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Numero d'incarto:
52.1995.525
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00525
DP 258/95
leo
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 ottobre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) che annulla la
licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________
all'insorgente per la ristrutturazione del grotto di sua proprietà (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
-
10 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 ottobre 1995 del municipio di
__________;
-
17 ottobre 1995 del Dipartimento
del territorio;
esperito
un sopralluogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di ristrutturare il grotto di sua proprietà situato in
località grotti della __________ (part. n. __________ RF);
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
ritenendo che l'intervento eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e
75 LALPT per il rilascio di permessi di costruzione fuori delle zone
edificabili;
che il 19 luglio 1995 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, disattendendo l'opposizione dell'autorità cantonale;
che con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato
il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal
Dipartimento del territorio ed accreditando i motivi d'opposizione fatti valere
dall'insorgente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il
ripristino della licenza annullata;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio
di Stato ed il Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________
ne ha sollecitato l'accoglimento;
che in sede d'istruttoria è emerso che la zona dei grotti
della __________ è edificabile ed inclusa nel perimetro del PGC;
che l'autorità cantonale ha pertanto aderito al ricorso;
che, non essendo applicabile l'ordinamento disciplinante
l'attività edilizia fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, 75 LALPT), l'opposizione
del Dipartimento del territorio era ingiustificata (art. 7 cpv. 1 LE);
che, di conseguenza, infondato appare anche il giudizio governativo
impugnato;
che la licenza accordata dal municipio di __________ sulla
base del diritto autonomo comunale va pertanto ripristinata;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia, mentre le ripetibili vanno addebitate al Cantone;
visti
gli art. 7, 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) è annullata;
1.2. è
ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________
RFD.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Lo Stato rifonderà fr.
1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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