AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.233
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00233
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
risoluzione 3 ottobre 1996 (no. 5029) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 10 giugno 1996 dell'insorgente avverso la decisione 22 maggio 1996
con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza
edilizia per la sistemazione di una serie di baracche in legno ai mapp.
__________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
-
28 ottobre 1996 di __________;
-
30 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
7 novembre 1996 del municipio di
__________;
-
7 novembre 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con decisioni 1° ottobre
e 5 dicembre 1990 il DPC ed il municipio di __________ hanno rilasciato a
favore del dr. __________ l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza
edilizia per l'edificazione di una stalla ubicata a cavallo dei mapp.
__________ e __________ di __________, destinata ad ospitare capre, pecore,
asini sardegnoli, conigli e galline.
b) Avendo constatato che il ricorrente stava erigendo ai
mapp. __________ e __________ tutta una serie di fabbricati che non erano stati
indicati nei menzionati permessi, con decisione 10 luglio 1991 il municipio di
__________ gli ha ordinato di sospendere immediatamente i lavori e di
presentare una domanda di costruzione in variante. Con scritto 23 novembre 1992
il dr. __________ ha indi comunicato al municipio di rinunciare alla
costruzione della stalla oggetto di permesso. Il 21 giugno 1993 il predetto ha
invece inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in
sanatoria tendente all'approvazione di 6 costruzioni eseguite ai mapp.
__________ e __________: manufatti in legno, con tetto in eternit o coppi,
destinati a ricoverare capre, conigli, asini, cavalli, fieno ed attrezzi. Il 23
dicembre 1993 il dipartimento del territorio ha formulato opposizione al rilascio
della licenza edilizia, non ritenendo conforme con la destinazione della zona
agricola, ove sono ubicati i fondi, l'attività del tempo libero praticata dal
dr. Nussbaumer, richiamandosi inoltre agli art. 24 LPT e 71 seg. LALPT. Con
decisione 1° marzo 1994 il municipio di __________, sulla scorta della
menzionata opposizione, ha negato il rilascio della licenza edilizia. Con
risoluzione 6 settembre 1994 il Consiglio di Stato ha indi dichiarato irricevibile,
in quanto tardivo, il gravame inoltrato il 23 marzo 1994 dal dr. __________
avverso quella decisione municipale.
B. a) Dopo aver raccolto
l'avviso dipartimentale ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 RLE, con decisione 29
maggio 1995 il municipio di __________ ha ordinato al dr. __________ di
demolire le 6 costruzioni in legno oggetto del diniego della licenza edilizia e
di ripristinare la situazione preesistente entro e non oltre il 30 giugno 1995.
b) Con ricorso 12 giugno 1995 il dr. __________ ha impugnato
l'ordine di demolizione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di
annullarlo. Esso ha sostenuto che le costruzioni non abbisognavano di una
licenza edilizia, che erano conformi alla zona agricola e che in ogni caso
l'ordine di demolizione appariva sproporzionato.
c) Con giudizio 22 agosto 1995 il Governo ha respinto il
ricorso. Dopo aver ricordato che il diniego della licenza edilizia era cresciuto
in giudicato e non poteva pertanto essere rimesso in discussione, ha
considerato che l'ordine di demolizione non disattendesse il principio della proporzionalità.
d) Con impugnativa 11 settembre 1995 il dr. __________ si é
aggravato davanti a questo Tribunale avverso il giudicato governativo 22 agosto
1995, del quale ha chiesto l'annullamento insieme a quello della decisione
municipale 29 maggio 1995. Egli ha anzitutto informato il Tribunale che, a quel
momento, nei vari recinti facenti capo alle stallette o baracche erette ai
mapp. __________ e __________ dimoravano 3 asini, 2 ponys, 4 maiali, 5 caprette
tibetane e 2 pecore, ed inoltre, d'estate, 5 tacchini, 6/7 oche e circa 10
anatre mute. Il ricorrente ha indi eccepito l'assenza di competenza del
municipio ad ordinare la demolizione e la perenzione dell'ordine. Con
riferimento all'esame della proporzionalità della misura egli ha lamentato
invece il mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato
ed una insufficiente motivazione della decisione impugnata. Dopo avere
ricordato che le decisioni amministrative non beneficiavano dell'autorità
materiale della cosa giudicata, ha infine sostenuto che i manufatti in
discussione potevano beneficiare di un permesso edilizio.
e) Con sentenza 29 gennaio 1996 il Tribunale ha respinto
tutte le censure e, con ciò, l'impugnativa. Evadendo, da ultimo, la richiesta
dell'insorgente di nuovamente verificare se le costruzioni colpite
dall'avversato ordine di demolizione fossero conformi al diritto sostanziale
(ed in particolare alla destinazione della zona agricola), il Tribunale ha
avuto modo di considerare quanto segue:
"5. Il
ricorrente tenta, da ultimo, di rimettere in discussione la bontà del diniego
della licenza edilizia. Ora se, da un lato, se è ben vero che - come egli afferma
- una decisione amministrativa non beneficia della forza di cosa giudicata materiale
(DTF 121 II 95), d'altro canto è necessario ricordare che l'ordine di
demolizione non è volto a permettere al proprietario che ne è colpito di rimettere
di rimettere in discussione l'accertamento della violazione materiale che sta
alla base della misura stessa, rimediando con ciò - come sarebbe oltretutto
proprio il caso nella fattispecie - alla mancata tempestiva impugnazione del
diniego della licenza edilizia: siffatta creazione di una seconda protezione giuridica
contro il diniego della licenza, in una procedura ove del resto non vengono
esperite talune formalità procedurali essenziali tipiche di quella del permesso
di costruzione (tali ad esempio la pubblicazione della domanda e la sua
notifica ai proprietari confinanti), appare invece tanto inutile quanto suscettibile
di fondare delle contraddizioni (cfr. per tutti C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
N. 672 e numerosi rinvii). D'altra parte - e soprattutto - il riesame di atti
amministrativi negativi (tali, ad esempio, il diniego della licenza edilizia)
non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto
della domanda, viene sottoposta un'identica istanza (DTF 120 Ib 47 consid. 2b e
c; sentenza inedita del Tribunale federale del 13 marzo 1991 in re B., consid
2d). Anche questa censura deve dunque essere respinta."
