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Numero d'incarto:
52.1995.165
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00165
DP 77/95
leo
Lugano
27 aprile 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 marzo
1995 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 29 dicembre 1994 del dipartimento delle
istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti (servizio insegne) che autorizza
l'esposizione di due pannelli pubblicitari sopra la linea di gronda del tetto
dell'immobile in cui ha sede l'__________ a __________;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 29 dicembre 1994 il Dipartimento
delle istituzioni ha autorizzato la posa di due insegne pubblicitarie a lettere
luminose (applicate a tavole metalliche), una verso sud di 11,80 x 0,65/0,44 m
e l'altra verso ovest di 8,80 x 0,50/0,34 m, entrambe recanti la scritta
"__________", sopra la linea di gronda del tetto dello stabile dove
ha sede l'omonimo esercizio pubblico (part. no. __________ RFD di __________);
che contro la suddetta autorizzazione, __________,
proprietario dei confinanti mappali no. __________ e __________ RFD di
__________, ha interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, in sostanza, l'insorgente sostiene che le
controverse insegne, a motivo della loro eccessiva dimensione, non si inserirebbero
"nel contesto reale" ed inoltre avrebbero "ripercussioni negative
sull'ambiente circostante e sulla sua attrattività quale zona panoramica";
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Dipartimento delle istituzioni e il resistente __________, che postulano la
conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si
dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine
giusta l'art. 17 LIns: in quanto proprietario di due fondi confinanti,
all'insorgente, va riconosciuta la legittimazione attiva; la sua situazione risulta
infatti collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso; tale insomma da farlo apparire portatore
di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio effettivo
che il provvedimento censurato gli arreca;
che il ricorso può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far
capo ai piani e alla documentazione fotografica annessa all'istanza;
che giusta l'art. 4 LIns le insegne devono essere
tali da non arrecare turbamento o danno alle bellezze naturali, al paesaggio ed
al decoro degli edifici;
che la norma succitata conferisce all'autorità
cantonale un margine discrezionale relativamente ampio nella valutazione degli
aspetti estetici delle insegne;
che l'esercizio di questo potere di apprezzamento può
essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui
integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di
potere;
che l'abuso di potere é dato quando l'apprezzamento
ha luogo in dispregio ai principi generali del diritto in quanto riferiti alla
sicurezza giuridica, all'equità, alla parità di trattamento ed all'adeguatezza
(cfr. Scolari, Commentario della LE, Introd. n. 66 e riferimenti);
che per definire arbitraria una decisione sotto il
profilo dell'abuso di potere, occorre ravvisarvi una manifesta, qualificata
violazione dei principi fondamentali del diritto: la decisione deve, in altri
termini, apparire manifestamente insostenibile;
che, in materia di estetica, l'autorità deve esercitare
il potere di apprezzamento conferitole dalla legge applicando un metro di
valutazione oggettivo, sorretto dall'opinione di una collettività assai vasta
esprimente un giudizio generale;
che il criterio di giudizio in materia estetica non é
quindi dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare
sensibilità artistica (cfr. STA 11 novembre 1988 in re F. e P.; Scolari, op.
cit. ad art. 45 N.8);
che in quest'ordine di idee l'art. 8 cpv. 1 RLIns,
dispone che le insegne devono rispettare il carattere degli edifici a cui sono
applicate, lasciando in evidenza gli elementi strutturali ed architettonici
(cornici, marciapiedi, balconi, ringhiere);
che il secondo capoverso della suddetta norma
sancisce il divieto di posa di insegne ad una altezza superiore alla linea di
gronda "salvo quando risulti che, data la loro dimensione, la qualità
dell'impianto e del sostegno, non possa derivarne effetto disarmonico";
che, nel caso concreto, le controverse insegne sono
costituite da due tavole metalliche di 11, 80 m x 0,65/0,44 m rispettivamente
di 8,80 m x 0,50/0,34, recanti la scritta a lettere luminose
"__________", che verrebbero fissate sopra la linea di gronda del
tetto dell'hotel, quella più lunga rivolta verso sud e l'altra verso ovest e
meglio come risulta dalla documentazione annessa all'istanza;
che la posa delle controverse insegne, nelle modalità
definite dall'istanza, considerate le dimensioni delle facciate dello stabile,
non appare un intervento inadeguato, atto ad alterare in modo significativo
l'espressione architettonica dell'edificio;
che proprio per le loro particolari dimensioni, assai
lunghe ma decisamente contenute in altezza - il punto più alto supera di poco
il mezzo metro - le insegne in questione non pregiudicano il decoro e
l'estetica dell'edificio al punto da comprometterne l'armonia.
che, in tali circostanze, la decisione dipartimentale
impugnata, per quanto opinabile, non appare manifestamente insostenibile;
che di conseguenza, non potendo ravvisare nella
decisione censurata una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di
potere, il ricorso deve essere respinto;
che spese e tassa di giustizia seguono la
soccombenza;
visti gli art. 4, 17 LIns; 8
RLIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.--
(cinquecento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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