve aggiungere, se del
caso, la rifusione adeguata del maggior valore conferito dall'espropriante al
fondo, e da esso si detrae, secondo principi di equità, il deprezzamento subito
dal fondo per il fatto dell'espropriante. Nessuna compensazione ha invece luogo
per gli utili tratti dall'una e dall'altra parte dal fondo espropriato,
rispettivamente dall'indennità percepita tra il momento dell'espropriazione e
quello della retrocessione. Né viene operato un conguaglio nel caso in cui sia
intervenuto un deprezzamento del fondo per ragioni congiunturali o
pianificatorie, estranee al fatto dell'espropriante. Se l'espropriato pretende
la retrocessione, deve restituire l'indennità incassata a suo tempo anche se
superiore all'attuale valore del diritto espropriato (DTF 120 Ib 276 consid.
9a); evenienza, questa, che potrà realizzarsi in particolare allorquando la
retrocessione viene chiesta in periodo di crisi immobiliare o l'oggetto
espropriato è una costruzione, il cui valore - in assenza di investimenti -
tende notoriamente a diminuire con il trascorrere del tempo.
- Nel
giudizio impugnato il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza
di retrocessione ritenendo che all'udienza del 24 aprile 1997 i ricorrenti avessero
rinunciato al loro diritto in virtù dell'art. 61 cpv. 1 Lespr e che l'indennità
sostitutiva prevista dall'art. 63 Lespr non potesse comunque essere loro riconosciuta
in assenza di un'alienazione della part. __________ o di una destinazione
diversa da quella per cui era stata concessa l'espropriazione.
4.1. All'udienza del 24 aprile 1997 la parte
ricorrente ha dichiarato "di rinunciare alla retrocessione in natura
del fondo" chiedendo "di essere indennizzata totalmente per la
perdita dell'oggetto espropriato". Tale affermazione non costituisce
affatto una rinuncia alla retrocessione giusta l'art. 61 Lespr. Non solo perché
è intervenuta pendente causa, allorquando il diritto alla retrocessione era già
stato da tempo esercitato (la domanda è del 31.8.1990), ma anche perché è stata
accompagnata da una richiesta, quella del risarcimento in denaro, che
conformemente al principio della buona fede non era oggettivamente
interpretabile come desistenza o rinuncia a far valere le proprie pretese.
L'iniziativa presa dagli insorgenti al
dibattimento del 24.4.1997 non integra nemmeno gli estremi di un contratto
espropriativo di diritto amministrativo (DTF 114 Ib 142 consid. 3b), in virtù
del quale - secondo la giurisprudenza federale (STF 22.8.1994 in re F. parz.
pubblicata in DTF 120 Ib 215 e, per quanto qui invece interessa, in RDAT I-1995
N. 58) - le parti avrebbero potuto lecitamente sostituire la mera retrocessione
del fondo con il risarcimento del danno. Al contrario di quanto vorrebbero far
credere gli insorgenti, nella fattispecie non è infatti ravvisabile la stipulazione
di una tale convenzione per difetto di una reciproca e concorde manifestazione
di volontà riguardo ad una limitazione del tema della lite. L'infelice
esternazione con la quale gli eredi __________ hanno reso nota la loro
"rinuncia alla retrocessione" era unilaterale e d'altronde tale
carattere emerge pure da uno scritto successivo con cui gli interessati hanno
ribadito i loro intendimenti (cfr. doc. 58 lettera 20 maggio 1997 avv.ti
__________ /__________ al Tribunale di espropriazione). Dalle tavole
processuali non risulta d'altronde alcuna esplicita accettazione da parte del
comune, né dal complesso degli atti è possibile inferire la sussistenza di un
suo inequivocabile consenso perlomeno tacito. All'allegato 12 novembre 1997 con
il quale il convenuto si è limitato a contrapporre cifre sue ai calcoli presentati
dagli eredi __________ non può essere attribuita la valenza reclamata da
quest'ultimi. Trattasi in realtà di una semplice risposta doverosamente
insinuata dal municipio di __________ alla richiesta d'indennizzo ex art. 63
cpv. 2 Lespr che i ricorrenti avevano esibito il 26 agosto precedente dando
seguito ad una precisa ordinanza processuale in tal senso emanata dal primo
giudice. Ordinanza che gli istanti hanno peraltro frainteso, giacché li
invitava a motivare e sostanziare le proprie richieste di indennizzo unicamente
con riferimento alla parte del mapp. __________ impossibile da retrocedere siccome
ceduta a __________ (cfr. doc. 60 ordinanza 27 giugno 1997).
Da queste considerazioni discendono due
conclusioni.
La prima è che il Tribunale di
espropriazione non poteva respingere l'istanza della famiglia __________
appellandosi ad un'inesistente rinuncia alla retrocessione così come definita
all'art. 61 cpv. 1 Lespr. Il che impone l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv.
2 PAmm).
La seconda è che in mancanza di un chiaro
accordo configurabile alla stregua di un contratto espropriativo di diritto
pubblico gli istanti devono accettare laddove è ancora possibile la retrocessione
in natura del loro fondo.
4.2. Resta da esaminare se i ricorrenti
possono pretendere anche un'indennità in denaro in base all'art. 63 cpv. 2
Lespr.
L'art. 63 cpv. 1 prevede che qualora
l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato od adibirlo ad un scopo
diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa, deve darne avviso
a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. L'espropriante - si precisa al
cpv. 2 - è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della
notificazione qualora essa abbia per conseguenza l'impossibilità di far valere
giustificati diritti giusta le norme disciplinanti la retrocessione.
La risposta al quesito non può dunque che
essere positiva, ove solo si consideri che il comune di __________ ha ceduto a
__________ 259 mq del mapp. __________ senza avvisare l'espropriata e oggi non
è più in grado di soddisfare integralmente la legittima richiesta di
retrocessione dei suoi eredi.
Infondata anche su questo punto, la pronunzia
impugnata va annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di espropriazione
affinché determini il risarcimento dovuto agli insorgenti. Nel contesto del
nuovo giudizio il primo giudice dovrà accertare in particolare:
·
il dies aestimandi (che non può essere di certo
quello della prima udienza, momento significativo solo nella procedura
federale; cfr. art. 19 bis LFespr);
·
il valore del terreno e della costruzione che il
comune di __________ non può più restituire ai successori dell'espropriata;
·
il deprezzamento subito dalla porzione di
terreno divenuta pressoché inedificabile a seguito dell'avulsione dello
scorporo ceduto a __________ e che salvo l'avverarsi di un accordo esplicito
contrario dovrà essere retrocessa in natura.
- Stante
quanto precede il ricorso dev'essere parzialmente accolto. L'esito dell'impugnativa
impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, con l'assegnazione di ripetibili
in misura ridotta (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3
Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 19 bis, 102, 106 LFespr; 49, 50, 61,
63, 66, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
sentenza 28 agosto 1998 (no. 360/121) del Presi-
dente
del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Presidente del Tribunale di
espropriazione
della giurisdizione sopracenerina per
nuovo
giudizio.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta per metà a carico dei ricorrenti in solido e
per il resto a carico del comune di __________.
-
Il
comune di __________ verserà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster