AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.519
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00519
DP 251/95
leo
Lugano
- marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1995 della
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4664) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 8 luglio 1994 dell'insorgente avverso la risoluzione 14 giugno
1994 con cui il municipio di __________ ha pubblicato un secondo bando di
concorso per l'appalto dei servizio dei funerali e dei trasporti funebri, il
relativo capitolato di appalto nonché il regolamento comunale di polizia
mortuaria e dei cimiteri;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'art. 1 del Regolamento
comunale di polizia mortuaria e cimiteri (RPM) di __________ recitava come
segue:
"Il servizio dei trasporti funebri sul territorio di
__________ è assunto direttamente dal comune, con diritto di privativa a
norma dei disposti contenuti nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi
pubblici. Tutti i trasporti di salme e di resti di cadaveri devono essere
effettuati unicamente per mezzo del servizio municipalizzato.
E' fatta eccezione per le persone morte fuori comune il
cui trasporto, dal luogo del decesso direttamente alla rispettiva abitazione,
alla Chiesa o al Cimitero, può essere fatto con altri mezzi che non siano
quelli del comune, a spese della famiglia e secondo le disposizioni di legge in
vigore.
Il municipio può appaltare il servizio per trasporti
funebri."
b) Adito dalla __________, esercitante una impresa di pompe
funebri, la quale contestava la validità dell'appalto del servizio dei
trasporti funebri deliberato dal municipio ad una ditta concorrente una decina
di anni prima e sempre rinnovato tacitamente, con risoluzione 12 aprile 1988 il
Consiglio di Stato ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 RPM,
ritenendolo contrario alla libertà di commercio e d'industria garantita
dall'art. 31 Cost. Affermata la legittimità di principio della
municipalizzazione del servizio, il Consiglio di Stato ha considerato che:
"...
- Tuttavia
è qui doveroso rilevare che il servizio municipalizzato concerne unicamente il
trasporto delle salme, ossia il trasposto del feretro (di persone decedute nel
comune) dalla camera mortuaria al cimitero, rispettivamente alla Chiesa e
quindi al cimitero, compresa l'inumazione. Per contro non sono municipalizzati,
e quindi non sono oggetto della concessione alla ditta appaltatrice, le altre
prestazioni inerenti al funerale: in primo luogo la fornitura del feretro
(bara), quindi la vestizione della salma, l'approntamento degli addobbi della
camera mortuaria, la fornitura di fiori, ecc. La normativa comunale in esame
(art. 1-4 RPM) non esclude che gli interessati si rivolgano per queste prestazioni
ad una terza ditta. Questa scelta avrebbe però come esito l'avvicendamento di
due ditte di onoranze funebri nello stesso funerale. Il che, possibile secondo
diritto, è improbabile (oltre che non auspicabile) nella realtà e di fatto non
è praticato. E' infatti evidente che chi debba, per obbligo legale, far capo
alla ditta concessionaria per il trasporto funebre richieda a questa medesima
ditta l'intera prestazione funeraria.
La
situazione è allora la seguente: il monopolio legale dei trasporti funebri si
estende di fatto a prestazioni per le quali non è stato costituito - secondo i
principi della municipalizzazione - monopolio alcuno.
Questa
esclusione di fatto delle ditte concorrenti, non sostenuta da adeguata base
legale, non è compatibile con il principio della libertà di commercio e
d'industria.
Né
varrebbe obiettare che l'ordinamento comunale lascia intatta agli interessati
la facoltà di rivolgersi, per le prestazioni funerarie che non siano il trasporto
funebre, ad una ditta di propria scelta: evidenti ragioni pratiche, di comodità,
nonché presumibili difficoltà di coordinare l'intero iter cerimoniale lo sconsigliano,
di modo che questa libertà è puramente formale, ossia fittizia.
Dal
profilo finanziario è utile sapere che l'onere assunto dal comune e versato alla
ditta __________ ammonta a fr. 580.-- per trasporto funebre. Calcolando un
costo medio per l'intera cerimonia funebre (bara, vestizione, addobbi camera
mortuaria, fiori, piante verdi e varia - senza: corone, annunzi funerari) di
fr. 3'000.--, e considerate talune altre prestazioni gratuite comunali, il
contributo globale del comune di __________ per ogni funerale di un defunto
domiciliato si aggira attorno al 25 %.
..."
