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Numero d'incarto:
52.1995.128
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00128
DP 71/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 marzo 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 14 febbraio 1995, no. 896, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 agosto 1992 con cui il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio)
gli ordina di rendere inabitabile un rustico situato fuori della zona
edificabile di __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
15 marzo 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
15 marzo 1995 del comune di
__________;
-
20 marzo 1995 del Consiglio di
Stato;
-
21 marzo 1995 di __________;
-
30 marzo 1995 del Patriziato di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11 febbraio 1985
__________ ha chiesto al municipio di __________ a il permesso di trasformare
in casa d'abitazione un vecchio mulino situato fuori della zona edificabile
(part. no. __________ RF);
che con decisione 22 luglio
1985 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha respinto la domanda,
ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;
che incurante della
decisione negativa __________ ha comunque reso abitabile l'edificio;
che, accortosene, il 28
agosto 1992 Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha ordinato la rimozione
della cucina, degli apparecchi sanitari, del camino, degli scarichi e
dell'allacciamento all'acqua potabile;
che con giudizio 14
febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________; disattesa l'eccezione di
perenzione dell'azione di ripristino, il Governo ha ritenuto che l'ordine
censurato rispettasse compiutamente il principio di proporzionalità;
che contro il predetto
giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente si limita
a riproporre in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al
Consiglio di Stato: l'azione di ripristino sarebbe prescritta, l'ordine non
sarebbe sorretto da interessi preponderanti, sarebbe in contrasto con il principio
di proporzionalità e con quello della buona fede, sarebbe discriminatorio e non
terrebbe conto dell'imminente adozione dell'inventario dei rustici;
che il ricorso è avversato
dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, rispettivamente da 42
cittadini attivi di __________, che contestano partitamente le tesi addotte
dall'insorgente;
che il municipio e
l'ufficio patriziale di __________, proprietario del terreno circostante,
postulano invece l'accoglimento del gravame;
Considerato, in
diritto
che, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 49 e 57 LE 1973;
che il giudizio può essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo
chiesto dall'insorgente non è necessario; la fattispecie è chiara; non occorre
quindi procedere ad ulteriori accertamenti;
che controversa è
unicamente la legittimità dell'ordine di ripristino impartito dal Dipartimento
delle pubbliche costruzioni: l'impossibilità di sanare l'intervento abusivo
mediante rilascio di un permesso a posteriori è fuori discussione (cfr. diniego
dell'autorizzazione cantonale del 22 luglio 1985);
che l'eccezione di
prescrizione dell'azione di ripristino, acriticamente riproposta in questa
sede, può essere disattesa rinviando l'insorgente alla pertinente ed esauriente
motivazione addotta dal Consiglio di Stato per respingerla (consid. D);
che altrettanto
inconsistenti ed infondate sono le contestazioni che l'insorgente adduce con
riferimento al principio della buona fede: non è dato di vedere come possa
ragionevolmente pretendere di aver agito in buona fede dopo aver ricevuto la
decisione 22 luglio 1985 con cui il Dipartimento delle pubbliche costruzioni si
rifiutava di autorizzare la trasformazione del vecchio mulino in una casa
d'abitazione;
che prive di qualsiasi
pregio sono pure le obiezioni che il ricorrente ripropone in relazione all'adeguatezza
dell'ordine di ripristino; la rimozione delle infrastrutture che rendono
abitabile l'edificio è il minimo che si possa imporre per ripristinare una situazione
conforme al diritto;
che sconcerta l'insistenza
con cui l'insorgente si richiama ad altre, non meglio precisate violazioni
della legge per suffragare la pretesa di mantenere una situazione palesemente
abusiva realizzata in barba ad una chiara decisione di rifiuto del permesso di
costruzione; l'interesse all'attuazione dell'art. 24 LPT prevale comunque sul
principio della parità di trattamento (ZBl 1989, 537);
che invano l'insorgente
invoca infine l'inventario dei rustici, ancora allo stadio di semplice bozza,
per sottrarsi all'ordine censurato; il principio di legalità esclude in linea di
massima la possibilità di soprassedere ad un ordine di ripristino in attesa dell'entrata
in vigore di eventuali modifiche dell'assetto pianificatorio; una sospensione,
come giustamente rilevano i resistenti, potrebbe entrare in considerazione
soltanto in circostanze eccezionali, qualora la modifica del diritto
risultasse certa ed imminente, ovvero tale da far apparire il
provvedimento contrario ad elementari considerazioni di equità (RDAT 1986,
136): presupposti, questi, che in concreto non si verificano minimamente;
che, così stando le cose,
la decisione dipartimentale impugnata merita di essere confermata siccome
immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia
e le ripetibili seguono la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti gli art. 24 LPT; 76 LALPT; 49, 57 LE 1973; 52 LE
1991; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e
pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico del ricorrente, che rifonderà
fr. 900.-- (novecento) ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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