AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.488
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00488
DP 218/95
leo
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 settembre 1995 di
rappr.
da: st. leg. __________
contro
la
risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4673) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 24 maggio 1995 dell'insorgente avverso la decisione 17 maggio 1995
con cui il dipartimento del territorio ha rilasciato a suo favore
un'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico cantonale in
corrispondenza del mapp. __________ di __________ ed ha fissato le relative
tasse;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ é proprietario
del mapp. __________ di __________. Il fondo, che ospita il ristorante
__________, é ubicato nel nucleo del paese, immediatamente a monte della strada
cantonale che costeggia il lago Ceresio. Dall'altro lato della strada
l'esercizio pubblico dispone da anni di una terrazza a lago in legno, di mq 75,
e di due pontili in ferro, di complessivi mq 24, insistenti sul demanio
pubblico cantonale.
b) Con decisione 17 maggio
1995 il dipartimento del territorio ha rilasciato a favore del predetto
l'autorizzazione di mantenere sul demanio pubblico cantonale ai mapp. __________
(lago Ceresio) e 27 (strada cantonale) i predetti manufatti. L'autorizzazione,
di durata decennale a partire dal 1 dicembre 1993, é stata assoggettata ad una
tassa di fr. 48.--/mq/anno, dunque a fr. 4'752.-- annui, ed inoltre all'onere
di mettere a disposizione gratuitamente ed in ogni momento i due pontili a
tutti gli utenti del lago, fossero clienti o meno del ristorante __________.
B. __________ é insorto innanzi
al Consiglio di Stato avverso le tasse d'uso del demanio pubblico stabilite
nella decisione predetta con impugnativa 24 maggio 1995. Dopo aver ricordato
che in virtù delle convenzioni precarie in forza delle quali aveva occupato il
demanio pubblico cantonale nell'ultimo decennio egli era stato tenuto a pagare
fr. 35.--/mq/anno per la terrazza e fr. 10.--/mq/anno per i pontili, il
ricorrente ha in particolare denunciato una disparità di trattamento operata
nei suoi confronti per il motivo che __________, proprietaria del mapp.
__________ di __________, fondo poco discosto dal mapp. , ubicato
nella "" e che ospita il bar __________, era stata
assoggettata ad identica tassa per l'occupazione di 27 mq di sedime
pianeggiante ed asfaltato, e dunque pronto allo sfruttamento, confinante
direttamente con l'esercizio pubblico, con tavolini e sedie. L'occupazione
del suolo pubblico, nel suo caso, presupponeva invece - al di là della necessità
di attraversare la strada - la costruzione e la manutenzione di una costosa infrastruttura;
inoltre i pontili dovevano essere tenuti a disposizione del pubblico. Il ricorrente
ha pure fatto notare che il mapp. __________ é ubicato in posizione commerciale
meno favorevole del mapp. __________. Egli ha pertanto sollecitato una riduzione
della tassa posta a suo carico a fr. 35.--/mq/anno.
C. Con risoluzione 30 agosto
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha considerato che la
determinazione dell'importo della tassa eseguita dal dipartimento non
costituiva né un abuso del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 21 LDP
né una violazione del principio di uguaglianza. A quest'ultimo riguardo esso ha
osservato che l'occupazione del demanio pubblico fatta dal ricorrente e dalla
proprietaria del mapp __________ fosse identica.
D. Con gravame 6 settembre 1995
__________ ha impugnato innanzi a questo Tribunale la pronuncia suddetta,
ribadendo le motivazioni e le domande già sviluppate in precedenza. Egli critica
inoltre l'omessa presa in considerazione, da parte del Governo, degli argomenti
fattuali e giuridici esposti nel suo ricorso del 24 maggio 1995 per sostanziare
la diversità tra la situazione in cui versa il mapp. __________ rispetto a
quella che caratterizza la proprietà al mapp. __________. Per questo motivo, il
ricorrente chiede in subordine di retrocedere gli atti al Consiglio di Stato
affinché proceda a tanto.
Il Consiglio di Stato ed
il dipartimento del territorio hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 30 cpv. 2 LDP), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame, ricevibile in
ordine, può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico - di cui fanno parte le acque
pubbliche e le strade (art. 1 lett. a ed f LDP) - é ammissibile solo se é
conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale
di poca intensità soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento,
quello più intenso e durevole a concessione rilasciata dal Consiglio di Stato (art.