In quella sede il Consiglio di Stato ha conferito al
municipio la facoltà di differire la declaratoria di incostituzionalità fino al
31 dicembre 1990, primo termine di scadenza del contratto di appalto del
servizio.
c) Con sentenza 23 giugno 1988 questo Tribunale ha respinto,
nella misura in cui era ricevibile, il ricorso che la __________ aveva
presentato contro quel giudicato. In sostanza il Tribunale ha dichiarato
irricevibili tutte le censure, tranne che quella di contestazione della facoltà
conferita al municipio di differire la declaratoria di incostituzionalità, che
il Tribunale ha tutelato.
B. a) Nella seduta 26 novembre
1990 il consiglio comunale di __________ ha modificato gli art. 1, 2, 3, 4 e 15
RPM. Nel relativo messaggio municipale, del 5 settembre 1990, si leggeva che la
modifica del RPM, volta a "rimuovere l'imperfezione riscontrata"
dal Consiglio di Stato, era (indubitabilmente) intesa "a municipalizzare
l'intero servizio onoranze funebri, e non più il solo segmento del trasporto
(eccezioni a parte)" (cfr. documento citato, cifra 6, pagina 4; cfr.
inoltre le diffuse spiegazioni di cui alla cifra 2, pagina 2 dello stesso).
Gli art. 1 e 2 modificati recitavano pertanto come segue:
"Art. 1 Generalità
Per le persone residenti nel comune di __________, incluse
le frazioni di __________ e __________, l'intero servizio di onoranze funebri,
comprensivo di ogni prestazione inerente un caso di decesso, è assunto
direttamente dal comune con diritto di privativa a norma dei disposti contenuti
nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. E' fatta riserva per
i fiori e gli addobbi floreali (corone, piante verdi per la camera ardente,
ecc.), nonché per gli annunci funebri sui quotidiani, prestazioni che non fanno
oggetto del presente regolamento. Pertanto ogni servizio di onoranze funebri
deve essere effettuato unicamente per mezzo del servizio municipalizzato.
E' fatta eccezione:
-
per le persone defunte che mantenevano legami di
parentela con i titolari di altre ditte di onoranze funebri (se persone giuridiche,
con membri della loro amministrazione);
-
per i casi in cui l'Autorità di polizia cantonale ha
predisposto dei turni d'intervento.
In questi casi è di esclusiva competenza dei familiari del
defunto richiedere una espressa deroga al municipio della privativa di cui
sopra. Tale deroga comporterà il versamento del contributo comunale, all'art. 2
che segue, ai familiari del defunto. Nel caso in cui le prestazioni richieste
alla ditta appaltatrice non raggiungessero il contributo comunale suddetto, la
differenza verrà versata alla famiglia del defunto.
Il municipio può appaltare a terzi l'intero servizio di
onoranze funebri previo pubblico concorso da indire ogni tre anni.
Art. 2 Contributo
Il comune assume a proprio carico il costo fissato nel
capitolato d'appalto insorto per la spesa riguardante le onoranze funebri dei
domiciliati nel comune e degli attinenti che in vita hanno avuto il loro
domicilio a __________.
Esse comprendono il servizio con autofurgone, il
conducente, il prelevamento, il carico e lo scarico della salma sul territorio
giurisdizionale comunale, il carico e lo scarico delle corone e il servizio dei
necrofori."
b) Con risoluzione 21 maggio 1991 il Consiglio di Stato ha respinto
i ricorsi presentati avverso la detta modifica dall'__________ (__________), da
due ditte del settore e da una cittadina di __________, impiegata presso una
impresa di onoranze funebri.
c) Con sentenza 30 settembre 1991 (pubbl. in RDAT I-1992 N.
5) questo Tribunale ha dichiarato irricevibile un gravame interposto dalle
stesse persone contro quel giudicato governativo.
d) Con sentenza 31 gennaio 1992 (pubbl. in RDAT I-1993 N. 9)
il Tribunale federale ha respinto ai sensi dei considerandi i ricorsi di
diritto pubblico che i ricorrenti avevano parallelamente inoltrato innanzi allo
stesso contro la risoluzione del Consiglio di Stato 21 maggio 1991.
In quella sede l'alta Corte
federale, respingendo anzitutto le censure riferite alla violazione
dell'uguaglianza di trattamento, della libertà personale, della libertà di coscienza
e di credenza e della libertà di culto, aveva considerato quanto segue (consid.
