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Numero d'incarto:
52.1995.371
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00371
DP 131/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 18
maggio 1995 di
contro
la decisione 3 maggio 1995 (n.2495) con la quale il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la
decisione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio che pronuncia la
radiazione della sua ditta dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 febbraio 1994 il Dipartimento del
territorio ha inflitto a __________, titolare dell'omonima ditta, una multa di
fr. 2'000.-- per non aver presentato entro il termine di legge (primo trimestre
dell'anno), prorogato al 30 aprile 1993, la documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli altri oneri sociali
previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e delle
trattenute d'imposta alla fonte, relativi all'esercizio 1992, come d'obbligo
per ogni ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione (art. 3 RLEPIC);
che la ditta in rassegna é già stata oggetto di un
ammonimento e di un'analoga procedura contravvenzionale, sfociata con l'inflizione
di una multa di fr. 1'000.-- , per non aver presentato la documentazione
concernente il pagamento dei contributi di legge relativi all'anno 1991;
che con risoluzione 19 settembre 1994 l'autorità
dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993 la ditta __________ non é
stata in grado di presentare in modo completo la richiesta documentazione, ha
pronunciato la radiazione della ditta dall'albo delle imprese in applicazione dell'art.
10 lett. c) LEPIC;
che con risoluzione 3 maggio 1995 il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
interposta da __________;
che contro la premessa risoluzione __________ insorge
ora al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della
controversa misura;
che, evidenziate le gravose ripercussioni economiche
che una siffatta misura trarrebbe seco per la sua impresa in un periodo già congiunturalmente
difficile, l'insorgente afferma di fare il possibile per assolvere i propri
obblighi precisando di aver già provveduto al pagamento di una parte dei
contributi richiesti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, quest'ultimo riconfermandosi
nelle osservazioni precedentemente presentate davanti all'autorità di prima
istanza;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine
giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca una serie di obblighi cui
devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle imprese; fra questi figura
il pagamento dei contributi alle istituzioni sociali previste dai contratti
collettivi di lavoro (art. 4 lett. e) LEPIC);
che il mancato rispetto di detti obblighi comporta, a
dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione di misure disciplinari
quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e la radiazione dall'albo (art.
4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono pronunciate dal Dipartimento
su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei provvedimenti disciplinari
previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo configura la misura più grave: l'impresa
colpita infatti non é più abilitata ad eseguire lavori di costruzione (art. 8
cpv. 1 LEPIC a contrario), fatta eccezione per i lavori di modesta importanza e
particolarmente semplici (art. 8 cpv.2 LEPIC);
che nel caso che ci occupa uno degli elementi
determinanti che concorrono alla determinazione della gravità dell'infrazione é
senza dubbio l'ammontare dei contributi arretrati;
che tale elemento non é stato verificato
dall'autorità dipartimentale né dal Consiglio di Stato, quest'ultimo pur
avendone avuto l'opportunità siccome in sede ricorsuale l'insorgente ha
prodotto una serie di documenti che, se debitamente integrati, avrebbero potuto
senz'altro permettere una quantificazione dei contributi arretrati;
che in siffatte evenienze, non essendo possibile
stabilire con sufficiente precisione l'effettiva gravità oggettiva della
fattispecie, anche l'esame in punto al rispetto della proporzionalità, cioè la
sussistenza di un rapporto adeguato, coerente ed equamente misurato, fra
sanzione irrogata e infrazione commessa, risulta oltremodo difficoltoso;
che non da ultimo l'adozione di una siffatta misura,
viste le gravose conseguenze che trae seco, avrebbe dovuto essere preceduta
dall'invio di una comminatoria (cfr. STA 22 febbraio 1993 in re M.);
che per questi motivi il ricorso deve essere accolto,
annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore,
affinché, accertato l'esatto ammontare delle contribuzioni arretrate, statuisca
nuovamente sul gravame (art. 65 PAmm);
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di
una tassa di giustizia;
visti gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 60, 61,
65, PAmm;
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza :
1.1. la decisione 3 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2495) é
annullata;
1.2. gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato per nuova
decisione.
-
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia e non
si assegnano ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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