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Numero d'incarto:
52.1995.527
Data decisione, Autorità:
11.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00527
Lugano
11 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 ottobre 1995 di
Comune
di __________
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 settembre 1995 (no. 5143) del Consiglio di Stato, che ha accolto
l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 15 giugno 1994
con la quale il municipio di __________ ha rilasciato al comune omonimo una
licenza edilizia per sistemare il tratto iniziale della scala al mapp.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
12 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
23 ottobre 1995 di __________;
-
31
ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 marzo 1994 il comune
di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di sistemare il
tratto iniziale di una scalinata al mapp. __________ di sua proprietà. Il
progetto prevedeva la realizzazione di 21 nuovi scalini su una lunghezza in
sezione di ml 5.70, in modo che ad opera ultimata la scala esistente risultasse
completamente rettilinea e dotata di un imbocco perpendicolare alla sottostante
via __________. Stando al preventivo dei costi allestito nel luglio del 1988, i
lavori avrebbero comportato una spesa di fr. 6'200.-.
Alla domanda pubblicata nella forma della notifica si è
opposto __________, proprietario di un fondo (mapp. no. __________) confinante
verso O con la proprietà comunale, avversando l'intervento prospettato siccome
"inutile, costoso, pericoloso e deturpante doppione di un manufatto già
esistente ed operante".
B. In data 15 giugno 1994 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure
sollevate dall'opponente.
C. Con pronunzia 19 settembre
1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa
contro di esso interposta da __________.
L'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza
che in mancanza di una risoluzione resa dal Legislativo comunale in
applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, la licenza era contraria alla
legge e quindi arbitraria.
In via abbondanziale ha tuttavia sottolineato che seppur rettamente
rilasciato in esito ad una semplice procedura di notifica, il permesso non
avrebbe comunque potuto essere confermato siccome lesivo del principio della
buona fede; i lavori avrebbero infatti comportato la parziale demolizione della
scala esistente che __________ aveva eseguito sul proprio sedime e con il benestare
del municipio agli inizi degli anni 80.
D. Avverso il predetto giudizio
governativo il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo postulandone l'annullamento.
A mente del ricorrente, nulla si opporrebbe al ripristino
dell'originale tracciato del sentiero pubblico abusivamente modificato da
__________; il nuovo imbocco della scala verrebbe infatti realizzato interamente
sulla part. __________ di proprietà comunale garantendo così il corretto
esercizio del passo pubblico.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della
decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto __________, il quale ha
contestato partitamente le tesi dell’insorgente con argomentazioni che saranno
riprese, per quanto necessario, in appresso.
Il Dipartimento del territorio - vista la natura del
contenzioso - si è invece astenuto dal prendere posizione.
F. Posteriormente all'inoltro
del gravame le parti hanno intavolato delle trattative nell'intento di trovare
un accomodamento bonale alla vertenza.
Preso atto dell'insuccesso delle negoziazioni, in data 19
giugno 1997 il Tribunale ha effettuato un sopralluogo seguito da un'udienza in
contraddittorio nel corso della quale è nuovamente emersa l'impossibilità di
addivenire ad una soluzione transattiva.
Delle risultanze istruttorie si dirà, ove occorresse, nei
considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti
in sede istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come brevemente ricordato
in narrativa, il comune ha ottenuto la controversa licenza edilizia per
sistemare il tratto iniziale di una scalinata pubblica mediante la realizzazione
di 21 nuovi scalini su una lunghezza in sezione di ml 5.70, in modo che ad opera
ultimata il percorso pedonale risulti interamente rettilineo e dotato di un
imbocco perpendicolare alla sottostante Via __________. A ben guardare, non si
tratta di creare un nuovo passaggio, ma di ripristinare con l'effettiva
ricostruzione di non più di una decina di scalini e una modica spesa (fr.
6'200.- secondo il preventivo) l'antico tracciato del passo pubblico che un
tempo insisteva completamente sul mapp. __________ di proprietà comunale.
2.1. I sentieri comunali rientrano nel novero delle strade.
La loro realizzazione non sottostà alla legge edilizia, ma è assoggettata di
principio all'esperimento della procedura di approvazione dei progetti prevista
per le strade comunali dalla legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983
(cfr. art. 1, 2, 4 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 6, 32 e 33 Lstr; Scolari, Commentario, N.
662 ss.). Non soggiacciono alla stessa i soli lavori di semplice manutenzione o
di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o da altre cause, ossia
quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato e l'uso delle strade
esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né l'opera né l'aspetto dei
luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle
strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT
II-1993 N. 39 e 41).
2.2. Nell'evenienza concreta, il progetto attinente al
rifacimento della parte inferiore del vecchio sentiero pubblico al mapp.
__________ non era certamente soggetto alla procedura di rilascio di un
permesso di costruzione. Stante la natura viaria dell'opera prospettata, essa
avrebbe dovuto tutt'al più essere approvata nell'ambito di un procedimento ex
art. 33 Lstr. In questa sede, il quesito a sapere se l'intervento sia di
un'entità talmente insignificante da sfuggire alla gravosa procedura di approvazione
del relativo progetto disposta dalla Lstr deve restare irrisolto per ragioni di
competenza; in effetti, qualora il comune decidesse di eseguire l'opera a
dispetto delle difficoltà sin qui riscontrate, spetterà al Tribunale di
espropriazione pronunciarsi circa la necessità di sottoporre il progetto alla
procedura autorizzativa di cui all'art. 33 Lstr.
Ne consegue che nella misura in cui annulla la licenza
edilizia 15 giugno 1994 il giudizio del Consiglio di Stato si avvera fondato.
- Sulla scorta di quanto
precede il gravame dev'essere respinto confermando, seppur con altre
motivazioni, la decisione governativa impugnata.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza
del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 80, 107 LOC; 25 RALOC; 21 LE; 1, 2, 4, 6, 32, 33 Lstr; 18, 28, 31
43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
500.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare ad
__________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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