5b):
"L'art. 1 cpv. 1 RPM sancisce che l'intero servizio di
onoranze funebri, comprensivo di ogni prestazione inerente a un caso di decesso
(fatta riserva per i fiori, gli addobbi floreali e gli annunci funebri sui giornali)
è assunto direttamente dal comune. A prima vista, si potrebbe dedurne che il
servizio municipalizzato include ogni attività in relazione con un decesso.
Sennonché, l'ampiezza del monopolio instaurato con la municipalizzazione del
servizio di pompe funebri dev'essere interpretata in base al contenuto
dell'art. 2 cpv. 2 RPM, disposto che elenca le prestazioni i cui costi sono
assunti dal comune: si tratta del servizio con autofurgone (cioè il trasporto
della salma) e degli elementi direttamente connessi, ossia il conducente, il
prelevamento, il carico e lo scarico della salma sul territorio giurisdizionale
comunale, il carico e lo scarico delle corone e il servizio dei necrofori. Da
quanto testé esposto, discende che nel monopolio contestato non sono invece
inclusi compiti delicati e strettamente personali, quali la pulizia e la
vestizione del defunto, la scelta della bara o dell'urna cineraria,
l'organizzazione e lo svolgimento della cerimonia funebre, i contatti con le
autorità ecclesiastiche o con quelle civili, ecc. In altre parole, le
prestazioni che non sono menzionate all'art. 2 cpv. 2 RPM dipendono dalla
libera scelta dei familiari del defunto, che possono far capo sia a una ditta
titolare di un monopolio che a un'impresa operante nell'ambito della libera
concorrenza. Su questo punto, vanno disattese le censure concernenti la
violazione dell'uguaglianza di trattamento, della libertà personale, della
libertà di culto, come anche, in questo contesto, il lamentato diniego di
giustizia."
Il Tribunale federale ha
successivamente respinto un'asserita disattenzione della libertà di commercio e
d'industria ancorata all'art. 31 Cost., ove i ricorrenti prospettavano - tra
l'altro - che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio avrebbe beneficiato
in realtà di un monopolio di fatto per le prestazioni non contemplate all'art.
2 cpv. 2 RPM, poiché era poco probabile che i parenti dei defunti si sarebbero
rivolti ad altre ditte per ottenere le residue prestazioni del servizio di
onoranze funebri. A questo riguardo il Tribunale federale ha considerato che la
creazione di un servizio di pompe funebri municipalizzato, poggiante su di una
valida base legale, rispondesse "nella misura prevista dal regolamento
impugnato (cfr. consid. 5b)" ad un interesse pubblico preponderante e
fosse rispettoso del principio della proporzionalità (cfr. consid. 6, 7, e 8;
la citazione si riferisce al consid. 8c).
e) Il dipartimento delle istituzioni ha indi approvato le
modifiche del RPM il 18 marzo 1993.
C. a) Richiamandosi agli art. 1
e 2 RPM con risoluzione 5 ottobre 1993 il municipio di __________ ha indetto un
concorso per l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri,
rinviando - quo alle condizioni - al relativo capitolato, il quale poteva essere
ottenuto presso la cancelleria comunale. La cifra 1 del capitolato, intitolata
"base legale", riprendeva integralmente il testo degli art. 1 e 2
RPM.
b) L'__________ ha impugnato quella risoluzione con ricorso
15 novembre 1993 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di
annullarla insieme al capitolato d'appalto. La ricorrente ha affermato che il
capitolato d'appalto, riprendendo il testo degli art. 1 e 2 RPM, disattendeva
l'interpretazione degli stessi che il Tribunale federale aveva fornito alfine
di assicurare la loro compatibilità con le libertà costituzionali. Questo conduceva
al risultato che l'oggetto del contratto di appalto messo a concorso, anziché
limitarsi alle prestazioni contemplate all'art. 2 cpv. 2 RPM (cui la cifra 5
del capitolato aggiungeva la collaborazione alla sepoltura), si estendeva a
tutte le prestazioni che una impresa di pompe funebri avrebbe potuto fornire in
un caso di decesso (tranne i fiori, gli addobbi floreali e gli annunci
funebri), come stabilito all'art. 1 cpv. 1 RPM.
c) In accoglimento parziale del ricorso inoltrato il 15
novembre 1993 dall'__________, con risoluzione 3 maggio 1994 il Consiglio di
Stato ha stralciato la cifra 5.2. del capitolato d'appalto concernente
l'impegno dei concorrenti di mantenere le tariffe minime per quanto riguardava
tutta una serie di prestazioni che non riguardavano il servizio
municipalizzato. Il Governo ha invece tutelato la cifra 1 del capitolato
d'appalto svolgendo le seguenti motivazioni (consid. 4.3.):
"...
