AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.551
Data decisione, Autorità:
04.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00551
Lugano
4 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 novembre 1995 di
__________ patr. da: avv. ____________________
contro
la
decisione 25 ottobre 1995 (no. 5744) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 marzo 1995
con la quale la Sezione dell'agricoltura gli ha negato l'autorizzazione di
frazionare il mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
27 novembre 1995 di __________;
-
28 novembre 1995 della Sezione dell'agricoltura;
-
29 novembre 1995 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e __________ sono
comproprietari in ragione di ½ ciascuno della part. no. __________ RFD di
__________ di complessivi mq. 39'014, così censiti: a. coltivo di mq. 37826, b.
fossato di mq. 479, C. stalla di mq. 278, D. abitazione di mq. 104, f.
concimaia e WC di mq. 36, G. magazzino di mq. 27, J. sostra di mq. 32, M.
autorimessa di mq. 52, N. sostra di mq. 74, O. silos di mq. 15, P. sostra di
mq. 40, Q. porcile di mq. 13, R. recinto di mq. 18, S. pollaio di mq. 7, T.
legnaia di mq. 13.
A livello pianificatorio, il fondo è interamente inserito in
zona agricola (SAC).
B. Il 7 giugno 1994 il
ricorrente __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura l'autorizzazione
per il frazionamento del mappale no. __________ RFD di __________ in tre
distinte particelle di mq. 2'846 la prima, di mq. 18'071 la seconda e di mq.
18'097 la terza.
L'istanza è stata presentata con riferimento al piano in
scala 1:1000 allestito il 7 giugno 1994 dal geometra revisore, ing. __________
Con lettera 8 giugno 1994 la Sezione dell'agricoltura ha
riferito a __________, per il tramite dell'ing. __________, di non potere
evadere la predetta istanza, non disponendo di tutti i dati necessari. Nel
medesimo scritto tuttavia, l'autorità amministrativa ha reso attento l'istante
dell'esistenza di possibili impedimenti al prospettato frazionamento, derivanti
dalle disposizioni contenute nella Legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) e
nella Legge sul raggruppamento e la permuta dei fondi (LRPT).
C. La procedura è rimasta
sospesa sino al 6 febbraio 1995, data in cui __________, per il tramite del suo
patrocinatore legale, ha reagito al predetto scritto della Sezione dell'agricoltura,
chiedendo nuovamente a quest'ultima il permesso di frazionare il mappale no.
__________ di __________, così come previsto nel piano allestito dal geometra
il 7 giugno 1994.
Con decisione 2 marzo 1995, la Sezione dell'agricoltura si è
dunque pronunciata sulla questione, respingendo l'istanza in parola.
La stessa ha motivato la propria decisione affermando che la
part. __________ di __________ rappresenta un'azienda agricola ai sensi
dell'art. 7 LDFR e che pertanto al suo frazionamento osterebbero le
disposizioni degli art. 58 cpv. 1 LDFR e 75 cpv. 1 LRPT.
D. Con ricorso 31 marzo 1995
__________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso negatogli
dalla Sezione dell'agricoltura.
Il ricorrente ha avantutto contestato che la part. no.
__________ RFD di __________ costituisca un'azienda agricola ai sensi della
LDFR.
Ha però aggiunto che la cosa è del tutto irrilevante in
quanto , anche volendo considerarla come tale, nel caso in esame non vi sarebbe
alcuna divisione materiale dell'azienda ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LDFR,
bensì un semplice scioglimento della proprietà mediante divisione reale del
fondo, secondo quanto previsto dal CCS.
E. Con sentenza 25 ottobre 1995
(no. 5744) il Governo cantonale ha risolto di respingere il gravame presentato
da __________, confermando quindi la decisione impugnata.
