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Numero d'incarto:
52.1995.115
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00115
DP 89/94
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 marzo 1994 del
Comune
di __________
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 2 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n.
1678) che respinge l'istanza di revisione presentata dall'insorgente avverso
la risoluzione 30 novembre 1995 (n. 10215) con cui lo stesso Consiglio di
Stato ha annullato la sanzione pecuniaria inflitta dal municipio di
__________ alla __________ per abusi edilizi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
28 agosto 1990 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso
di costruire sulla part. no. __________ RFD uno stabile a destinazione mista residenziale
- commerciale. Conformemente all'art. 43 cpv. 2 NAPR allora pendente per
approvazione davanti al Consiglio di Stato, il progetto approvato prevedeva di
arredare a verde il tetto piano, rendendolo nel contempo accessibile e
praticabile.
B. Il
22 settembre 1992 l'autorità comunale ha constatato che la beneficiaria del permesso
si era scostata dai piani approvati, realizzando un tetto piano, non arredato e
non praticabile.
Il 15 gennaio 1993 il municipio di
__________ ha respinto una domanda di costruzione presentata dalla __________
per sanare la difformità lastricando le superfici antistanti le uscite dei corpi
scale che sporgono oltre il livello del tetto.
Con giudizio 21 aprile 1993 il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego del permesso in
sanatoria, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________. Su
ricorso di quest'ultima, il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la
decisione municipale di rifiuto della licenza, sostituendola con un provvedimento
di salvaguardia della pianificazione retto dall'art. 66 LALPT (STA 29.7.1993 in
re G.A. e comune di V.). In sostanza, questo Tribunale ha ritenuto che la
domanda non potesse essere definitivamente evasa, poiché la norma disattesa non
era ancora stata approvata da parte del Consiglio di Stato.
C. Constata
l'impossibilità di rettificare la violazione del diritto edilizio posta in
essere dalla resistente, il 29 settembre 1993 il municipio di __________ ha
condannato quest'ultima al pagamento di una sanzione pecuniaria di fr.
388'500.--, pari al 150 % del vantaggio economico ritratto dalla proprietaria
dello stabile attraverso un'edificazione non conforme al progetto approvato.
Contro questo provvedimento la
__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando, fra l'altro,
l'applicabilità dell'art. 43 NAPR, non ancora entrato in vigore.
D. Il
24 novembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________,
conferendo quindi piena vigenza alle disposizioni di cui si è detto sopra.
E. Sei
giorni più tardi, lo stesso Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della
__________, annullando la controversa sanzione pecuniaria, in quanto fondata su
disposizioni che, a suo avviso, non erano ancora entrate in vigore.
F. Il
17 dicembre 1993, il comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di
rivedere il giudizio, tenendo conto dell'approvazione del PR intervenuta prima
della sua emanazione ed erroneamente ignorata.
G. Con
giudizio 2 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di revisione,
ritenendo che l'intervenuta approvazione delle NAPR non giustificasse una
diversa conclusione, poiché al momento dell'esecuzione dei lavori le norme in
oggetto non erano comunque applicabili.
H. Contro
il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla
precedente risoluzione governativa, con conseguente ripristino della sanzione
pecuniaria in contestazione.
Rievocati i fatti salienti,
l'insorgente rileva anzitutto che la rilasciataria della licenza ha potuto
edificare beneficiando dell'aumento degli indici introdotto dal nuovo PR.
Sarebbe quindi malvenuta ad eccepire l'applicabilità delle norme relative
all'arredo ed alla sistemazione del tetto.
La violazione, commessa in
malafede, sussisterebbe comunque, poiché l'art. 52 LE dichiara applicabile il
nuovo diritto alle opere abusive ed alle contravvenzioni non ancora decise
dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso.
Avendo il Consiglio di Stato
erroneamente omesso di tener conto dell'entrata in vigore del nuovo PR,
l'istanza di revisione avrebbe dovuto essere accolta.
I. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
la resistente __________ che, ricordata la natura straordinaria del rimedio
della revisione, nega che l'approvazione del PR ignorata dal Consiglio di Stato
possa essere considerata alla stregua di un fatto risultante dagli atti.
considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 e
45 LE 1993.
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
Data la natura della vertenza, il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). L'esperimento di un tentativo di conciliazione non si giustifica.
- Contro
le decisioni è dato il rimedio della revisione quando ricorre uno dei motivi
indicati dall'art. 35 PAmm. Oltre che nei casi previsti dagli art. 35 lett. a
(ultra petita) e c (crimine o delitto), le decisioni possono essere rivedute
quando l'autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che
risultano dagli atti (lett. b), rispettivamente quando l'istante, dopo la
decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove
decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa nella procedura
precedente (lett. d).
