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Numero d'incarto:
52.1995.516
Data decisione, Autorità:
10.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00516
DP 248/95
cm
Lugano
10 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi , vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1995 di
tutti
rappr. da: avv. __________
Contro
la
decisione 30 agosto 1995 (no 4663) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso
degli insorgenti avverso la decisione 26 maggio 1995 con cui il municipio di
__________ ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria per trasformare
la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD in una struttura per
l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;
viste le risposte:
-
3 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
4 ottobre 1995 del municipio di
__________;
-
10 ottobre 1995 di __________;
-
23 ottobre 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 29 marzo 1995
__________, __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________
una domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione
sita al mappale no __________ RFD del comune in una struttura per l'aiuto al
reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;
che, alla domanda,
pubblicata dal 18 aprile al 3 maggio 1995, si sono opposti i vicini __________,
__________ e __________, __________ ed __________, nonché in data 11 maggio
1995 il Dipartimento del territorio;
che il municipio di
__________, vista l'opposizione dell'autorità cantonale, il 26 maggio 1995 ha
negato agli istanti, qui ricorrenti, il rilascio della licenza richiesta;
che con giudizio 30 agosto
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta da __________, __________ e __________;
che contro il predetto
giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento; dei motivi addotti a sostegno
dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il Consiglio di Stato,
il Dipartimento del territorio, il municipio di __________ e __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che a norma dell'art. 46
cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo deve essere
presentato per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione della decisione
impugnata;
che quando l'insinuazione
si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è
fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 10 cpv. 4 PAmm);
che, nella specie,
ritenuto che i ricorrenti hanno ricevuto la decisione oggetto del ricorso in
data 5 settembre 1995, il termine per inoltrare l'impugnativa scadeva venerdì
20 settembre 1995;
che l'impugnativa è invece
stata presentata soltanto in data 21 settembre 1995 alle 10.00 (cfr. timbro
postale);
che, di conseguenza, il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo;
che, infine, ritenuto che
l'indennità per ripetibili non soggiace al principio dell'ufficialità, bensì a
quello di disposizione e che, pertanto, l'autorità di ricorso può condannare la
parte soccombente al pagamento di un indennità per ripetibili alla controparte
soltanto nella misura in cui quest'ultima ne abbia fatto esplicita richiesta
(STA 29 luglio 1985 in re C.), non si giustifica di assegnare detta indennità
ad __________;
visti
gli art. 10, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile in
ordine poiché tardivo .
-
La tassa di giudizio di fr.
400.-- è posta a carico di __________, __________ e __________ in solido. Non
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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