AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.173
Data decisione, Autorità:
21.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00173
Lugano
21 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 agosto 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 22 luglio 1996 (n. 3780) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 giugno
1995 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
gli ha revocato la licenza di condurre;
viste la risposta 13 agosto 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 maggio 1995, attorno
alle ore 01.20, il ricorrente __________ circolava alla guida dell'autovettura
__________, targata TI __________, sulla strada cantonale della __________ in
direzione di __________, con l'intento di raggiungere il proprio domicilio di
__________.
Giunto in territorio di __________, l'insorgente è stato
fermato per un normale controllo della circolazione da una pattuglia della
Polizia cantonale, che lo ha sottoposto a prova etanografica.
Visto l'esito positivo di tale prova, il ricorrente è stato
condotto all'Ospedale __________ per l'esame del sangue, dal quale è risultato
un tasso di alcolemia compreso tra 2,47 e 2,95 gr. per mille.
B. La Sezione della
circolazione, con decisione 14 giugno 1995, ha risolto di revocare a __________
la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 5 mesi.
Con decreto d'accusa 27 novembre 1995, il Procuratore pubblico
gli ha inflitto la pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni oltre alla multa di fr. 1'800.-- per il reato di
circolazione in stato di ebrietà, avendo egli condotto nelle circostanze di
luogo e di tempo sopra descritte l'autovettura __________ TI __________ in
stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2,47 - max. 2,95 grammi per mille).
C. Con ricorso 26 giugno 1995,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo, in via
principale, l'annullamento della predetta decisione emanata dalla Sezione della
circolazione e, in via subordinata, la riduzione del periodo di revoca con la
facoltà di scegliere il momento e le modalità con le quali eseguire il provvedimento.
Con decisione 14 luglio 1995, il Presidente del Consiglio di
Stato ha accolto la domanda cautelare formulata dall'insorgente, conferendo
effetto sospensivo al ricorso.
D. Con giudizio 22 luglio 1996,
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da __________.
Il Governo, appurato come attualmente la legislazione
cantonale sia rispettosa dei principi procedurali sanciti dall'art. 6 CEDU, ha ritenuto
corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze del caso il periodo di
revoca pronunciato dalla sezione della circolazione, escludendo, tra l'altro,
che il ricorrente, titolare di uno studio d'architettura a __________,
necessiti della licenza di condurre per conseguire il proprio reddito
professionale.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo nuovamente, in via principale, l'annullamento della decisione
querelata e, in via subordinata, la riduzione del periodo di revoca a due mesi
e mezzo con la facoltà di scegliere liberamente le modalità e i tempi in cui
scontare il provvedimento. Chiede pure che gli siano assegnati fr. 500.-- a
titolo di ripetibili di prima istanza e, in via cautelare, che al ricorso sia
conferito effetto sospensivo.
Secondo il ricorrente, l'azione per la revoca della licenza
di condurre sarebbe ampiamente prescritta, dovendosi qui applicare le
disposizioni di cui agli art. 70 e segg. CPS. Il Tribunale cantonale
amministrativo non ossequierebbe d'altro canto i requisiti posti dall'art. 6
CEDU, non disponendo per legge di pieno potere cognitivo su tutte le questioni
di fatto e di diritto. Sostiene inoltre che prevedendo una sola istanza
giudiziaria indipendente l'ordinamento giudiziario cantonale non risponde alle
esigenze minime poste dalla predetta norma convenzionale.
Eccepisce la carenza di motivazione della decisione della
sezione della circolazione e postula in ogni caso una congrua riduzione del
periodo di revoca, in considerazione del fatto che la licenza di condurre gli
occorre per motivi professionali; che non ha precedenti specifici per guida in
stato di ebrietà e che dopo i fatti in questione ha sempre mantenuto un
comportamento esemplare.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato con argomenti che saranno, se del caso, ripresi
qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente direttamente toccato
dal provvedimento impugnato è pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio l'impugnativa
può essere decisa sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle
prove notificate dall'insorgente (sopralluogo e richiamo del certificato di
domicilio), del tutto inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
della fattispecie vanno chiarite alcune questioni di natura procedurale
sollevate dal ricorrente.
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad
un equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale
indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di chiarire
che, pur rivestendo secondo il diritto svizzero la qualifica di un
provvedimento amministrativo, la revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento è una decisione sulla fondatezza di un accusa penale ai sensi
dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, visto che la stessa viene pronunciata anche per scopi
repressivi, tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa, delle colpe
del conducente nonché della sua eventuale recidività (DTF 121 II 26, consid.
