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Numero d'incarto:
52.1995.440
Data decisione, Autorità:
12.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00440
Lugano
12 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
Statuendo
sul ricorso 29 giugno 1995 di
contro
la
decisione 15 giugno 1995 del Perito distrettuale di Locarno, che ha accolto
le istanze 25 maggio 1993 e 21 dicembre 1994 del Patriziato di __________
volte ad ottenere una rettifica obbligatoria di confini, rispettivamente una
permuta di terreno, tra i mapp. no. __________, __________ e __________ di
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i dovuti accertamenti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietaria
dei mapp. no. __________ e __________ di __________, due fondi prativi di
complessivi 10'661 mq posti al margine della strada forestale __________ (part.
no. __________) di proprietà del Patriziato di __________.
I rilievi geometrici effettuati dopo alcuni lavori di
allargamento della strada hanno permesso di accertare numerose discrepanze tra
il tracciato effettivo dell'opera e quello figurante sui piani, già cresciuti
in giudicato, del nuovo riparto dei fondi del RT di __________.
Nell'autunno del 1990 il Patriziato ha quindi elaborato una
proposta di adeguamento dei confini che è stata sottoposta a tutti i
proprietari interessati. __________, alla quale è stato chiesto di cedere 84 mq
del mapp. __________ e 22 mq del mapp. __________ in cambio di tre scorpori
della part. __________ aventi una superficie totale di 73 mq, si è sempre
rifiutata di addivenire ad un accordo che avrebbe permesso di regolarizzare la
situazione in via bonale.
B. Con istanza 25 maggio 1993
fondata sugli art. 83 ss. della LRPT il Patriziato di __________ ha pertanto
domandato al Perito distrettuale di __________ di attribuirgli in proprietà i
106 mq dei mapp. __________ e __________ occupati dalla strada, offrendo in
permuta a __________ 73 mq della part. __________.
La decisione di accoglimento della permuta prolata dal Perito
è stata impugnata da __________ innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
che con sentenza 1° marzo 1994 ha annullato il procedimento in quanto avviato
senza l'approvazione governativa di cui all'art. 104 LRPT.
In data 8 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha risolto di
autorizzare la sistemazione fondiaria della zona facendo capo alla procedura
retta dalla LRPT.
Regolarizzata la situazione, il Patriziato ha promosso
un'altra causa chiedendo al Perito distrettuale di Locarno di pronunciarsi
nuovamente sulla prospettata permuta.
In sede di risposta la convenuta ha riaffermato di opporsi
alla cessione del proprio terreno.
C. Esaurite tutte le formalità
processuali, con giudizio 15 giugno 1995 il Perito distrettuale di __________
ha accolto la domanda di permuta così come proposta dal Patriziato e disposto
un conguaglio di fr. 33.- a beneficio della convenuta per la differenza di
superficie di 33 mq risultante dall'operazione.
Il perito ha ritenuto in sostanza che la permuta avrebbe
permesso di sistemare una situazione acquisita senza alcun pregiudizio
all'integrità delle proprietà od alla conformazione delle particelle.
D. Avverso la predetta
pronunzia __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
postulandone l'annullamento.
In pratica l'insorgente ripropone le argomentazioni addotte
in passato, ribadendo di osteggiare la permuta poiché a seguito dei lavori di
allargamento della strada una parte dei suoi fondi prativi sarebbe stata
trasformata in pietraia. Sollecita l'esperimento di un sopralluogo e
l'allestimento di un preventivo sui costi che il Patriziato dovrebbe assumersi
per sistemare la sua proprietà.
E. Il Perito distrettuale di
Locarno ed il Patriziato di __________ propongono la reiezione del gravame con
argomenti che verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.
F. Il 31 maggio 1996 il giudice
delegato ha visionato l'oggetto del litigio, facendo presente al rappresentante
della ricorrente che le sue pretese esulavano dal contenzioso amministrativo in
atto e che il Tribunale - quale autorità di ricorso in materia di permute -
poteva esaminare la decisione attaccata solamente sotto il profilo della sua
conformità con la LRPT.
Invitato a documentare il valore venale del terreno
permutato, il Perito ha indicato le transazioni sulle quali si è fondato per
l'estimo.
Dopo vicissitudini che ai fini del giudizio non occorre
evocare, con scritto 12 ottobre 1996 dal tenore quantomeno sconveniente
l'insorgente ha comunicato al Tribunale di riconfermarsi integralmente nella
propria impugnativa.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Periti distrettuali in tema di permuta e di rettifica di confini si fonda
sui combinati art. 94 e 100 LRPT.
