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Numero d'incarto:
52.1995.120
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00120
DP 88/94
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 1994 di
Municipio
di __________
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 2 marzo 1994, no. 1679, del Consiglio di Stato che respinge l'istanza di revisione
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 novembre 1993 con cui lo
stesso Consiglio annulla la multa edilizia 29 settembre 1993 inflitta dal
municipio di __________ a __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 agosto 1990 il
municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di costruire
sulla part. no. __________ RFD uno stabile a destinazione mista residenziale -
commerciale. Conformemente all'art. 43 cpv. 2 NAPR allora pendente per
approvazione davanti al Consiglio di Stato, il progetto approvato prevedeva di
arredare a verde il tetto piano, rendendolo nel contempo accessibile e
praticabile.
B. Il 22 settembre 1992
l'autorità comunale ha constatato che la beneficiaria del permesso si era
scostata dai piani approvati, realizzando un tetto piano non arredato e non
praticabile.
Il 6 ottobre seguente il municipio ha quindi posto in
contravvenzione il direttore generale della società, __________, "per aver
eseguito (...) il piano tetto in modo difforme dai piani approvati con la
licenza edilizia 28.8.1990, violando gli art. 57 LE, 42 pto 2 cpv. k) e art. 43
pto 2 cpv. l NAPR 1989".
Raccolte le giustificazioni, il 1. ottobre 1993 il municipio
di __________ ha inflitto al prevenuto qui resistente una multa di fr.
20'000.-- per le infrazioni che gli aveva contestato con il rapporto di
contravvenzione.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, sostenendo di essere semmai incorso soltanto in una
violazione di natura formale, considerato come la domanda in sanatoria fosse
stata nel frattempo sospesa nell'attesa dell'approvazione delle disposizioni di
PR che secondo l'autorità comunale sarebbero state violate.
C. Il 24 novembre 1993 il
Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________, conferendo quindi
piena vigenza alle disposizioni di cui si è detto sopra.
D. Sei giorni più tardi, lo
stesso Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal qui resistente
__________ contro la multa inflittagli dal municipio di __________, annullando
la sanzione in quanto fondata su disposizioni che a suo avviso non erano ancora
entrate in vigore.
E. Ancor prima della scadenza
del termine per impugnare il predetto giudizio governativo davanti a questo
tribunale, il comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di
rivederlo tenendo conto dell'approvazione del PR erroneamente ignorata.
F. Con giudizio 2 marzo 1994 il
Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di revisione, ritenendo che
l'intervenuta approvazione delle NAPR non giustificasse una diversa
conclusione, poiché al momento dell'esecuzione dei lavori le norme in oggetto
non erano comunque applicabili.
G. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla precedente
risoluzione, con conseguente ripristino della multa in contestazione.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rileva anzitutto che
la rilasciataria della licenza ha potuto edificare beneficiando dell'aumento
degli indici introdotto dal nuovo PR. Sarebbe quindi malvenuto il resistente ad
eccepire l'inapplicabilità delle norme relative all'arredo ed alla sistemazione
del tetto. La violazione, commessa in malafede, sussisterebbe comunque, poiché
l'art. 52 LE dichiara applicabile il nuovo diritto alle opere abusive ed alle
contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso.
Avendo il Consiglio di Stato erroneamente omesso di tener
conto dell'entrata in vigore del nuovo PR, l'istanza di revisione avrebbe
dovuto essere accolta.
H. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________
che, ricordata la natura straordinaria del rimedio della revisione, nega che
l'approvazione del PR ignorata dal Consiglio di Stato possa essere considerata
alla stregua di un fatto risultante dagli atti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 e 45
LE 1993.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura della vertenza, il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'esperimento di un
tentativo di conciliazione non si giustifica.
- Contro le decisioni è dato
il rimedio della revisione quando ricorre uno dei motivi indicati dall'art. 35
PAmm. Oltre che nei casi previsti dagli art. 35 lett. a (ultra petita) e c
(crimine o delitto), le decisioni possono essere rivendute quando l'autorità
non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti
(lett. b), rispettivamente quando l'istante, dopo la decisione, è venuto a
conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva
potuto fornire, senza sua colpa nella procedura precedente (lett. d).
