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Numero d'incarto:
52.1995.249
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00249
DP 88/95
leo
Lugano
6 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28 marzo
1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242)
che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 6 dicembre 1994 con cui il Municipio di __________ gli ha inflitto
una multa di fr. 5'000.-- ed una sanzione pecuniaria di fr. 150'000.-- per
abusi edilizi;
viste le risposte:
-
6
aprile 1995 del Consiglio di Stato;
-
10
aprile 1995 del Municipio di __________;
-
26
aprile 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente è stato amministratore unico della
__________ A sino al 15 aprile 1993;
che verso la fine del 1991 la __________ ha
trasformato e reso abitabile una stalla situata fuori della zona edificabile di
_________ (part. n. __________RFD);
che la domanda di costruzione in sanatoria è stata
respinta dal Dipartimento del territorio con decisione del 7 febbraio 1994,
mediante la quale veniva ordinata la demolizione delle opere interne volte a
rendere abitabile l'edificio il provvedimento è stato confermato dal Consiglio
di Stato il 20.12.1994 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 22.2.1995.
che il 17 agosto 1992 il municipio di __________ ha
aperto a carico di __________ un procedimento contravvenzionale per aver
riattato abusivamente la stalla in questione;
che con decisione 6 dicembre 1994 lo stesso municipio
ha inflitto al ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.150'000.-- ed una multa
di fr. 5'000.-- per gli abusi commessi;
che con giudizio 7 marzo 1995 il Consiglio di Stato
ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta
risoluzione municipale, annullando la sanzione pecuniaria e confermando invece
la multa;
che, visto l'esito del procedimento, il Consiglio di
Stato ha dichiarato di prescindere "dal prelievo di una tassa di giustizia
e dall'assegnazione di ripetibili (compensate)";
che contro il predetto giudizio governativo
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'assegnazione di congrue ripetibili e l'annullamento della multa (per
sopraggiunta prescrizione), subordinatamente una sua riduzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
giusta gli art. 21 e 45 LE;
che a norma dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato
ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al
pagamento di un'indennità per ripetibili alla controparte;
che quando nel procedimento ricorsuale non sono
coinvolti altri resistenti, le ripetibili vanno per principio caricate all'ente
pubblico che ha adottato la decisione annullata;
che in concreto il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso inoltrato da __________ contro la sanzione pecuniaria di fr. 150'000.-
che il municipio di __________ aveva pronunciato a carico dell'insorgente: non
poteva quindi prescindere dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili; né
poteva compensarla con la tassa applicabile al giudizio in quanto riferito alla
multa, perché tale emolumento era dovuto al cantone e non al comune;
che, così stando le cose, il ricorso, in quanto
rivolto contro la mancata assegnazione di un'indennità per ripetibili, va
accolto; riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato;
che infondata appare per contro l'impugnativa nella
misura in cui ha per oggetto la multa di fr. 5'000.-- confermata dal Consiglio
di Stato;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente,
l'infrazione, commessa sul finire del 1991, non è prescritta: l'azione contravvenzionale
per abusi edilizi si prescrive infatti nel termine di cinque anni (cfr. art. 46
cpv. 6 LE);
che la multa in contestazione non è nemmeno
eccessiva: l'insorgente, nella sua qualità di fiduciario immobiliare a titolo
professionale, non poteva infatti ignorare le regole che disciplinano l'attività
edilizia fuori delle zone edificabili; non può quindi pretendere di aver
perfezionato soltanto per negligenza l'infrazione che gli è stata rimproverata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili del
presente giudizio seguono la soccombenza;
visti gli art. 21, 45, 46 LE; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 7 marzo
1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) è riformato nel senso che il comune di
__________ verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili di prima istanza.
-
La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente
nella misura di fr. 300.-- (trecento) .
-
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 500.--
(cinquecento) a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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