L'avviso di pubblicazione è riferito alla messa a concorso
pubblico dell'appalto per il "servizio dei funerali e dei trasporti funebri",
mentre l'art. 1 del capitolato stabilisce che è assunto direttamente dal comune
"l'intero servizio di onoranze funebri" e indica poi quanto (fiori e
annunci in particolare) non forma oggetto del servizio.
La formulazione adoperata nel capitolato ricalca sostanzialmente
quella dell'art. 1 del regolamento nel quale si parla pure di "intero
servizio di onoranze funebri" con l'eccezione per i fiori e gli addobbi
floreali e per gli annunci funebri sui quotidiani.
Il testo usato dal comune di __________ è invero piuttosto
estensivo e a prima vista fa supporre che l'ente pubblico si sia arrogata la
facoltà di regolamentare tutta la materia del servizio funebre e abbia voluto
avocare a sé la totalità dei diversi servizi conseguenti al decesso di una
persona.
In realtà già si è visto che non è così poiché il
Tribunale federale ha posto dei limiti ben precisi al servizio municipalizzato,
elencando le prestazioni che ne sono all'infuori.
E' vero che il capitolato non tiene adeguatamente conto
dei rilievi del Tribunale federale e che una diversa formulazione, adattata
alle considerazioni dell'alta Corte, sarebbe stata più appropriata.
Nondimeno va evidenziato come il testo del capitolato è
stato elaborato sulla falsariga di quello del regolamento e che il regolamento
come tale è stato ratificato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale federale.
Il Tribunale federale non ha infatti annullato il
regolamento ma ha precisato come lo stesso dovesse essere interpretato, e cioè
in maniera diversa da quella che appare dal testo.
In seguito alla convalida del regolamento da parte del
Tribunale federale, non è più possibile ritornare sull'argomento, anche se vi è
legittimamente da chiedersi se non sia opportuna (proprio per togliere ogni
pericolo di equivoco) una revisione formale del regolamento all'art. 1, sì che
traspaia con maggior chiarezza l'estensione del servizio municipalizzato."
d) Con lettera 11 maggio 1994 il patrocinatore
dell'__________ ha preannunciato al municipio di __________ che questa avrebbe
impugnato innanzi a questo Tribunale il giudicato governativo anzidetto, salvo
nel caso di apertura di un nuovo concorso. Soluzione per la quale il municipio
ha deciso di optare, confermando quella scelta al patrocinatore dell'__________
con scritto del 16 maggio successivo.
D. a) Richiamandosi ancora una
volta agli art. 1 e 2 RPM, con risoluzione 14 giugno 1994 il municipio di
__________ ha indetto un secondo concorso per l'appalto del servizio dei
funerali e dei trasporti funebri, rinviando sempre - quo alle condizioni - al
relativo capitolato. La cifra 1 del capitolato, intitolata "base
legale" riprendeva nuovamente il testo integrale degli art. 1 e 2 RPM.
b) L'__________ ha impugnato anche questa risoluzione con ricorso
8 luglio 1994 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullare
la stessa, il capitolato d'appalto nonché gli art. 1 e 2 RPM. La ricorrente ha
ribadito le motivazioni di cui al ricorso 15 novembre 1993.
c) Con risoluzione 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame. Dopo aver rilevato che le censure ricorsuali erano già state
sollevate e decise nella precedente risoluzione 3 maggio 1994 - donde la loro
improponibilità - il Governo ha sostanzialmente rinviato alle considerazioni
svolte in quella sede.
E. Con gravame 20 settembre
1995 l'__________ si aggrava innanzi a questo Tribunale avverso la predetta
pronuncia, ribadendo domande e motivazioni.
Il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Secondo la consolidata prassi del Tribunale il
bando di concorso costituisce infatti un atto (amministrativo) definitivo ed a
sé stante, suscettibile di creare nel pubblico, ed in particolare nei potenziali
concorrenti, delle legittime aspettative: donde la sua impugnabilità (RDAT 1979
N. 18). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione dell'__________,
il cui scopo consiste nel tutelare la categoria, rappresentandola in ogni sede
secondo necessità (art. 4 lett. a dello statuto), é pure data (art. 43 PAmm).
Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La ricorrente chiede in
primo luogo l'annullamento degli art. 1 e 2 RPM. A prescindere dal fatto che
questo Giudice potrebbe al più accertare l'incostituzionalità delle predette
norme - essendo senz'altro competente ad esperire un controllo concreto di
costituzionalità dei regolamenti comunali (art. 190 cpv. 2 LOC; RDAT I-1993 N.
10 consid. 2.2.) - su questo punto il Tribunale non può che rinviare a quanto
ha considerato e deciso il Tribunale federale nel giudizio 31 gennaio 1992,
noto alla ricorrente poiché pure ricorrente in quella sede. Questa censura deve
dunque essere senz'altro respinta.
-
3.1. La ricorrente chiede
in secondo luogo di annullare la risoluzione 14 giugno 1994 con cui il
municipio di __________ ha indetto un concorso per l'appalto del servizio dei
funerali e dei trasporti funebri ed il capitolato cui questa rinvia per
determinare gli elementi e le condizioni dell'appalto. Capitolato la cui cifra
1, intitolata "base legale", riprende il testo integrale degli art. 1
e 2 RPM.
3.2. Al riguardo é preliminarmente necessario evidenziare che
questa censura é senz'altro ricevibile. In effetti ogni decisione del municipio
di aprire un concorso é suscettibile di impugnativa. Il fatto che quindi
l'Esecutivo abbia indicato nella propria decisione che si trattava di
riapertura del precedente concorso, indetto il 5 ottobre 1993 e ritirato con
comunicazione 16 maggio 1994 del municipio al patrocinatore della ricorrente,
non permette di mutare quella conclusione. Del resto proprio per questo motivo
l'insorgente non ha potuto far valere innanzi a questo Tribunale la censura in
esame nella precedente procedura concorsuale.
3.3. La cifra 1 del capitolato d'appalto, intitolata
"base legale", riprende il testo integrale degli art. 1 e 2 RPM.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 RPM il comune assume, con diritto di privativa, l'intero
servizio di onoranze funebri per le persone residenti nel comune stesso, ad
eccezione dei fiori, degli addobbi floreali e degli annunci sui quotidiani. Ai
fini di conseguire un'interpretazione e un'applicazione conforme alla
Costituzione federale il Tribunale federale ha tuttavia circoscritto
l'estensione del monopolio così costituito alle sole prestazioni pagate dal
comune ed elencate all'art. 2 cpv. 2 RPM: concretamente quindi al servizio con
autofurgone (cioè il trasporto della salma) ed agli elementi direttamente connessi,
tali il conducente, il prelevamento, il carico e lo scarico della salma sul
territorio giurisdizionale comunale, il carico e lo scarico delle corone ed il
servizio dei necrofori (cfr. in particolare ai consid. 4, 5b e 8b e c della relativa
sentenza 31 gennaio 1992, oltre al suo dispositivo n. 1, ove i vari ricorsi di
diritto pubblico presentati avverso la modifica del RPM sono stati respinti
"ai sensi dei considerandi"). Con la conseguenza che "le
prestazioni che non sono menzionate all'art. 2 cpv. 2 RPM dipendono dalla
libera scelta dei familiari del defunto, che possono far capo sia alla ditta
titolare di un monopolio che a un'impresa operante nell'ambito della libera
concorrenza" (cfr. consid. 5b della sentenza appena menzionata).
3.4. Sulla scorta di quanto precede la cifra 1 del capitolato
d'appalto non resiste alla critica della ricorrente. La sua formulazione, nella
misura in cui indica che "l'intero servizio di onoranze funebri,
comprensivo di ogni prestazione inerente un caso di decesso" é assunto
direttamente dal comune e che "pertanto ogni servizio di onoranze
funebri deve essere effettuato unicamente per mezzo del servizio municipalizzato",
ignora la distinzione effettuata dal Tribunale federale ai fini della tutela
della costituzionalità della municipalizzazione del servizio tra, da una parte,
le prestazioni municipalizzate (trasporto della salma e servizi connessi) e,
dall'altra, quelle assoggettate al gioco della libera concorrenza (tutte le
altre). Il fatto che la cifra 1 del capitolato d'appalto riproduca anche l'art.