L'istanza di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, deve essere
proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni
dall'intimazione della decisione nei casi retti dalle lett. a e b dell'art. 35
PAmm, rispettivamente entro lo stesso termine dalla scoperta del motivo di
revisione nei casi previsti dalle lett. c e d della medesima norma.
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo
e non sospensivo. Per principio, esso è proponibile soltanto contro decisioni
cresciute in giudicato formale, ovvero non impugnabili attraverso rimedi
ordinari (cfr. art. 66 cpv. 2 PA; DTF 111 Ib 210, Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 43 B IV c; Rhinow Krähenmann, ibidem). La revisione
è quindi esclusa nei casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere
impugnando la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 77 I 241 seg.).
2.1. Il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm è
dato quando l'autorità ha omesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti
(2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4).
Fatti sono tutte le circostanze che concorrono a determinare
la fattispecie (cfr Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella
procedura di revisione davanti al TF, in Festschrift für H. Guldener, Zurigo
1973, pag. 91 seg.).
Per giustificare una revisione, i fatti devono inoltre
risultare dagli atti. Devono quindi emergere dal complesso dell'incarto. Non
devono provenire dall'esterno.
Non tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi
luogo a revisione. La revisione è data soltanto se l'autorità ha omesso di
considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di
modificare le conclusioni alle quali è pervenuta.
Il mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista,
ossia a disattenzione involontaria.
2.2. Il motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmm
presuppone invece che l'istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o
prove (1) rilevanti o decisive (2), che non aveva potuto fornire (3) senza sua
colpa (4) nella procedura precedente.
Anche questo motivo di revisione è dato soltanto se vengono
alla luce fatti o prove rilevanti per il giudizio, ossia suscettibili di
modificare le conclusioni tratte dall'autorità. La revisione non è invece
ammessa per correggere errori nell'applicazione del diritto o per imporre una
diversa tesi giuridica (Rhinow Krähenmann, op. cit., N 43 B IV a).
Nuovi sono poi soltanto quei fatti che già si erano
verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura
precedente, ma che non sono stati addotti, perché la parte interessata, pur
facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva
motivo di far valere (Forni, op. cit., pag. 98 seg.; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht,
pag. 240 N 1132; Kölz-Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 189 N 321 seg.).
- Nell'evenienza concreta, la
domanda di revisione andava respinta già in applicazione del principio che
esclude la possibilità di far capo a questo rimedio straordinario quando il
difetto lamentato può esser censurato impugnando la decisione attraverso le vie
ordinarie di ricorso (Imboden Rhinow, op. cit., N 43 IV c).
Non v'è invero chi non veda come l'insorgente avrebbe potuto
far valere il motivo di revisione di cui si prevale, inoltrando ricorso davanti
a questo Tribunale contro la decisione 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato.
Già per questo motivo la decisione con cui il Consiglio di
Stato ha respinto la domanda di revisione merita di essere confermata.
Ma il ricorso va respinto anche perché non è dato alcun
motivo di revisione.
Che non ricorrano gli estremi dell'art. 35 lett. b PAmm è
evidente: l'approvazione del PR di __________ intervenuta pochi giorni prima
del giudizio dedotto in revisione non costituisce invero un fatto risultante
dagli atti. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario.
Ma tale evento non integra nemmeno i presupposti dell'art. 35
lett. d PAmm.
L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato costituisce
in effetti soltanto una modifica del diritto eventualmente applicabile. La
disattenzione rimproverata al Consiglio di Stato dagli istanti in revisione va
quindi semmai configurata come una violazione del diritto discendente da
un'erronea applicazione della legge. Non integra di conseguenza gli estremi di
una violazione del diritto dovuta ad un accertamento inesatto dei fatti
rilevanti per il giudizio. Anche per questo motivo, stante che il rimedio della
revisione è dato soltanto in caso di accertamento erroneo o incompleto della
fattispecie e non anche in caso di mancata od erronea applicazione della legge,
l'istanza in esame va quindi respinta siccome improponibile (cfr. Gygi, Verwaltungsrecht,
pag. 309 e rimandi).
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, la decisione con cui il Consiglio di Stato si è
rifiutato di dar seguito all'istanza di revisione va quindi confermata.
Dato che il comune e per esso il municipio è insorto in veste
di titolare dell'azione contravvenzionale, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 45, 57 LE, 3, 18, 28, 31, 35, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giudizio.
Il
ricorrente rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) al resistente a titolo di
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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