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Numero d'incarto:
50.1998.9
Data decisione, Autorità:
21.10.1999, TRAM
Incarto n.
50.98.00009
Lugano
21 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 novembre 1998 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 12 ottobre 1998 (no. 457-1) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per
titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 21 febbraio
1997 nei confronti dell'insorgente a seguito delle restrizioni sancite dal PR
delle strade cantonali a carico dei mapp. __________ e __________ RFD di
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
unico del mapp. __________ RFD di __________ e proprietario in comune del
contermine mapp. __________, due fondi edificati di 1'508, rispettivamente 358
mq, posti in località __________ lungo la strada cantonale
-.
B. In data 31 maggio 1976 il
Gran Consiglio ha approvato il piano regolatore delle strade cantonali nei
comuni di __________, __________ e __________, respingendo nel contempo il
ricorso presentato da __________, il quale aveva sollecitato un lieve
spostamento del tracciato in corrispondenza della sua casa d'abitazione, altrimenti
sventrata dal futuro sedime stradale e soggetta ad espropriazione parziale.
C. Il 20 gennaio 1986 la
famiglia __________ ha domandato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni di
poter riattare lo stabile al mapp. __________ (attuale mapp. __________).
Ottenuta risposta negativa stante la sussistenza dei vincoli sanciti dal predetto
PR delle strade, con scritto 20 ottobre 1986 __________ ha notificato all'autorità
cantonale una pretesa d'indennità di complessivi fr. 233'329.- cui non è stato
dato seguito alcuno.
D. Nell'autunno del 1987
__________ ha chiesto ed in seguito ottenuto l'autorizzazione di costruire
sulla part. __________ una nuova casa d'abitazione più arretrata dal sedime
stradale rispetto a quella esistente.
E. Il 31 maggio 1991, trascorsi
15 anni dalla sua approvazione, il PR della strada cantonale
- è decaduto unitamente a tutti i suoi vincoli. Lo
strumento pianificatorio è stato formalmente abbandonato dal Consiglio di Stato
con risoluzione 13 novembre 1991 pubblicata sul FU N. __________ del
__________.
F. Mediante istanza 21 febbraio
1997 __________ ha nondimeno convenuto in giudizio lo Stato del Canton Ticino
davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando
il riconoscimento di un'indennità di fr. 233'329.- oltre interessi per titolo
di espropriazione materiale conseguente ai vincoli sanciti sulle sue proprietà
dal 1976 al 1991.
In sede di risposta lo Stato si è opposto fermamente alla domanda,
a suo giudizio perenta e infondata nel merito per assenza degli elementi
costitutivi dell'espropriazione materiale.
Nel successivo scambio di allegati, così come all'udienza del
13 gennaio 1998, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande. In occasione di un dibattimento tenutosi l'8
settembre 1998 i contendenti hanno invitato il giudice delle espropriazioni ad
emanare una decisione pregiudiziale circa la tempestività delle pretese
notificate.
G. Con sentenza 12 ottobre 1998
il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sull'eccezione sollevata
dallo Stato, respingendola.
Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che la causa di espropriazione
materiale era stata promossa in tempo utile giusta la più recente
interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr operata dal
Tribunale cantonale amministrativo.
H. Avverso questa pronunzia lo
Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento.
Il Cantone ha sollecitato la reiezione per causa di perenzione
dell'istanza 21 febbraio 1997 di , riproponendo le argomentazioni già
addotte senza successo innanzi all'autorità inferiore. Evocato il regime
giuridico in vigore al momento in cui è stato approvato il PR della strada
cantonale __________ - (la LCMS del 1951, la LE del 1973 e la Lespr
del 1971), il ricorrente ha chiesto in pratica al Tribunale di abbandonare la
propria tesi secondo cui gli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr hanno sancito una
restituzione dei termini utili per notificare pretese di indennizzo per titolo
di espropriazione materiale. A mente dell'insorgente, questa interpretazione
delle citate norme di legge disattenderebbe la reale volontà del Legislatore e
condurrebbe a risultati illogici privilegiando coloro che hanno subito restrizioni
della proprietà di gran lunga anteriori al 6 maggio 1988.
I. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il resistente __________,
il quale ha avversato le tesi del ricorrente con argomenti che verranno ripresi
- ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente
formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della
contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Difficile comprendere quali
vantaggi vorrebbe ricavare il ricorrente dall'elencazione di tutte le norme
legali vigenti al momento dell'approvazione del PR della strada cantonale
__________ -__________. Se intendeva affermare che il quadro giuridico allora
vigente nel cantone escludeva la possibilità di formulare rivendicazioni per
titolo di espropriazione materiale, l'argomentazione è priva di ogni pregio.
