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Numero d'incarto:
52.1995.356
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.1995.00356
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 maggio 1995 delle
entrambe rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 aprile 1995 del Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina alla ricorrente
__________ la rimozione del pupazzo "__________", collocato sul
tetto del ristorante __________;
vista la risposta 16 maggio
1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, in
data non definita, sul tetto dello stabile ove ha sede il ristorante __________
é stato posato un pupazzo colorato in materiale plastico raffigurante il
"__________", simbolo della menzionata catena di __________;
che con
decisione 13 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni,
Ufficio permessi e passaporti (ora: Ufficio permessi della Sezione permessi e
immigrazione), ha ingiunto alla __________, titolare della patente
dell'esercizio pubblico in rassegna, e per essa al suo direttore __________, la
rimozione del suddetto pupazzo entro il 30 aprile seguente;
che
l'autorità dipartimentale ha considerato inammissibile l'esposizione di tale impianto
pubblicitario, in quanto immagine profilata ai sensi dell'art. 9 lett. a della
legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 (LIns);
che
contro la premessa pronuncia la __________ e la __________ sono insorte dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo
che, per quanto necessario, venga fatto ordine all'autorità dipartimentale di rilasciare
l'autorizzazione in sanatoria per la posa del controverso pupazzo;
che, in
sostanza, le ricorrenti, contestato preliminarmente il carattere di insegna di
tale installazione, hanno sostenuto che la censurata decisione procede da
un'errata interpretazione degli art. 4 e 9 lett. a) LIns, lesiva delle garanzie
costituzionali della proprietà e della libertà di commercio e d'industria,
siccome non sorretta da un pubblico interesse meritevole di tutela;
che nelle
proprie osservazioni il dipartimento ha chiesto la conferma del giudizio impugnato
all'appoggio di argomentazioni di cui, all'occorrenza, si dirà in seguito;
considerato, in diritto
che il 1°
ottobre 2001 sono entrate in vigore la nuova legge sugli impianti pubblicitari
del 28 febbraio 2000 (LImpPub) ed il relativo regolamento d'esecuzione del 26
giugno 2001 (RLImpPub), con la conseguente abrogazione della LIns e del RLIns
(cfr. art. 22 LImpPub, 10 RLImpPub);
che il
ricorso risulta tempestivo e ricevibile in ordine, sia secondo il pregresso che
secondo il nuovo ordinamento legale (cfr. art. 17 LIns, 19 LImpPub, 43 e 46
cpv. 1 PAmm) e può inoltre essere deciso sulla base degli atti senza assumere
ulteriori prove (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dalle insorgenti non
appare necessario, la situazione dei luoghi essendo sufficientemente nota a
questo Tribunale;
che, secondo un invalso principio, gli
ordini di ripristino vanno esaminati in base al diritto entrato posteriormente
in vigore, se lo stesso risulta più favorevole all'interessato (cfr. DTF 102 Ib
64, consid. 4; Dicke, Die Abbruchsverfügung, in BR 1981, p. 25 s.;
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, N. 8 ad art. 25);
che, data
l'evidente funzione di richiamo visivo esercitata sul pubblico, il pupazzo
oggetto del presente procedimento configura senz'ombra di dubbio sia un'insegna
ex art. 2 RLIns, sia un impianto pubblicitario giusta l'art. 2 RLImpPub;
che
l'art. 9 lett. a LIns sancisce il divieto di insegne costituite da immagini
profilate o plastiche di persone, oggetti od altre figurazioni realistiche;
che il suddetto divieto è stato scientemente
abbandonato nella LImpPub, la quale, in termini più generali rispetto all'art.
9 LIns, proibisce l'esposizione di impianti che, a motivo delle loro dimensioni
esorbitanti, arrecano pregiudizio all'estetica dei paesaggi, degli edifici o
alla sicurezza stradale (art. 7 LImpPub; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato
7 settembre 1999, no. 4918, concernente la nuova legge sugli impianti
pubblicitari, ad V.);
che, quantunque nelle intenzioni del
legislatore già il pregresso disposto legale andasse interpretato con una certa
elasticità, la regolamentazione di recente adozione appare, perlomeno nel
concreto caso, più favorevole per l'insorgente (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato 23 giugno 1953, no. 430, concernente la legge sulle insegne e scritte
destinate al pubblico);
che, in effetti, evitando di stabilire
interdizioni puntuali, il nuovo regime consente di tener conto dell'enorme
evoluzione subita dalle forme di comunicazione pubblica, segnatamente dai mezzi
e dalle tecniche impiegati a fini pubblicitari;
che l'avversato ordine di rimozione va
dunque valutato dal profilo della LImpPub;
che, in concreto, per quanto insolita e di
dubbio gusto, perlomeno nella sua collocazione sopra la terrazza sul tetto
dello stabile, la controversa raffigurazione plastica non appare suscettibile
di deturpare seriamente il paesaggio circostante;
che il contesto territoriale in cui è
situato l'impianto è infatti a vocazione prevalentemente commerciale, privo di
particolari pregi naturalistici, architettonici o urbanistici e caratterizzato
da una fitta concentrazione di installazioni pubblicitarie;
che, più specificatamente, il pupazzo in
esame non pregiudica in modo particolare nemmeno l'estetica del moderno
edificio in calcestruzzo su cui insiste, che presenta dei corpi di altezza maggiore
rispetto alla cupola ove è installato il pupazzo stesso ed è comunque
costellato da appariscenti insegne;
che non appaiono ad ogni modo adempiuti gli
estremi per negare l'autorizzazione alla posa del contestato impianto in virtù
del principio di affollamento di cui all'art. 8 LImpPub;
che, da ultimo, l'installazione in oggetto
non risulta di nocumento neppure alla circolazione stradale, trovandosi a oltre
venti metri di distanza dalla strada cantonale, in posizione sopraelevata e
retrostante per rapporto alla facciata dello stabile;
che le
critiche sollevate dalle ricorrenti in punto alla violazione dei diritti
costituzionali di proprietà e di libertà economica, per assenza di preminenti
interessi pubblici alla rimozione dell'insegna, non appaiono pertanto
destituite di fondamento;
che per
questi motivi il ricorso deve dunque essere accolto e il censurato ordine di
rimozione annullato, in quanto lesivo del diritto;
che la
regolarizzazione dal profilo formale dell'impianto pubblicitario impone comunque
alle insorgenti di ottenere la relativa autorizzazione, previa richiesta presso
le competenti autorità;
che non
si prelevano né tassa di giustizia né spese, non essendo l'ente pubblico intervenuto
a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm);
che, tenendo conto della
novella legislativa intervenuta in pendenza di ricorso, si giustifica
prescindere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 19 e 22 LImpPub; 2, 10 RLImpPub; 9
lett. a e 17 LIns; 2 RLIns; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 13 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e
passaporti, è annullata;
1.2. entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato di questa decisione, le ricorrenti sono tenute a
formulare istanza di autorizzazione per la posa dell'impianto pubblicitario
oggetto del presente gravame;
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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