L'istanza di revisione, soggiunge
l'art. 36 PAmm, deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima
istanza entro 15 giorni dall'intimazione della decisione nei casi retti dalle
lett. a e b dell'art. 35 PAmm, rispettivamente entro lo stesso termine dalla
scoperta del motivo di revisione nei casi previsti dalle lett. c e d della
medesima norma.
La revisione è un mezzo di
impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio,
esso è proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale,
ovvero non impugnabili attraverso rimedi ordinari (cfr. art. 66 cpv. 2 PA; DTF
111 Ib 210, Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 43 B IV
c; Rhinow Krähenmann, ibidem). La revisione è quindi esclusa nei casi in cui i
motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la decisione davanti all'istanza
di ricorso (DTF 77 I 241 seg.).
2.1. Il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm è
dato quando l'autorità ha omesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti
(2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4).
Fatti sono tutte le circostanze
che concorrono a determinare la fattispecie (cfr. Forni, Svista manifesta,
fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al TF, in
Festschrift für H. Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 seg.).
Per giustificare una revisione, i
fatti devono inoltre risultare dagli atti. Devono quindi emergere dal complesso
dell'incarto. Non devono provenire dall'esterno.
Non tutti i fatti ignorati dall'autorità
decidente danno poi luogo a revisione. La revisione è data soltanto se
l'autorità ha omesso di considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero
fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta.
Il mancato apprezzamento deve
infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione involontaria.
2.2. Il motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmm
presuppone invece che l'istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o
prove (1) rilevanti o prove decisive (2), che non aveva potuto fornire (3)
senza sua colpa (4) nella procedura precedente.
Anche questo motivo di revisione è
dato soltanto se vengono alla luce fatti o prove rilevanti per il giudizio,
ossia suscettibili di modificare le conclusioni tratte dall'autorità. La revisione
non è invece ammessa per correggere errori nell'applicazione del diritto o per
imporre una diversa tesi giuridica (RDAT 1980 N. 62; Rhinow Krähenmann, op.
cit., N 43 B IV a; Scolari, Diritto amministrativo vol. I N. 306 pag. 178).
Nuovi sono poi soltanto quei fatti
che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati
nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti, perché la parte interessata,
pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva
motivo di farli valere (Forni, op. cit., pag. 98 seg.; Rhinow, Oeffentliches
Prozessrecht, pag. 240 N 1132; Kölz-Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 189, N 321 seg.).
- Nell'evenienza
concreta, la domanda di revisione andava respinta già in applicazione del
principio che esclude la possibilità di far capo a questo rimedio straordinario
quando il difetto lamentato può esser censurato impugnando la decisione attraverso
le vie ordinarie di ricorso (Imboden Rhinow, op. cit., N 43 IV c).
Non v'è invero chi non veda come
l'insorgente avrebbe potuto far valere il motivo di revisione di cui si
prevale, inoltrando ricorso davanti a questo Tribunale contro la decisione 30
novembre 1993 del Consiglio di Stato.
Già per questo motivo la decisione
con cui il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di revisione merita di
essere confermata.
Ma il ricorso va respinto anche
perché non è dato alcun motivo di revisione.
Che non ricorrano gli estremi
dell'art. 35 lett. b PAmm è evidente: l'approvazione del PR di __________
intervenuta pochi giorni prima del giudizio dedotto in revisione non
costituisce invero un fatto risultante dagli atti. Nemmeno l'insorgente
pretende il contrario.
Ma tale evento non integra nemmeno
i presupposti dell'art. 35 lett. d PAmm.
L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato costituisce in effetti soltanto una modifica del diritto
eventualmente applicabile. La disattenzione rimproverata al Consiglio di Stato
dagli istanti in revisione va quindi semmai configurata come una violazione del
diritto discendente da un'erronea applicazione della legge. Non integra di
conseguenza gli estremi di una violazione del diritto dovuta ad un accertamento
inesatto dei fatti rilevanti per il giudizio. Anche per questo motivo, stante
che il rimedio della revisione è dato soltanto in caso di accertamento erroneo
o incompleto della fattispecie e non anche in caso di mancata od erronea
applicazione della legge, l'istanza in esame andava quindi respinta siccome
improponibile (cfr. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 309 e rimandi).
- In
esito alle considerazioni sin qui esposte, la decisione con cui il Consiglio di
Stato si è rifiutato di dar seguito all'istanza di revisione va quindi
confermata.
Dato che il
comune e per esso il municipio non è insorto in difesa di suoi interessi
pecuniari, ma come titolare dell'azione di ripristino, rispettivamente della
sanzione a quest'ultima surrogata, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti
gli art. 21, 45, 57 LE, 3, 18, 28, 31, 35, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si prelevano né spese, né tassa di giudizio.
Il
ricorrente rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) alla resistente a titolo
di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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