2 RPM non basta a rimediare alla divergenza sopradescritta. In effetti dalla
semplice lettura di quest'ultima norma si é indotti a dedurre che essa
definisce esclusivamente la quotaparte dei costi del servizio assunti dal
comune, senza voler invece interferire nell'estensione della municipalizzazione
del servizio istituita all'art. 1 RPM. Interpretazione questa corroborata dal
marginale "contributi" e che del resto corrisponde (pacificamente)
agli intendimenti posti alla base della modifica degli art. 1 e 2 RPM da parte
del municipio (cfr. al già citato messaggio municipale 5 settembre 1990, cifre
2 e 6). Per addivenire a diversa, contrastante conclusione é invece necessario
riferirsi alla sentenza 31 gennaio 1992 del Tribunale federale: riferimento
che, però, non appare di agevole momento, data la complessità dell'oggetto.
Merita pertanto ascolto la richiesta della ricorrente di adattare il capitolato
di appalto a quanto disposto dal Tribunale federale, indicando nello stesso in
modo univoco che i servizi messi a concorso sono esclusivamente quelli elencati
all'art. 2 cpv. 2 RPM e non già l'intero servizio, come discende dalla lettura
dell'art. 1 cpv. 1 RPM. Solo procedendo in tal modo potranno infatti essere ossequiati
i limiti della municipalizzazione tracciati dalla Corte federale, delimitando
di riflesso con la dovuta chiarezza l'attività residua delle imprese di
onoranze funebri per la quale continuerà a sussistere il regime di libera
concorrenza. Invano quindi il municipio eccepisce, nelle osservazioni al
ricorso, che il Tribunale federale aveva respinto tutte le censure mosse contro
la modifica del RPM: donde la legittimità degli art. 1 e 2 RPM e - di
conseguenza - della cifra 1 del capitolato d'appalto. Come é già stato spiegato
tutti i ricorsi di diritto pubblico presentati contro lo stesso sono stati respinti,
é ben vero, però solo ai sensi dei considerandi, a seguito di un'interpretazione
ed ai fini di un'applicazione conformi alla Costituzione federale del RPM
medesimo. Sia comunque detto a titolo abbondanziale che il disorientamento dell'Esecutivo
di __________ é, in una certa misura, comprensibile: a ben vedere infatti nel
giudicato 31 gennaio 1992 il Tribunale federale ha sostanzialmente tutelato
l'impostazione precedente del RPM, il cui art. 1 prevedeva la
municipalizzazione del solo servizio dei trasporti funebri, relegando di fatto
a procedura inutile oltre che illegittima l'estensione del monopolio cui il
comune é stato costretto a procedere a seguito della risoluzione 12 aprile 1988
del Consiglio di Stato.
3.5. L'annullamento della cifra 1 del capitolato d'appalto
trae seco quella dell'intero capitolato, del quale costituisce un elemento
fondamentale, come pure quello della risoluzione municipale di indire un
concorso 14 giugno 1994, la quale rinviava allo stesso quale base per il
concorso. Spetterà pertanto al municipio di determinare con la necessaria
chiarezza l'oggetto dell'appalto messo a concorso sulla base delle risultanze
della sentenza del Tribunale federale, limitando lo stesso alle prestazioni
legittimamente ricomprese nella municipalizzazione, ossia a quelle descritte
all'art. 2 cpv. 2 RPM e pagate dal comune medesimo.
-
In esito alle
considerazioni che precedono devono essere annullate la risoluzione municipale
14 giugno 1994 di mettere a concorso l'appalto del servizio dei funerali e dei
trasporti funebri, il capitolato di appalto cui essa rinvia, nonché la
risoluzione governativa 30 agosto 1995 che la tutela. Il ricorso deve pertanto
essere parzialmente accolto.
-
Il comune, che non é
intervenuto a tutela di interessi economici propri, può essere sollevato dal
pagamento di una tassa di giudizio, ma non può sfuggire all'obbligo di
rifondere delle ripetibili a favore della ricorrente, a valere per le due sedi
ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 190, 208 LOC, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Sono
di conseguenza annullate la risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4664) del Consiglio
di Stato, la risoluzione 14 giugno 1994 del municipio di __________ di pubblicare
un concorso per l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri ed
il relativo capitolato d'appalto.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente un importo di fr.
800.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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