AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.215
Data decisione, Autorità:
11.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00215
Lugano
11 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 settembre 1996 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 settembre 1996 (no. 4670) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 luglio
1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
le ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 1. ottobre 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14 giugno 1996, attorno
alle ore 01.15, la __________ ircolava alla guida della vettura Opel, targata
TI __________, sulla strada cantonale che collega __________ ad __________, con
l'intenzione di raggiungere quest'ultima località.
Durante il tragitto la ricorrente è stata fermata per un
normale controllo della circolazione da una pattuglia della Polizia cantonale,
che l'ha sottoposta a prova etanografica.
Visto l'esito positivo di tale prova, la ricorrente è stata
condotta all'Ospedale __________ di __________ per l'esame del sangue dal quale
è risultato un tasso alcolemico compreso tra 1,47 e 1,73 gr. per mille.
B. In seguito a questi
avvenimenti, con decisione 25 luglio 1996 la Sezione della circolazione ha
risolto di revocare a __________ la licenza di condurre per un periodo di 15
mesi, condizionando alla presentazione di un preavviso favorevole del Servizio
Ticinese di Cura dell'Alcolismo (STCA) l'eventuale richiesta di riammissione
anticipata alla guida.
Inoltre, con decreto d'accusa 2 dicembre 1996, il Procuratore
pubblico le ha inflitto la pena di 25 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di fr.
1'200.-- per il reato di circolazione in stato di ebrietà, avendo ella condotto
nelle circostanze di luogo e di tempo sopra descritte il veicolo targato TI
__________ in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1,47 - max. 1,73 gr per
mille).
C. Con ricorso 13 agosto 1996,
__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
e postulando una riduzione del periodo di revoca della licenza.
In quella sede la ricorrente ha sostenuto che la misura pronunciata
nei suoi confronti è eccessivamente severa quanto alla durata.
Ha infatti affermato di avere a proprio carico un solo
precedente per guida in stato di leggerissima ebrietà e di non aver comunque
nell'occasione messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Ha inoltre
aggiunto che il tasso alcolico riscontrato nel sangue indica come il suo stato
di ebrietà non fosse grave.
Ha concluso asserendo di necessitare della licenza di
condurre per motivi professionali.
D. Con giudizio 11 settembre
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il suddetto gravame.
Il Governo ha ritenuto sostanzialmente proporzionata alle circostanze
del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti della
ricorrente, ritenuto in particolare che quest'ultima è recidiva ai sensi della
LCS, che il tasso alcolemico riscontrato era comunque piuttosto elevato e che
comunque in concreto non sussiste alcuna necessità professionale a far uso di
veicoli a motore.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo la riduzione del periodo di revoca a 12 mesi.
Riprende in sostanza le argomentazioni già sollevate davanti
al Consiglio di Stato precisando comunque che:
-
per un
tasso alcolemico di 1,47 gr. per mille si deve parlare di ubriachezza leggera;
-
la
precedente infrazione alla LCS risale al 1992 e da allora ha sempre mantenuto
un comportamento corretto alla guida di veicoli;
-
che
visto il suo impiego presso una società attiva nel campo immobiliare, necessita
di poter disporre di un autoveicolo per mostrare ai clienti gli immobili in vendita.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale,
il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa
penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re Canonica; STA 21.10.1996 in re Terzi).
- Chi è in stato di ebrietà o
di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un
veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il
tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo
tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di
sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è
considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico
di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di
alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata
al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b)
LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro
la sicurezza della circolazione (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrs-rechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato
di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un
periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento
deve essere di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di
revoca per guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un
tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).
- Controversa è in questa
sede unicamente la durata della revoca.
Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento
sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di
ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale,
tant'è che prevede per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio
della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di
recidiva (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della
circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia
presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si
giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il
grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi
giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa,
quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op.
cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).
- Dagli atti risulta che al
momento del fermo da parte degli agenti di polizia, la ricorrente circolava in
stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra
1,47 e 1,73 gr. per mille. Tale accertamento è rimasto incontestato da parte
della ricorrente la quale sulla base di tali risultanze è stata condannata in
sede penale con decreto d'accusa 2 dicembre 1996, cresciuto in giudicato.
Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza
piuttosto elevato, certamente non qualificabile come leggero.
Sempre dagli atti risulta che la ricorrente è recidiva ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, visto che all'incirca 3 anni e 10 mesi
prima dei fatti qui in discussione aveva concluso di scontare un periodo di
revoca di due mesi per guida in stato di ebrietà.
In complesso si può dunque affermare che __________ non è
persona che gode propriamente di buona fama quale conducente di autoveicoli.
Anche la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di
veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea
inidoneità alla guida. A più forte ragione deve essere cosciente di ciò chi,
come la ricorrente, è già stata colta al volante in stato di ebrietà e a causa
di questo ha subito delle conseguenze sia sul piano penale che su quello
amministrativo.
- Invano allega l'insorgente,
segretaria d'ufficio e traduttrice presso una società attiva in ambito
immobiliare, di aver assolutamente bisogno della licenza di condurre per motivi
professionali e per recarsi dal domicilio al posto di lavoro.
Nella fattispecie infatti tale necessità è ben lungi
dall'essere per __________ assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia.
Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare
quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca
della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di
questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori
infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono
comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente,
facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure
all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c;
STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre
1993 in re D.S.).
- Visto quanto precede si
deve dunque concludere che tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva,
dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo per
motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle
precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata
della revoca in 21 mesi la Sezione della circolazione non ha di certo violato
il principio di proporzionalità.
Per il che il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. d), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30
cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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