A fondamento del proprio giudizio il Consiglio di Stato, dopo
aver accertato che la part. no. __________ di __________ costituisce un'azienda
agricola ex art. 7 LDFR, ha rilevato come lo scioglimento della comproprietà
esistente sul predetto fondo secondo le modalità proposte dal ricorrente
contrasti con gli intendimenti della stessa LDFR. In particolare la fattispecie
in esame non rientrerebbe in nessuna delle eccezioni previste dall'art. 60 LDFR
al divieto di divisione materiale delle aziende agricole e di frazionamento dei
fondi agricoli sancito dall'art. 58 LDFR. Al previsto smembramento della
comproprietà __________ /__________ si opporrebbe inoltre il divieto di
frazionamento di fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali,
stabilito dall'art. 75 cpv. 1 LRPT.
F. Contro la premessa
risoluzione governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione 2 marzo 1995 della
Sezione dell'agricoltura e il permesso di frazionare la part. no __________ di
__________ secondo il progetto allestito in data 7 giugno 1994 dall'ing.
__________.
Il ricorrente riprende e sviluppa le argomentazioni che già
erano state poste a fondamento del ricorso inoltrato davanti al Consiglio di
Stato.
In sostanza deduce che il fondo in questione non è un'azienda
agricola, bensì un fondo agricolo e che pertanto l'art. 58 cpv. 1 LDFR, che fa
divieto di divisione materiale delle aziende agricole, non è per nulla
applicabile alla fattispecie.
Secondo l'insorgente la questione in oggetto andrebbe esaminata
unicamente alla luce dell'art. 58 cpv. 2 LDFR che vieta la suddivisione dei
fondi agricoli in particelle aventi una superficie inferiore ai 2'500 mq. o ai
1'000 mq. per i vigneti; fatto che in concreto non si avvera per cui il
frazionamento richiesto deve essere concesso.
Contesta quindi che la part. no. __________ RFD di __________
sia stata formata in sede di RT mediante sussidi erariali.
G. L'impugnativa è avversata
dal Governo, dalla Sezione dell'agricoltura e dalla comproprietaria __________
con argomenti che verranno semmai ripresi in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 13 cpv. 2 della Legge di
applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre
1996 (LALDFR).
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43
PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 58 cpv.
1 LDFR, nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto ad un'azienda agricola
(divieto di divisione materiale).
I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle
di meno di 2'500 mq (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di
1'000 mq per i fondi vignati. Resta comunque aperta ai Cantoni la facoltà di prevedere
nelle loro rispettive legislazioni d'applicazione delle superfici minime più
estese (art. 58 cpv. 2 LDFR).
L'art. 59 LDFR prevede delle eccezioni al divieto di
divisione materiale e di frazionamento dei fondi.
Inoltre in alcuni casi, specificatamente previsti dalla
legge, le autorità cantonali competenti possono concedere delle autorizzazioni
eccezionali in deroga ai divieti sopra citati (art. 60 LDFR).
2.2. L'art. 86 della Legge federale concernente il
promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto agricolo del 3
ottobre 1951 (LAgr) prevede che per frazionare nuovamente fondi agricoli
compresi in un raggruppamento di terreni o per rimboscare sedimi dissodati è
necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente (cpv. 1). Tale autorizzazione
può essere concessa soltanto per motivi gravi e dà diritto al rimborso dei
sussidi versati dall'ente pubblico (cpv. 3).
Rifacendosi a quanto imperativamente sancito dalle predette disposizioni
e facendo uso dell'ampia facoltà di legiferare che l'art. 702 CCS concede ai
Cantoni in materia di frazionamento del suolo, la Legge cantonale sul
raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) sancisce il
divieto di frazionare fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali (art.
75 cpv. 1 LRPT).
Tale divieto non è però assoluto. Il capoverso 5 dell'art. 75
LRPT (che riprende in sostanza quanto sancito in modo più generico dall'art. 86
cpv. 3 LAgr) stabilisce infatti che il frazionamento può essere autorizzato in
via eccezionale dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, e per esso
dalla Sezione dell'agricoltura (cfr. Regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali del 24 agosto 1994), per comprovate esigenze, specie se
conciliabili con l'interesse generale del Comune e con la consistenza e la
continuità delle aziende agricole, oppure in caso di fondi edificati, allo
scopo di poter separare e sottrarre alla propria destinazione agricola la parte
edificata da quella versata ad utilizzazione prettamente rurale. In questi casi
i terreni non possono comunque essere frazionati in particelle aventi una
superficie inferiore a 2'000 mq per vigneti e frutteti, a 3'000 mq per prati e
campi e a 4'000 mq per selve e boschi (art. 101 LRPT).
Gli articoli della LRPT testé menzionati continuano ad essere
applicabili alle fattispecie concernenti il frazionamento di fondi agricoli
raggruppati mediante sussidi erariali malgrado l'entrata in vigore della LDFR e
della relativa legge di applicazione cantonale. Anzi, secondo la dottrina più
autorevole, le disposizioni della LAgr che disciplinano il frazionamento di
fondi agricoli (e quindi anche le disposizioni cantonali che discendono da tale
normativa federale, quali ad esempio gli art. 75 e 101 LRPT), se applicabili
alla concreta fattispecie, hanno il sopravvento su quelle della LDFR, in quanto
maggiormente restrittive e specifiche rispetto a queste ultime (C. Bandli, Das
bäuerliche Bodenrecht, art. 58 No. 6).
- Il mappale no. __________
RFD di __________ è un fondo a destinazione agricola ubicato fuori zona
edificabile. Dagli atti, e segnatamente dall'estratto del registro fondiario,
risulta chiaramente che esso ha beneficiato in sede di raggruppamento terreni
di sussidi erariali, giusta quanto previsto dalla Legge sull'agricoltura (cfr.
menzioni a RF).
Le possibilità di frazionamento dello stesso vanno dunque vagliate
tenendo conto non solo delle disposizioni della LDFR, ma anche dell'art. 86
LAgr e delle relative disposizioni cantonali che concretizzano quest'ultima
norma di diritto federale. In particolare, anche qualora nel caso di specie
fossero adempiute le condizioni stabilite dall'art. 58 LDFR per procedere al
frazionamento del fondo in oggetto, occorrerebbe in ogni caso esaminare se al
rilascio di una simile permesso non vi osti quanto prescritto da altre leggi, e
segnatamente dalla LAgr e dalla LRPT, nel qual caso l'unità materiale del
predetto immobile agricolo andrebbe senz'altro tutelata.
Secondo quanto affermato dal ricorrente, il frazionamento
della part. no __________ RFD di __________ è stato richiesto allo scopo di
permettere lo scioglimento del rapporto di comproprietà relativo al predetto
mappale esistente tra il ricorrente __________ e la signora __________.
Indipendentemente dalla qualifica di azienda agricola o meno
del summenzionato fondo, alla progettata parcellazione si oppone il divieto di
frazionamento di fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali, sancito
dall'art. 75 cpv.1 LRPT, visto che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno
della propria istanza 7 giugno 1994 non sono certo tali da giustificare il
rilascio di un'autorizzazione straordinaria in deroga alla restrizione testé
menzionata.
A tale proposito va infatti sottolineato che la semplice
necessità di sciogliere una comproprietà non può da sola bastare a giustificare
il rilascio di un'autorizzazione di frazionamento in deroga al divieto imposto
dall'art. 75 cpv. 1 LRPT: infatti l'eccezionalità della deroga prevista al
suddetto divieto ben giustifica la severità con la quale le autorità amministrative
esaminano se siano adempiute o meno le condizioni imposte dalla legge per il
rilascio di un'autorizzazione di frazionamento. Una prassi troppo permissiva in
tale ambito rischierebbe di vanificare i grossi sforzi finanziari intrapresi in
passato dall'ente pubblico per finalmente giungere, mediante la ricomposizione
particellare, ad ottenere una migliore, nonché più razionale organizzazione e
utilizzazione del suolo agricolo.
Senza che si renda necessario esaminare se siano in concreto
adempiute le condizioni poste dall'art. 58 LDFR, appaiono dunque del tutto
corrette le decisioni della Sezione dell'agricoltura e del Consiglio di Stato,
con le quali è stato negato al ricorrente il permesso di procedere al
frazionamento della particella in oggetto.
Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 7, 58,
59, 60, 80 cpv.1,88 LDFR; 13 cpv. 2 LALDFR; 75 cpv. 1 e 5, 101 LRPT; 3, 18, 28,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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