3b).
2.2. Le garanzie stabilite dall'art. 6 cpv. 1 CEDU sono
rispettate soltanto se il Tribunale chiamato ad esprimersi sulla fondatezza o
meno di un'accusa penale possiede pieno potere cognitivo tanto sulle questioni
di fatto, quanto su quelle di diritto. L'autorità giudiziaria deve quindi
potersi pronunciare liberamente anche sulla commisurazione della pena (RDAT
1995 II no. 19, pagg. 53-53 e giurisprudenza ivi menzionata; R. Herzog, Art. 6
EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die
Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des
Straf- und des Administratifmassnahmerechts im Strassenverkher).
Ora, in base alla PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo
esamina liberamente i fatti (art. 62 PAmm), mentre che per ciò che concerne il
diritto si limita ad esaminare l'errata o la mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giudico erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere, nonché la
violazione di norme essenziali di procedura (art. 61 cpv. 2 PAmm).
Limitatamente alle questioni di apprezzamento, il potere di cognizione del
Tribunale cantonale amministrativo, altrimenti pieno, è quindi limitato all'arbitrio.
Da questo particolare profilo, non risponde pertanto compiutamente alle
esigenze poste dall'art. 6 CEDU.
Tali esigenze sono rispettate soltanto nell'ambito dei procedimenti
disciplinari, ove il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente
tutte le questioni di fatto e di diritto, rivedendo liberamente anche
l'apprezzamento esercitato dall'istanza inferiore (art. 70 PAmm).
2.3. Va tuttavia rilevato che la CEDU, pur essendo una convenzione
di diritto pubblico internazionale, ha valenza di diritto federale interno (Y.
Hangartner, Die Bindung von Verwaltungs- und Justizbehörde an die EMRK, in: AJP
2/1995, 131 e segg.). In virtù della supremazia del diritto pubblico
internazionale sulle leggi interne (DTF 106 Ib 402, consid. 5a) e della forza
derogatoria del diritto federale (art 2 cpv. 2 disp. trans. Cost.), la CEDU è
preminente rispetto al diritto cantonale, ivi compreso il diritto
costituzionale cantonale (A. Haefliger, Die Europäische Menschenrechtkonvention
und die Schweiz, pag. 33).
Secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 6 CEDU è inoltre
norma direttamente applicabile (self-executing) al concreto procedimento in
corso (DTF 114 Ia 54; 111 Ia 243; R Herzog, op. cit., pag. 408 e dottrina
citata alla nota no. 11).
Il Tribunale federale ha quindi avuto modo di stabilire che
le garanzie deducibili dall'art. 6 CEDU vanno direttamente applicate al caso
concreto mediante una interpretazione del diritto positivo vigente conforme
alla Convenzione, oppure mediante l'emanazione di norme transitorie per
ordinanza oppure, nel caso che manchi la competenza di una istanza giudiziaria,
mediante designazione di un tribunale nel caso concreto (DTF 120 Ia, 215). Si
tratta naturalmente di misure provvisorie, in attesa che il legislatore emani
nuove disposizioni procedurali conformi alla Convenzione (DTF 121 Ia 216).
2.4. Al fine di rispettare compiutamente le esigenze poste dall'art.
6 CEDU in ordine all'estensione del potere di cognizione, il Tribunale
cantonale amministrativo si scosta pertanto dalla limitazione del controllo
dell'apprezzamento posta dall'art. 61 cpv. 2 PAmm ed esamina liberamente, con
potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare
(art. 70 PAmm), tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Esso rivede quindi senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della
sanzione (STA 26.9.96 in re Canonica).
La censura relativa all'asserita insufficiente cognizione di
questo tribunale va di conseguenza respinta.
2.5. Da ultimo va ancora rilevato che, secondo dottrina e
giurisprudenza, gli stati firmatari della Convenzione non sono tenuti a
soddisfare le garanzie procedurali deducibili dall'art. 6 CEDU già a livello di
prima istanza: è infatti generalmente riconosciuto che la predetta norma è
rispettata allorquando sussiste la possibilità di adire mediante ricorso un
tribunale in grado di operare un controllo sul contenuto delle decisioni rese
dalle autorità amministrative di prima istanza. (A. Kley-Struller, Der richterliche
Rechtschutz gegen die öffentliche Verwaltung, pag. 106 e giurisprudenza ivi
citata).
Da questo punto di vista dunque la procedura prevista nel cantone
Ticino non presta il fianco a nessun genere di critica.