10 cpv. 2, 11 cpv. 1 LDP). L'uso speciale del demanio pubblico é di regola
sottoposto al pagamento di una tassa (art. 10 cpv. 3 LDP).
2.2. Per quanto può
interessare la soluzione della presente fattispecie l'art. 20 cpv. 1 lett. a
LDP, testo originario ed in vigore fino al 4 agosto 1994, fissava una tassa
fino a fr. 100.--/mq/anno per l'uso del demanio pubblico con opere sporgenti
come fabbricati, terrazze, darsene, impianti balneari, porti, pontili, piscine,
muri, terrazze, giardini, balconi, gronde, tende e coperture di corsi d'acqua.
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LDP nel determinare le singole tasse l'autorità doveva
in particolare tener conto del valore locativo dei beni occupati, del vantaggio
economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso comune.
2.3. Con modifica del 21
giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994, l'importo massimo della tassa
istituita all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP é stato aumentato fino a fr.
400.--/mq/anno. Il nuovo art. 21 LDP recita invece che le singole tasse sono
determinate secondo prudenziali criteri commerciali, tenendo in considerazione,
in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della
limitazione dell'uso comune. L'art. 11 cpv. 1 lett. a del Regolamento sul
demanio pubblico del 30 agosto 1994, in vigore dal 2 settembre 1994 (RDP),
specifica infine che - di regola - la tassa d'uso per scale, muri, ripiani in
cemento, rampe, porti, passerelle, pontili, terrazze, prati-giardini, darsene,
tettoie, portici e tende viene fissato, in funzione della superficie occupata,
nella misura del 6% per uso privato rispettivamente 8% per uso commerciale del
valore venale medio dei terreni circostanti.
- 3.1. L'art. 20 cpv. 1 lett.
a LDP determina unicamente l'importo massimo della tassa annua dovuta per
l'occupazione del demanio pubblico con opere sporgenti. L'autorità chiamata a
fissare nel singolo caso quel tributo fruisce pertanto di un sicuro potere di
apprezzamento: potere che essa deve in ogni caso esercitare in ossequio ai
criteri di valutazione sanciti all'art. 21 LDP e, più in generale, ai principi
generali del diritto amministrativo. Il controllo da parte del Tribunale amministrativo
dell'esercizio del potere di apprezzamento é limitato ai soli casi di eccesso o
di abuso (art. 61 PAmm). Il potere cognitivo del Tribunale amministrativo non é
dunque completo in casi del genere e segnatamente questo non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. E questo contrariamente
al Consiglio di Stato, il quale dispone di pieno potere cognitivo anche quando
deve verificare l'esercizio del potere d'apprezzamento di un dipartimento (art.
56 PAmm). La risoluzione impugnata, ove il Governo ha espressamente limitato il
suo potere d'esame (cfr. consid. 3 in fine e 4 in fine della stessa),
incorrendo in un diniego di giustizia formale che il Tribunale non può sanare
proprio a motivo del suo potere cognitivo limitato sull'oggetto, deve pertanto
essere annullata già per questo motivo. Del pari, in ogni caso, la risoluzione
impugnata soffre di taluni altri importanti vizi.
3.2. In primo luogo é
stato completamente trascurato l'esame delle censure riferite alla tassa pretesa
per i pontili: esame bisognoso oltretutto di un minimo di accertamenti (la
restrizione circa la possibilità di uso per tutti gli utenti del lago vale
anche per tutti gli altri proprietari di pontili?).
3.3. In secondo luogo non
convincono minimamente le considerazioni svolte in sede di verifica
dell'affermata disparità di trattamento del ricorrente nei confronti della
proprietaria del mapp. __________ (consid. 5 della risoluzione impugnata).
A questo riguardo é d'uopo
evidenziare in limine che quella censura ricorsuale merita senz'altro esame. In
effetti la situazione in cui versa il ricorrente non é identica a quella in cui
si trova la proprietaria del mapp. 515:
occupare il lago e l'adiacente riva per potervi installare delle sedie e dei
tavolini non é infatti come occupare una piazza già bell'asfaltata ed
illuminata, non tanto perché - come aveva sostenuto il dipartimento nelle
proprie osservazioni - il lago non é la piazza (su questo punto si può infatti
ammettere, nella fattispecie, un'identità tra quei due luoghi), ma perché per
conseguire quello scopo il ricorrente ha dovuto costruire e deve mantenere un
manufatto.
