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Numero d'incarto:
52.1995.375
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00375
DP 135/95
cm
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 maggio 1995 di
contro
la
decisione 26 aprile 1995, no. 2316, del Consiglio di Stato che respinge le
impugnative presentate dall'insorgente avverso la risoluzione 25 gennaio 1995
con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione da
questi inoltrata per riattare e trasformare un rustico a __________ (part.
no. __________ RF);
viste le risposte:
-
24 maggio 1995 del municipio di
__________;
-
31 maggio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 giugno 1995 della __________;
-
12 giugno 1995 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario di
un rustico situato ad __________, nel nucleo di __________ su un fondo (part.
no. __________ RF) confinante con la strada cantonale __________. Il fabbricato,
strutturato su tre livelli e da tempo in disuso, tocca con l'angolo S il ciglio
del campo stradale ed invade parzialmente la fascia di terreno che il vigente
PR riserva per l'allargamento dell'opera viaria previsto nella zona del nucleo.
B. Il 15 giugno 1992 il
ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare e
trasformare il rustico in questione.
Alla domanda si è opposta la Sezione di __________ della
__________, allegando che il PR in vigore prevedeva un allargamento del campo
stradale con conseguente demolizione del fabbricato.
C. Raccolto il preavviso
favorevole dei servizi competenti, che ritenevano ormai irrealistico il
previsto allargamento della strada, il 28 settembre 1993 il Dipartimento delle
pubbliche costruzioni ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire.
D. Riallacciandosi a questa
decisione il 6 ottobre 1993 il municipio di __________ ha chiesto al Consiglio
di Stato di stralciare i vincoli fissati dal PR per permettere l'allargamento
della strada.
In riscontro a tale richiesta, il 1. dicembre 1993 il
Dipartimento del territorio ha confermato la rinuncia del Cantone ad allargare
la strada ed ha invitato il municipio a modificare semmai il vigente PR.
Dai passi intrapresi dall'autorità comunale per adottare una
variante di PR non è scaturito alcun risultato. Una petizione firmata da oltre
un centinaio di cittadini ha anzi confermato l'attualità dell'interesse
pubblico all'eliminazione della strettoia determinata dal rustico.
Il 26 gennaio 1995 il municipio ha quindi respinto la domanda
di costruzione.
E. Con giudizio 26 aprile 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata di __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la licenza non
potesse essere accordata, poiché l'edificio dedotto in riattazione non rispetta
la distanza dalla strada cantonale prescritta dalle NAPR.
Il vincolo di PR esplicherebbe tuttora i suoi effetti ed il
rifiuto del municipio di concedere una deroga resisterebbe alla critica dell'insorgente.
F. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza.
Richiamata la rinuncia dell'autorità cantonale a realizzare
l'allargamento della strada __________ /__________ previsto dal PR,
l'insorgente rimprovera al municipio di Intragna di aver abusato del potere
d'apprezzamento riservatogli dalle NAPR, negando il rilascio di una deroga alla
distanze dalla strada. Deroga che in altri due casi sarebbe invece stata accordata.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e l'opponente
senza formulare particolari osservazioni.
H. In sede di istruttoria si è
constatato che il rustico determina un'importante strettoia, riducendo la
larghezza della carreggiata (priva di marciapiede) ed ostacolando la visuale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 49 LE 1973; 52 LE
1991; 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Controversa è unicamente la
decisione del municipio di Intragna di negare all'insorgente il rilascio della
licenza richiesta. L'autorizzazione cantonale non è in discussione. Ai fini del
giudizio si tratta quindi di verificare la conformità dell'intervento con le disposizioni
del diritto autonomo comunale, rispettivamente con le normative di rango
superiore delegate al comune per l'applicazione.
In concreto, il rustico che il ricorrente intende riattare e
trasformare insiste in parte sul sedime riservato all'allargamento della strada
cantonale __________ previsto dal vigente PR. A differenza di quanto assume il
Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, l'edificio non solo non rispetta le
distanze prescritte dall'art. 9 NAPR dalla strada in questione, ma invade il
campo stradale definito dal previsto allargamento. Prima di esaminare la
questione delle distanze dalla strada, occorre quindi risolvere il problema
posto dall'inclusione di parte del rustico in un'area destinata alla realizzazione
di un'opera pubblica.
A tal proposito occorre considerare che il rustico del
ricorrente è venuto a trovarsi in contrasto con il diritto soltanto dopo la sua
realizzazione. Applicabili alla fattispecie sono quindi gli art. 70 LALPT e 33
RLE; norme che per principio ammettono soltanto interventi di manutenzione e di
riparazione, esclusi i lavori che vanno oltre la semplice conservazione della
sostanza edilizia esistente.
Da questo profilo non v'è spazio per accogliere
l'impugnativa: i lavori previsti travalicano in effetti manifestamente i limiti
di un intervento meramente conservativo.
Il ricorrente obietta tuttavia che la rinuncia dell'autorità
cantonale ad allargare la strada attraverso il nucleo avrebbe reso inapplicabili
i vincoli pianificatori in esame.
L'obiezione, proponibile
nella misura in cui l'insorgente fa valere un radicale mutamento delle
circostanze che avevano a suo tempo giustificato l'adozione del PR (DTF 116 I a
210 consid. 3 e rinvii; Imbodem Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed
N. 143 B II h) non può essere accolta. Pur essendo certo che il Cantone ha
ormai definitivamente rinunciato all'allargamento della strada cantonale
previsto dal PR, l'interesse pubblico all'eliminazione della strettoia
determinata dal rustico non è affatto scomparso. La chiara ed esplicita
rinuncia del Cantone, proprietario dell'opera viaria, non permette ancora di
considerare decaduto il vincolo pianificatorio in esame. Altrettanto chiara ed
univoca è infatti la volontà dell'autorità comunale di migliorare le precarie
condizioni di viabilità in quel punto, intervenendo semmai a proprie spese, su
delega del Cantone, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 18 cpv. 2
LStr. L'interesse pubblico di rilevanza cantonale, che, recepito dal comune,
aveva a suo tempo giustificato l'adozione del vincolo in contestazione è venuto
meno. Continua tuttavia a sussistere, a livello comunale, un evidente interesse
all'attuazione dell'intervento di miglioria stradale previsto dalla
pianificazione locale. Perdurando un significativo interesse locale, di portata
generale, alla realizzazione dell'opera e non essendo a priori esclusa la
possibilità che il comune la realizzi a proprie spese per conto del Cantone,
non sono quindi date le premesse per derogare ai vincoli sanciti dal PR.
Da questo profilo, l'impugnativa va pertanto respinta.
- Invano si richiama
l'insorgente al principio della parità di trattamento nell'illegalità per
ottenere la licenza che il PR non permette di rilasciargli. I casi ai quali fa
sommariamente riferimento sono diversi e non costituiscono una prassi
consolidata dalla quale l'autorità non intende scostarsi. Considerata la
particolare situazione in cui versa lo stabile del ricorrente, l'interesse
pubblico all'attuazione del principio di legalità prevale comunque su quello
del ricorrente alla parità di trattamento.
Anche da questo profilo il ricorso non può quindi essere
accolto.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, seppur per diversi motivi, il giudizio governativo
impugnato va quindi confermato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1991, 33 RLE 1974; 70 LALPT; 9 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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