- Il ricorrente ravvisa una
violazione del diritto di essere sentito nel fatto che la Sezione della
circolazione nella decisione di revoca ha omesso di prendere posizione sulle
osservazioni da lui inoltrate in precedenza.
Giusta l'art. 35 cpv. 2 OAC, la decisione di revoca e l'ammonimento
devono essere notificati per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei
motivi. L'atto deve contenere una breve analisi delle obiezioni essenziali
mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico.
Nel caso in esame, la decisione 14 giugno 1995 è sicuramente
sufficientemente motivata. Essa fa riferimento con precisione ai fatti avvenuti
il 16 maggio 1995 in territorio di __________, cita correttamente le norme
violate nell'occasione dall'insorgente e giustifica l'adozione del
provvedimento amministrativo in oggetto con il grave stato di ubriachezza
riscontrato in quest'ultimo al momento del fermo. Inoltre la decisione della
sezione della circolazione indica correttamente i rimedi di diritto a
disposizione del suo destinatario.
Qualche dubbio può semmai sussistere sul fatto che l'autorità
amministrativa di prime cure abbia effettivamente preso posizione in modo
sufficientemente esaustivo sulle, peraltro assai stringate, osservazioni
presentate dal ricorrente il 7 giugno 1995.
La questione può comunque rimanere aperta, poichè un'eventuale
lesione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sanata dalla possibilità
che l'insorgente ha avuto di far valere le sue ragioni davanti ad istanze di
ricorso dotate di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg. consid. 4b e rinvii;
RDAT 1982 No. 30 pag. 68 consid. 2b): ciò che è senz'altro il caso sia per il
Consiglio di Stato (art. 56 PAmm) che per il Tribunale amministrativo (cfr.
consid. 2.4).
Anche questa censura deve pertanto essere disattesa.
- Il ricorrente eccepisce la
prescrizione dell'azione di revoca della licenza di condurre contro di lui
promossa. Sostiene che il provvedimento amministrativo in oggetto è di natura
prettamente penale e che quindi valgono per analogia i termini di prescrizione
del CPS; segnatamente quelli stabiliti dall'art. 109 CPS di un anno per
l'azione penale e di due anni per l'esecuzione della pena. Ne deduce che
l'azione nei suoi confronti sarebbe prescritta, visto che tra l'ultimo atto
compiuto dal Presidente del Consiglio di Stato (concessione dell'effetto
sospensivo) e la sentenza qui dedotta in giudizio è trascorso più di un anno,
senza che in questo lasso di tempo siano intervenuti eventi suscettibili di
interrompere il decorso dei termini.
L'eccezione è infondata e come tale va respinta.
Il Tribunale federale ha a più riprese definito la revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento come una misura amministrativa
avente carattere preventivo ed educativo (DTF 116 Ib 146 consid. 2, 104 Ib 95,
102 Ib 59, 96 I 772) ed ha pertanto escluso esplicitamente che un simile
provvedimento sottostia al termine di prescrizione, applicato in via analogica,
previsto per l'azione penale in materia di contravvenzioni (DTF 108 Ib 254 e
segg.). Recentemente, l'alta Corte federale ha tuttavia ammesso che, il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
presenta numerose e sostanziali analogie con le sanzioni previste dal diritto
penale: infatti con la revoca vengono pure perseguiti fini repressivi, che incidono
in modo piuttosto importante sulla posizione dell'interessato (DTF 121 II 26,
consid. 3b). In quest'ordine di idee, il Tribunale federale, nel giudicare
cause concernenti per l'appunto la revoca della licenza, ha pertanto applicato
per analogia alcuni principi generali dedotti dal CPS, e segnatamente quelli
della lex mitior e del concorso di reati giusta l'art. 68 CPS (DTF 121 II 25,
consid. 3a e giurisprudenza ivi menzionata). Tuttavia nella recente DTF 122 II
180 e segg., l'alta Corte federale ha nuovamente ribadito che ai provvedimenti
di revoca della licenza di condurre non tornano applicabili i termini di
prescrizione previsti dal diritto penale: dell'eventuale lungo tempo trascorso
dai fatti determinanti si deve tenere conto unicamente nella commisurazione del
periodo di revoca, in ossequio al principio di proporzionalità.
Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche nel caso in
cui si volesse far capo alle disposizioni previste dagli art. 70 e segg. CPS,
l'azione di revoca promossa nei confronti del ricorrente non sarebbe comunque
affatto prescritta. Il predetto provvedimento amministrativo è in effetti stato
pronunciato per il fatto che __________ è stato colto a circolare in stato di
ebrietà, ovvero per un reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS, che comporta
quale pena edittale la detenzione o la multa. Si tratta quindi di un delitto ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP e non di una contravvenzione come pretende il
ricorrente.