Il gravame in oggetto risulta tempestivo (cfr. art. 46 PAmm
per il rinvio dato dall'art. 111 LRPT) e sufficientemente motivato. E' pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- In via preliminare occorre
precisare che il Tribunale cantonale amministrativo è competente a giudicare
unicamente la decisione di permuta resa il 15 giugno 1995 dal Perito
distrettuale di Locarno.
A dispetto degli sforzi informativi profusi dal Tribunale,
l'insorgente ed il suo consigliere non hanno infatti voluto comprendere che le
pretese risarcitorie avanzate nel gravame in relazione ai danni che il
Patriziato avrebbe cagionato alle proprietà limitrofe durante l'esecuzione dei
lavori di allargamento della strada forestale si appalesano irricevibili in
quanto estranee all'essenza dell'operazione di permuta qui all'esame.
- Giusta l'art. 102 LRPT, in
occasione della costruzione di strade e di altri lavori è fatto obbligo agli
enti pubblici ed ai privati per conto dei quali vengono eseguite le opere, di
provvedere alla sistemazione fondiaria delle zone interessate, siano esse agricole,
edilizie od urbane, mediante raggruppamento, rettifica dei confini, permuta od
espropriazione degli scorpori.
Se il Consiglio di Stato decide che la sistemazione fondiaria
debba avvenire tramite permute, si applica la LRPT (cfr. art. 104 LRPT).
La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda
sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi essenziali.
Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il proprietario
del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né conseguire
particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta è infatti
tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e
valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro
(art. 86 cpv. 2 LRPT).
- Come ricordato in
narrativa, con risoluzione 8 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha imposto che
la sistemazione fondiaria conseguente all'allargamento della strada forestale
__________ fosse attuata tramite la procedura di permuta e rettifica di confini
disciplinata dalla LRPT.
Adito dal Patriziato di __________, il competente Perito
distrettuale di Locarno ha quindi stabilito di trasferire al richiedente la
proprietà di 106 mq ora occupati dalla strada (84 mq del mapp. __________ e 22
mq del mapp. __________, entrambi di __________) in cambio di 73 mq della part.
__________ suddivisi in tre scorpori di 29, 30 e 14 mq. A conguaglio della
maggior superficie assegnata al Patriziato, l'autorità di prime cure ha accordato
alla proprietaria del terreno dedotto in permuta un indennizzo globale di fr.
33.- (fr. 1.- il mq x {106 - 73 mq}).
In sede di sopralluogo si è potuto constatare che quanto a
natura i 22 mq prelevati dal mapp. __________ e i 73 mq scorporati dal mapp.
__________ si equivalgono; trattasi infatti di porzioni di terreno scosceso e
sassoso poste al margine della carreggiata (cfr. fotografie scattate in
occasione del sopralluogo). Gli 84 mq avulsi dal mapp. __________ risultano
invece sensibilmente più pregiati, non foss'altro perché pur trovandosi nelle
immediate vicinanze hanno un andamento maggiormente pianeggiante.
Dalle transazioni realizzate tra il 1989 ed il 1993 in quel
di __________ si desume che il valore medio dei terreni inedificabili siti
nella zona di __________ si aggira sui 0.65 fr. il mq. Una simile quotazione
può senz'altro essere attribuita anche agli 84 mq staccati dal mapp.
__________; il fondo si trova infatti in quota, assai discosto dall'abitato, e
non è di certo facilmente raggiungibile. Il valore dei 73 mq appartenenti alla
part. __________ del Patriziato - stante il loro dissesto - può essere invece
stimato in non più di fr. 0.45 il mq.
Poste queste premesse, il conguaglio dovuto alla convenuta in
permuta è quantificabile in complessivi fr. 31.65 (fr. 0.65/mq x 84 mq - fr. 0.45/mq
x 51 mq).
Se ne deve dedurre che per quanto inammissibile possa apparire
agli occhi della ricorrente, nel risultato finale l'operazione di permuta
decisa dal Perito non presta il fianco a critiche di sorta.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va respinto.
La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, la
quale dev'essere altresì condannata a rifondere al Patriziato di __________
patrocinato da un legale un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e
31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
300.-- è posta a carico della ricorrente __________, con l'ulteriore obbligo di
rifondere al Patriziato di __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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