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Numero d'incarto:
52.1996.168
Data decisione, Autorità:
08.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00168
Lugano
8 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 agosto 1996 di
contro
la
decisione 23 luglio 1996 (n. 3/1996) del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di esporre
un pannello pubblicitario sulla facciata di uno stabile in via __________ a
__________;
viste
le osservazioni 12 agosto 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio
permessi e passaporti:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 gennaio 1996 la
ricorrente __________ ha inoltrato un'istanza volta ad ottenere il permesso di
esporre sulla facciata nord dello stabile in via __________ a __________ un
pannello elettronico modulare dotato di uno schermo luminoso (display) Modular
System MSE4TC, di m 2,96 X 1,85, per inserzioni pubblicitarie di vario genere.
B. All'accoglimento della
predetta richiesta si è opposto il municipio di __________, sia per motivi di
estetica che per motivi di sicurezza stradale. Secondo l'esecutivo di __________
infatti l'esposizione del previsto pannello pubblicitario sarebbe in contrasto
con le disposizioni comunali in materia di estetica degli edifici e avrebbe in
prossimità di un incrocio e di un passaggio pedonale.
Preavviso negativo è stato espresso pure dalla Commissione
bellezze naturali per ragioni meramente architettoniche, mentre che dal canto
suo la Polizia cantonale si è espressa favorevolmente alla posa dell'insegna,
ritenendo che nella zona la visibilità è buona e non si crea nessun pericolo
concreto.
C. Con decisione 23 luglio
1996, il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - ha
risolto di respingere l'istanza della __________.
Il Dipartimento, appurato che l'insegna pubblicitaria
verrebbe installata sulla facciata dello stabile rivolta su via __________, richiamati
i preavvisi negativi del municipio di __________ e della commissione per la
protezione delle bellezze naturali, ha motivato la propria decisione,
affermando in sostanza che la legislazione federale in materia di pubblicità
stradale proibisce la posa di insegne luminose come quella in oggetto; inoltre,
vista la presenza nelle vicinanze di un'intersezione e di un passaggio pedonale,
l'installazione di un'insegna pubblicitaria sulla facciata nord dell'edificio di
via __________ a __________ creerebbe in ogni caso dei problemi alla sicurezza
stradale.
D. Contro il predetto giudizio
dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Deduce in sostanza che:
-
la Polizia cantonale ha dato il proprio preavviso
favorevole alla posa dell'insegna in questione;
-
nel caso in esame i problemi legati alla sicurezza del
traffico non sono certo diversi da quelli esistenti in via __________ a
__________, laddove esiste ed è funzionante da tempo un pannello elettronico
pubblicitario del tutto simile a quello per il quale è stata domandata
l'autorizzazione.
La ricorrente si è dichiarata disponibile a discutere con il
Municipio di __________ e con la Commissione per la protezione delle bellezze naturali
e del paesaggio al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare le
diverse esigenze. Chiede a tale proposito che venga indetta un'udienza con
tutte le parti interessate per poter trovare una soluzione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle istituzioni, adducendo una serie di
argomentazioni che verranno, se del caso, riprese in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 17 Lins.
La legittimazione attiva della ricorrente discende dall'art.
43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti o che sia indetta un'udienza (art. 18 PAmm).
- La pubblicità stradale è
regolata dagli art. 95 e segg. OSS nonché dalla legislazione cantonale in
materia (Lins e Rins).
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e 2 è considerata pubblicità stradale
ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo
da essere percepiti dai conducenti e aventi per scopo quello di fare della
pubblicità sotto qualsiasi forma (ad es. mediante scritte, forme colore, luce,
suono).
L'art. 96 vieta la pubblicità stradale che potrebbe
compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali e
demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi
colori. In particolare è vietata la pubblicità stradale che abbaglia, lampeggia
o produce effetti di luce variabili (art. 96 cpv. 1 lett. f) OSS).
Giusta l'art. 2 Lins, la posa di insegne permanenti è
soggetta ad autorizzazione delle autorità cantonali. Inoltre, le insegne permanenti
o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle
bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione
stradale, all'ordine pubblico ed alla morale (art. 4 Lins).
- Come si è accennato in
narrativa, la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata nord
dello stabile situato al no. __________ di via __________ a __________ è
costituita da un pannello elettronico modulare (display) di all'incirca 5,4 mq
di superficie, gestito da un computer in grado riprodurre scritte e disegni luminosi,
fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura.
Nella misura in cui è destinato alla diffusione di messaggi
pubblicitari, il citato impianto è senz'altro da considerare come una
pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 e segg. OSS.
Ora, secondo la dottrina più autorevole in materia, sotto la
nozione di pubblicità che "lampeggia o produce effetti di luce variabili",
di cui all'art. 96 cpv. 1 lett. f) OSS, ricadono anche le insegne con scritte
luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Küng,
Strassenreklamen im Verkehrs- und Baurecht, pag. 70, no. 8.3), come quella
prevista dalla ricorrente. Visto il chiaro ed esplicito divieto sancito dalla
predetta norma per questo particolare genere di insegne pubblicitarie, ne consegue
che a giusto titolo il Dipartimento ha negato alla ricorrente l'autorizzazione
a suo tempo richiesta.
-
Abbondanzialmente va detto
che, indipendentemente dalle ragioni esposte al precedente considerando, la
posa del controverso pannello pubblicitario andrebbe in ogni caso negata in
virtù dei principi generali sanciti dai combinati art. 6 LCS e 96 cpv. 1 OSS.
Non vi è infatti chi non veda come un simile impianto pubblicitario, destinato
a richiamare l'attenzione dei conducenti che percorro via __________, sia atto
a distrarli dalla guida in modo da costituire una fonte di pericolo tutt'altro
che irrilevante per la sicurezza del traffico e dei pedoni.
-
La ricorrente lamenta una
disparità di trattamento, dato che a __________, in via __________, esiste da
tempo un'insegna elettronica simile a quella per cui le è stata negata
l'autorizzazione.
Tale censura è infondata e come tale non può essere accolta.
Di principio infatti, la parità di trattamento
nell'illegalità non è tutelata (cfr. J.P. Müller, Die Grundrechte der
schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224). Ciò significa che
una precedente violazione della legge o una sua applicazione scorretta non
attribuiscono di regola un diritto allo stesso trattamento non conforme alla
legge: nessuno può quindi prevalersi del fatto che la legge sia stata altre
volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio.
Il principio della legalità dell'amministrazione è dunque
prevalente (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, no. 121).
Pertanto, il semplice fatto che in passato il Dipartimento,
applicando verosimilmente in modo errato le disposizioni legali vigenti, abbia
rilasciato una singola autorizzazione in contrasto con quanto disposto
dall'art. 96 cpv. 1 lett. f) OSS non basta ancora a giustificare l'accoglimento
dell'istanza presentata dalla ricorrente.
- Non potendosi ravvisare
nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso va respinto e
la risoluzione impugnata confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della
ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6LCS; 95 cpv. 1 e 2, 96 cpv. 1 OSS; 2, 4, 17 Lins; 18, 28 43, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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