All'azione di revoca e dell'esecuzione del provvedimento sarebbero
quindi applicabile per analogia il termine quinquennale di prescrizione
previsto dall'art. 73 cpv. 1 CP e non quelli invocati dall'insorgente. L'azione
per la revoca della licenza di condurre promossa contro l'insorgente non
sarebbe pertanto prescritta.
- Chi è in stato di ebrietà o
di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un
veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il
tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo
tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di
sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è
considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico
di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di
alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata
al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b)
LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro
la sicurezza della circolazione.(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC)
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato
di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un
periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS).
Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della
circolazione stradale cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di
alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo
motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di
revoca lo stato di ubriachezza del trasgressore (R. Schaffahauser, op. cit.,
Vol. III, no. 2458).
- Dagli atti emerge che al
momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in
stato di ebrietà, avendo egli nel sangue una concentrazione di alcol valutata
tra un minimo di 2,47 e un massimo di 2,95 gr. per mille. Tale accertamento è
rimasto incontestato da parte dell'insorgente, il quale, come si è detto, sulla
base di tali risultanze è stato condannato in sede penale, con decreto d'accusa
del 27 novembre 1995, cresciuto in giudicato.
Si tratta, a non averne dubbio, di un caso di grave
ubriachezza al volante.
Ora, già sulla base di queste emergenze, si deve ammettere
che la durata del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della
circolazione, ed in seguito confermato dal Consiglio di stato, è del tutto
adeguata alle circostanze del caso e rispettosa del principio di
proporzionalità.
L'elevato grado di ubriachezza riscontrato nell'insorgente al
momento del fermo impone già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo
legale di due mesi, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale
prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le
circostanze.
Si deve inoltre considerare che il ricorrente, pur non essendo
recidivo specifico per guida in stato di ebrietà, è stato oggetto in passato di
quattro procedimenti amministrativi per superamento dei limiti di velocità. La
sua reputazione quale conducente di autoveicoli non è dunque esemplare.
Invano allega il ricorrente di aver assolutamente bisogno
della licenza di condurre per motivi professionali e per spostarsi da
__________ dove è domiciliato a __________ dove ha sede il suo studio di
architettura.
Nella fattispecie in esame tale necessità è ben lungi dall'essere,
per l'insorgente, assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Non è
certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di
conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come
potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare
quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca
della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa
misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori
infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono
comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente,
facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico
oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg.,
consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29
ottobre 1993 in re D.S.).
- Riguardo al periodo in cui
scontare la revoca, giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato che le norme
legali non concedono alcun diritto al conducente di veder soddisfatte le
proprie richieste in merito alla fissazione del periodo che più gli fa comodo.
Nei casi di ebrietà al voltante il periodo di revoca inizia di regola con il
sequestro sul posto della licenza da parte degli organi di polizia (art. 38
cpv. 1 lett. a) OAC.
Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a
simili desideri del ricorrente.
- A torto lamenta infine il
ricorrente la mancata assegnazione di ripetibili da parte del Consiglio di
Stato, allegando che il ricorso al momento in cui è stato ad esso inoltrato
sarebbe stato da accogliere per l'assenza a livello cantonale di un'istanza giudiziaria
competente ad esaminare le decisioni della Sezione della circolazione in materia
di revoca della licenza di condurre.
La soluzione adottata dal Consiglio di Stato di mandare
esente l'insorgente da spese e tasse di giustizia e di non assegnargli alcun
indennizzo a titolo di ripetibili appare sostanzialmente corretta ed equa.
Essa tiene infatti giusto conto della soccombenza del
ricorrente rispetto alle sue domande di giudizio e del fatto che l'autorità ha
dovuto sospendere l'evasione del gravame per permettere al legislatore
cantonale di adottare quelle modifiche legislative urgenti che permettessero di
instaurare anche nel Canton Ticino un procedura conforme ai dettami della CEDU,
per meglio tutelare le parti coinvolte in procedimenti amministrativi di revoca
della licenza di condurre per motivi disciplinari.
Anche su tale questione l'impugnativa va dunque respinta.
- Tassa di giustizia e spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art.: 2 cpv. 2 disp. trans. Cost; 6 CEDU; 9 cpv. 2, 70, 72 cpv. 2, 73 cpv.
1 CP; 16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. b), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv.
2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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