Ora, se ci si basa
esclusivamente su quanto dispone l'art. 11 lett. a RDP, il tributo preteso nei
confronti del ricorrente ossequierebbe il principio dell'equivalenza: é quanto
del resto egli stesso in sostanza ammette. Di converso vi è motivo di ritenere
che sia la tassa caricata alla proprietaria del mapp. __________ ad essere eventualmente
stata calcolata in modo insufficiente: tassa quest'ultima per il cui calcolo -
contrariamente a come ha proceduto a suo tempo il dipartimento - non ritorna
applicabile l'art. 11 lett. a RDP (che contempla solo l'occupazione del demanio
pubblico tramite opere sporgenti sullo stesso), bensì esclusivamente l'art. 21
LDP. Ma la soluzione di quest'ultimo quesito non appare necessaria. Questo
Tribunale aveva infatti avuto modo di affermare nella sentenza 20 settembre
1993 in re G. e llcc (pubbl. in RDAT I-1994 N. 13, consid. 3.2.), che
"...
Nella fissazione delle tasse per l'occupazione del suolo
pubblico a scopi commerciali il ricorso ai principi di (libero) mercato appare
legittimo se non addirittura necessario. E questo soprattutto per scongiurare
il pericolo di avvantaggiare chi utilizza il suolo pubblico a questo scopo
rispetto a chi esercita il proprio commercio su proprietà privata (cfr. Jaag, Gemeingebrauch
und Sondernutzung öffentlicher Sachen, ZBl 93/1992, pag. 161 seg.).
..."
Orbene, il divieto di
avvantaggiare taluni concorrenti trova identica applicazione quando si tratta
di differenziare le tasse specificatamente imposte dallo Stato per
l'occupazione del demanio pubblico a fini commerciali: la tassa imposta al qui
ricorrente, foss'anche ossequiosa del principio della proporzionalità, andrà dunque
eccezionalmente ridotta se il perseguimento di detto divieto lo dovesse
esigere. Il Consiglio di Stato non ha tuttavia minimamente raccolto delle
informazioni (come i costi di costruzione, di manutenzione, di assicurazione,
la durata di vita della terrazza ecc., oltre alle debite informazioni sulle
tasse pretese per i più recenti rinnovi di autorizzazioni ad esercizi pubblici
siti nel nucleo di __________), così da poter: 1) valutare l'effettiva incidenza
(rilevante o trascurabile?) sulla determinazione dell'avversato tributo della
necessità, per il ricorrente, di aver dovuto costruire e di dover mantenere un
manufatto, 2) operare - se del caso - una corrispondente, necessaria quanto
eccezionale riduzione, volta a ripristinare la parità di trattamento tra due concorrenti
esercitanti la stessa attività nelle immediate vicinanze. Esso potrà pertanto
pronunciarsi sulla legittimità dello stesso avuto riguardo al principio di
uguaglianza una volta esperiti i necessari, suddetti accertamenti.
-
Sulla scorta di quanto
precede il gravame deve essere parzialmente accolto e la risoluzione
governativa impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli
atti devono di conseguenza essere retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini
il gravame 24 maggio 1995: 1) previa debita istruttoria (cfr. consid. 3.2. e
3.3.); 2) con pieno potere cognitivo (cfr. consid. 3.1.); 2) anche quo alla
tassa riferita ai pontili (consid. 3.2.).
-
Lo Stato, che può essere
sollevato dal pagamento di una tassa di giudizio (per motivi d'ordine tecnico-contabile,
poiché questa andrebbe a favore dello Stato), deve tuttavia essere tenuto al
versamento delle ripetibili a favore del ricorrente: ripetibili da commisurare
all'accoglimento semplicemente parziale del gravame (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10, 11, 20, 21, 30 LDP, 11 RDP, 18, 28, 43, 46, 56, 60, 61, 65 cpv. 2 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ E' di conseguenza annullata la risoluzione 30 agosto 1995 (n.
4673) del Consiglio di Stato;
§§ Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda
come indicato al consid. 4.
2.- Non si preleva una tassa di
giudizio.
Lo Stato rifonderà fr.
300.-- al ricorrente per il titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster