AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.500
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00500
DP 228/95
cm
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
contro
la
decisione 22 agosto 1995, no. 4295, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13
aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ allo Stato del Canton
Ticino per arretrare la facciata di uno stabile del nucleo (part. no.
__________ RFP);
viste le risposte:
-
14 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
18 settembre 1995 della Sezione
degli stabili erariali;
-
21 settembre 1995 del municipio di
__________;
-
27 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20 settembre 1994
la Sezione Stabili erariali dello Stato ha chiesto al municipio di __________
il permesso di arretrare di circa 60 - 70 cm parte della facciata di uno
stabile di sua proprietà situato nel nucleo di __________ (part. no. __________
RFP);
che alla domanda si sono opposti diversi cittadini, fra cui
l'insorgente, agente "uti civis";
che con decisione 13 aprile 1995 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative inoltrate
da due opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo l'opponente __________ contestando
l'intervento dal profilo paesaggistico, dal profilo viario e dal profilo del PR
con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che l'insorgente, agente unicamente in forza dell'actio popularis,
non è per contro legittimato a ricorrere: con novella legislativa entrata in
vigore il 15 marzo 1995, l'actio popularis in materia edilizia è infatti stata
soppressa;
che il difetto di legittimazione attiva non è sanato dal
fatto che l'insorgente fosse abilitato ad opporsi al momento in cui la domanda
è stata pubblicata: pur costituendo un presupposto processuale, la semplice
opposizione non è atta a perpetuare la qualità per agire in giudizio;
che, così stando le cose, il ricorso va respinto siccome
irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster