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Numero d'incarto:
52.1995.584
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00584
DP 320/95
cm
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 dicembre 1995 di
contro
la
decisione 13 dicembre 1995 (no. 6732) con la quale il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 19 settembre 1994
del Dipartimento del territorio che pronuncia la radiazione della loro ditta
dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 2
febbraio 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto a __________,
contitolare della ditta __________, una multa di fr. 2'000.- per non aver
presentato entro il termine di legge (primo trimestre dell'anno), prorogato al
30 aprile 1993, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi
AVS/AI/IPG, degli altri oneri sociali previsti dai contratti collettivi di
lavoro, dei contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, relativi
all'esercizio 1992, come d'obbligo per ogni ditta iscritta all'albo delle
imprese di costruzione (art. 3 RLEPIC);
che la ditta in rassegna
era già stata oggetto di un ammonimento e di un'analoga procedura
contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 1'000.- , per non aver presentato
la documentazione concernente il pagamento dei contributi di legge relativi all'anno
1991;
che con risoluzione 19
settembre 1994 l'autorità dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993
la ditta __________ non era stata in grado di presentare in modo completo la
richiesta documentazione, ha pronunciato la radiazione della stessa dall'albo
delle imprese in applicazione dell'art. 10 lett. c) LEPIC;
che tale risoluzione,
confermata dal Consiglio di Stato, é stata annullata dal Tribunale cantonale
amministrativo in data 28 agosto 1995, in quanto la radiazione non era stata
preceduta dall'invio di una comminatoria e non essendo stato accertato l'ammontare
dei contributi arretrati;
che pertanto lo scrivente Tribunale ha rinviato gli atti
all'esecutivo cantonale per una nuova decisione;
che con scritto 31 ottobre
1995 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha invitato i ricorrenti a
trasmettere, entro il termine di 20 giorni, i conteggi definitivi aggiornati a
fine 1994 comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di cui all'art. 3
RLEIPC, con la comminatoria della radiazione della ditta dall'albo delle
imprese in caso di mancato ossequio del termine;
che con decisione 13
dicembre 1995 il Consiglio di Stato, ritenuto come dalla documentazione
inoltrata emergessero i seguenti crediti:
-
INSAI di fr. 29'969,10 per il 1994;
-
Ufficio delle imposte alla fonte di fr. 7'418,70 per il
1994,
-
Cassa
malati svizzera per le industrie dell'edilizia e del legno di fr. 53'893,15 per
il 1994,
-
AVS/AI/IPG di fr. 53'703,05 per il 1994,
-
di fr. 121'721,05 per gli anni 1993 e 1994,
e considerato il restante credito dell'AVS/AI/IPG di fr.
35'000.- per il 1993, di fr. 19'000.- per il 1992 e di fr. 6'000.- per il 1991,
statuendo nuovamente sul gravame 27 settembre 1994 dei
__________ ha confermato la risoluzione 19 settembre 1994 del Dipartimento del
territorio di radiare la ditta dall'albo delle imprese;
che contro la premessa
risoluzione i __________ hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, evidenziando le gravose ripercussioni economiche che una
siffatta misura trarrebbe seco per la loro impresa e chiedendo la concessione
di un'ultima proroga per presentare la documentazione mancante;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio,
quest'ultimo riconfermandosi nelle osservazioni precedentemente presentate
davanti all'autorità di prima istanza;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca
una serie di obblighi cui devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle
imprese: fra questi figura il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG alle istituzioni
sociali previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché i contributi INSAI
e le trattenute d'imposta alla fonte (art. 4 lett. e, f LEPIC);
che il mancato rispetto di
detti obblighi comporta, a dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione
di misure disciplinari quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e la
radiazione dall'albo (art. 4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono
pronunciate dal Dipartimento su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei
provvedimenti disciplinari previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo
configura la misura più grave: l'impresa colpita infatti non é più abilitata ad
eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv. 1 LEPIC e contrario), fatta eccezione
per i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici (art. 8 cpv. 2
LEPIC);
che considerate le gravose
conseguenze risultanti dall'adozione di tale misura, la stessa deve essere
preceduta dall'invio di una comminatoria,
che dalla documentazione
prodotta emerge che i ricorrenti hanno disatteso in modo grave l'obbligo di cui
sopra: omettendo di versare contributi per un totale di fr. 301'705,05 per gli
anni 1993 e 1994;
che i ricorrenti sono
recidivi in quanto in passato sono stati oggetto di un ammonimento e di due
procedure contravvenzionali aventi quali oggetto infrazioni all'art. 4 LEPIC;
che in tali circostanze,
sussistendo un rapporto adeguato, coerente ed equamente commisurato tra la
sanzione irrogata e la gravità dell'infrazione commessa, la misura della
radiazione regge alle critiche dei ricorrenti;
che pertanto la decisione
dipartimentale, immune da violazioni di diritto, deve essere confermata e il
ricorso deve essere respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese di fr. 300.- (trecento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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