Il PR della strada cantonale __________ -__________ è stato
approvato il 31 maggio 1976, epoca in cui nella Costituzione federale era già
stato inserito l'art. 22 ter e nella giurisprudenza federale si erano da tempo
precisati i concetti basilari afferenti all'espropriazione materiale. In ambito
cantonale, erano allora in vigore la legge sulla costruzione, sulla
manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 1951 (sostituita il 1°
luglio 1983 dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983) e la Lespr 1971, che
agli art. 1 cpv. 2 e 39 si riferisce con ogni evidenza alla problematica dell'espropriazione
materiale. La vecchia LCMS del 1951, nella misura in cui ignorava l'istituto
dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di
indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei
proprietari previste dai PR (art. 9 LCMS 1951), era certamente inconciliabile
con la garanzia costituzionale della proprietà di cui all'art. 22 ter Cost. A
livello federale si era peraltro affermata da anni una chiara giurisprudenza
che legittimava i proprietari a domandare un risarcimento per il danno
patrimoniale derivante da una misura pianificatoria equivalente ad
espropriazione (cfr. la celeberrima sentenza B.in DTF 91 I 329). Quanto all'art.
5 LPT ed alla sua portata nel tempo, il Tribunale federale ha già avuto modo di
chiarire che il disposto è applicabile non soltanto alle misure di pianificazione
adottate dopo la sua entrata in vigore, ma anche alle conseguenze pecuniarie
derivanti dai provvedimenti presi in antecedenza (DTF 113 Ib 30 consid. 1). Se
ne deve dedurre che alle restrizioni istituite prima del 1° gennaio 1980
possano essere applicati tutti i principi desunti dall'art. 5 LPT in tema di
espropriazione materiale.
- Per quanto attiene alla
perenzione delle pretese di espropriazione materiale, la questione sollevata
dal Cantone è già stata essenzialmente affrontata e decisa dallo scrivente
Tribunale nell'ambito di una pronunzia (STA 2 maggio 1994 in re C. = RDAT
II-1994 N. 64) che ha generato una giurisprudenza circa la portata dell'art. 39
cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio 1988.
In quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha
avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di
restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione
materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà
aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva
leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione,
entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari,
Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione
dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p.
265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione
(DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la
decadenza della pretesa e l'estinzione dei tutti i diritti che ne derivavano
(Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.), riservata la facoltà del
proprietario colpito di postulare l'esproprio formale al pieno valore venale in
caso di ripresentazione del vincolo (ex art. 26 cpv. 2 LE 1973; cfr. rapporto
26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre
1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione
dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1178; Bianchi, Di
alcune considerazioni sulla durata del piano regolatore, RDAT 1986 p. 246).
Il nuovo art. 39 cpv. 1 Lespr prevede invece che "le
pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione
materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in
cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le
pretese". L'art. 75 cpv. 2 Lespr precisa da parte sua che "il termine
di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata
in vigore per tutti i vincoli preesistenti". Per "presente
legge" è da intendersi la modificazione che ha introdotto nella Lespr i
nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv. 2 (cfr. il già citato rapporto 26
febbraio 1988, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6
maggio 1988 (RDAT II-1994 N. 64). La locuzione "per tutti i vincoli preesistenti"
si riferisce invece alle restrizioni costitutive di espropriazione materiale
passate e presenti, comprese quelle che pur non avendo dato luogo a richieste
d'indennità avrebbero potuto determinare un'espropriazione formale in applicazione
di norme come l'art. 26 cpv. 2 LE 1973 se fossero state riproposte alla loro
scadenza (cfr. nuovamente il rapporto 26 febbraio 1988, p. 1179). Altrimenti detto,
abrogando l'art. 26 cpv. 2 LE 1973 e modificando l'art. 39 cpv. 1 Lespr il
Legislatore ha voluto sottoporre alla disciplina del nuovo diritto, ovvero al
termine di perenzione decennale per l'inoltro di eventuali domande di
risarcimento, tutti i vincoli che potevano configurare casi di
espropriazione materiale, senza operare distinzioni in merito alla natura dei
vincoli stessi o al genere dei provvedimenti che li avevano provocati. D'altra
parte, differenziazioni non se ne ritrovano neppure nel testo dell'art. 39
Lespr, norma applicabile ad ogni sorta di restrizione della proprietà
equivalente ad espropriazione.
Ne consegue che le pretese d'indennizzo notificate il 21
febbraio 1997 si appalesano tempestive. Il 6 maggio 1988 il PR della strada
cantonale - era pienamente in vigore e con esso tutte le
limitazioni istituite contestualmente alla sua approvazione. Lo stesso giorno,
in forza degli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, il proprietario del mapp.
__________ ha acquisito la facoltà di rivendicare entro dieci anni un'indennità
per titolo di espropriazione materiale. La decadenza del PR intervenuta nel
1991 non ha per nulla intaccato quella prerogativa, ma ha semplicemente
costretto __________ ad impostare la causa sulla base di una presunta
espropriazione materiale temporanea. Se a torto od a ragione, è quesito che
dovrà essere affrontato dal Tribunale di espropriazione una volta cresciuta in
giudicato la presente pronunzia.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza
totale dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere a
__________ fr. 1'200.- per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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