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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.205
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00205
Lugano
29 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 settembre 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 28 agosto 1996 (n. 4262) del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso presentato dall'insorgente avverso la decisione 7 giugno 1996 con cui
il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- per
violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 ottobre 1991 il
municipio di __________ ha rilasciato alla __________ una licenza edilizia per
costruire tre case monofamiliari a schiera (A,B,C) nella zona residenziale
estensiva del PR comunale (zona R 3a; part. n. __________ RFD).
La casa C, stando al progetto, avrebbe dovuto disporre di un
“locale tank”, situato a pianterreno, ma separato dal resto dell’abitazione ed
accessibile unicamente dall’esterno.
In sede di esecuzione dei lavori la __________ ha apportato alcune
modifiche al progetto approvato, istallando fra l’altro il serbatoio della
nafta nel retro dell’autorimessa.
Il 22 marzo 1994 la promotrice ha quindi inoltrato al
municipio di __________ una domanda di variante in sanatoria, che prevedeva di
trasformare il “locale tank” in un locale deposito, separato del resto
dell’abitazione ed accessibile soltanto dall'esterno attraverso una porta-finestra
vetrata.
L’11 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta senza particolari condizioni, ma ricordando all'istante che
la costruzione raggiungeva l'indice di sfruttamento massimo consentito.
B. Il 19 maggio 1995 l'autorità
comunale ha constatato che la parete divisoria tra il locale deposito e il
soggiorno non era stata realizzata in muratura, bensì con un leggero pannello
in Novopan intonacato e tinteggiato a regola d'arte.
Il 28 luglio 1995, la stessa autorità ha accertato che il
pannello era stato rimosso in modo da aggregare il locale deposito al resto
dell’abitazione.
C. Il 25 agosto 1995 il
municipio di Stabio ha quindi promosso una procedura contravvenzionale nei
confronti della __________, contestandole l'esecuzione di lavori non conformi
alla licenza edilizia rilasciatale in data 11 maggio 1994.
Il 29 novembre 1995 lo stesso municipio ha inoltre intimato a
__________ un rapporto di contravvenzione con cui gli ha rimproverato di aver
cambiato abusivamente la destinazione del locale deposito e di averlo collegato
al resto dell’abitazione.
D. Il prevenuto si è difeso
allegando che il collegamento era stato realizzato dai coniugi __________, che
avevano comperato la casa d’abitazione.
Preso atto delle giustificazioni inoltrate, il 7 giugno 1996
il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'000.--
per aver reso abitabile il locale deposito collegandolo abusivamente al resto
dell’abitazione.
E. Con decisione 28 agosto 1996
il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo il ricorso contro di
essa inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'insorgente avrebbe
dovuto rendersi conto che rifinendo accuratamente il locale deposito e
collegandolo al restrostante soggiorno l’avrebbe reso abitabile e quindi
computabile nell’indice di sfruttamento, già esaurito dal resto della costruzione.
G. Contro il predetto giudizio
il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione.
Eccepita la legittimità formale della multa inflittagli,
l’insorgente rileva di aver appositamente rinunciato a collegare direttamente
il soggiorno al locale deposito proprio per sottolineare come quest'ultimo non
fosse abitabile. Sostiene poi di aver separato i locali in questione con un
pannello in __________ anziché in muratura soltanto per facilitare
l’integrazione del locale deposito al resto dell’abitazione in caso di futura densificazione
dell'indice di sfruttamento.
H. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________
con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente a dolersi del giudizio impugnato è pacifica (art. 21 cpv.
2 LE).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti,
senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall’insorgente
(testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.
-
Infondate sono le eccezioni
che il ricorrente solleva in merito alla regolarità della procedura contravvenzionale
avviata nei suoi confronti. Il rapporto notificatogli il 29 novembre 1995
indicava chiaramente il fatto contravvenzionale addebitatogli. Poco importa che
richiamasse la decisione 10 luglio 1995 con cui il municipio aveva risolto di
procedere penalmente nei confronti della __________. Il rapporto in questione
non lasciava comunque spazio a dubbi di sorta circa l’intenzione dell’autorità
comunale di perseguire penalmente anche il ricorrente. Tanto meno l’ha menomato
nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.
-
3.1. Giusta l’art. 46 LE,
le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti
comunali sono punite dal municipio con multe d’importo variabile a seconda
della gravità dell’infrazione e della colpa del trasgressore.
3.2. In concreto, l'autorità comunale rimprovera
all’insorgente di aver cambiato abusivamente la destinazione del locale
deposito, rendendolo abitabile mediante accurate rifiniture ed attraverso un
collegamento con il resto dell’abitazione. Secondo il municipio la
trasformazione abusiva avrebbe determinato un inammissibile sorpasso
dell’indice di sfruttamento, già esaurito dal resto della costruzione.
Gli addebiti mossi all’insorgente sono infondati.
Che il locale in questione sia ora abitabile e quindi
computabile nella SUL è pacifico. Nemmeno l’insorgente lo nega. Altrettanto
incontestabile è il sorpasso dell’indice di sfruttamento.
Nessun rimprovero può tuttavia essere mosso al ricorrente per
aver rifinito accuratamente ed allacciato al riscaldamento tale vano. La
licenza edilizia non poneva alcuna limitazione al riguardo. Malgrado l’ampia porta-finestra
vetrata, che già da sola rendeva il locale idoneo all’uso abitativo, il
municipio ne ha autorizzato la realizzazione senza computo sulla SUL. Non
avendo l'autorità comunale posto condizioni di sorta in merito alla sistemazione
interna, ben poteva il ricorrente ritenersi abilitato rifinirlo come meglio gli
aggradava senza che per questo ne venisse cambiata la destinazione. In mancanza
di specifiche condizioni circa l’arredo interno del locale, nulla gli impediva
in particolare di concludere che per assicurarne l’esclusione dal computo della
SUL bastasse mantenerlo separato dal resto dell'abitazione.
Così stando le cose, il municipio non può pertanto pretendere
che la sistemazione interna del locale avrebbe dovuto essere diversa al fine di
assicurare l’esclusione del locale dal calcolo dell’indice di sfruttamento.
Nessun addebito può d’altro canto essere mosso al ricorrente
in relazione alla realizzazione di un collegamento diretto fra il locale ed il
soggiorno retrostante. Non è infatti provato che tale collegamento sia stato
realizzato dal ricorrente o dalla sua impresa. Al contrario, tutto induce a
credere che lo stesso sia stato praticato dagli acquirenti della costruzione.
Emerge infatti chiara dagli atti di causa la preoccupazione del ricorrente di
tenere quel locale separato dal resto dell’abitazione, proprio per evitare di
conglobarlo nel calcolo della SUL.
- Stante quanto precede, il
ricorso va quindi accolto, annullando la multa e la decisione del Consiglio di
Stato che la conferma siccome lesive del diritto.
Dato che il comune non è comparso in difesa di suoi interessi
specifici, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 46 LE; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è accolto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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