C. a) Il 29 febbraio 1996 il
dr. __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di
costruzione, intitolata " sistemazione fabbricato a scopi
agricoli". Dagli atti annessi alla domanda risulta che l'istante
intendeva migliorare sotto l'aspetto edilizio ed estetico le baracche
insistenti ai mapp. __________ e __________, concentrandole in tre soli edifici
dalle pareti rivestite esternamente di tavole di abete tipo chalet e con tetto
in coppi. I manufatti presentavano le seguenti dimensioni: m 5,5 x 3,8 quello
contrassegnato con il n. 1, destinato ad ospitare pecore, capre e dispensa; m
7,9 x 4,05 quello indicato con il n. 2, volto a permettere il ricovero di maiali
ed asini; m 4,05 x 3,60 quello contrassegnato con il n. 3, predisposto per i
cavalli. Ad ogni stalla, pavimentata in legno-cemento, senza impianti per l'evacuazione
dello stallatico, veniva annesso un recinto, che si spingeva fino alla strada
comunale. Sui piani presentati risultava pure la seguente dicitura: "Il
presente progetto apporta tutte quelle modifiche estetiche e strutturali a
cambiamento della definizione "baracche" contenute nella
sentenza TRAM del 29.1.96. La presente può rientrare quale variante alla
licenza edilizia del 5 dicembre 1990". L'istante ha pure chiesto di differire
l'esecuzione dell'ordine di demolizione municipale 29 maggio 1995 fino al rilascio
del permesso di costruzione.
b) __________, proprietaria dei mapp. __________ e
__________, posti nelle vicinanze dei fondi edificandi, ha postulato il diniego
del permesso di costruzione con opposizione 17 aprile 1996. La predetta ha
eccepito una mancanza di chiarezza dei progetti, chiedendo di conseguenza che
l'istante fosse tenuto ad illustrare le misure igieniche che intendeva
adottare, così da poterne verificare la legittimità. Con opposizione 18 aprile
1996 __________, beneficiaria di un diritto di abitazione sul mapp. __________,
pure posto nelle adiacenze, si é limitata a chiedere che gli atti fossero
completati con i progetti della fossa per la raccolta dei liquami e le relative
canalizzazioni.
c) In data 26 aprile 1996 il dipartimento del territorio,
sezione pianificazione urbanistica, ha parimenti formulato opposizione al
rilascio della licenza edilizia, appoggiandosi al seguente preavviso della
sezione agricoltura:
"...
Stabili aziendali come stalle, fienili o silos sono
conformi alla zona agricola quando servono all'attività agricola e sono
necessari all'azienda. La loro grandezza deve essere giudicata oggettivamente,
in base ad una gestione agricola ragionevole e secondo le strutture aziendali
comuni nella regione (Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989, p.
157). Per essere conforme alla zona agricola una stalla deve inoltre essere al
servizio di un'azienda che dispone di un'adeguata base foraggiera e che pratica
un tipo di allevamento realmente legato al suolo, non tenendo gli animali
esclusivamente in stalla.
In primo luogo è dunque necessario che l'azienda disponga
di una superficie sufficientemente ampia ed idonea per la produzione del
foraggio per gli animali e che detto foraggio venga effettivamente prodotto su
questi terreni (vedi Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989, pp.
168-169).
Nel caso in esame si chiede la licenza edilizia per
trasformare le costruzioni ubicate ai mappali no. __________ e __________ di
__________, nelle quali trovano riparo vari animali allevati dal dr.
__________. Dopo la trasformazione, gli edifici comprenderebbero una stalla per
pecore di 9,5 m2, una dispensa di 3,8 m2, una stalla per capre di 7,6 m2, un
porcile di 11,2 m2, un secondo porcile di 11,2 m2, una stalla per asini di 10,2
m2 e un box per cavalli di 14,5 m2.
Sui piani figura la seguente indicazione: "Il presente
progetto apporta tutte quelle modifiche estetiche e strutturali a cambiamento
della destinazione "baracche" contenuta nella sentenza TRAM del 29.1.96.
La presente può rientrare quale variante alla licenza edilizia del 5 dicembre
1990".
Per gli edifici in questione è già stata richiesta la
licenza edilizia in sanatoria (incarto n. 3354), licenza rifiutata dal
municipio di __________ il 1. marzo 1994 sulla scorta dell'opposizione del
Dipartimento del territorio del 23 dicembre 1993. Il municipio di __________ ha
inoltre ordinato al dr. __________ di demolire le costruzioni che egli chiede
ora di trasformare, ordine che il 26 gennaio 1996, il Tribunale cantonale
amministrativo ha confermato, respingendo il ricorso del dr. __________.
La sezione dell'agricoltura ha già esaminato numerose volte
l'attività agricola del dr. __________ in occasione delle domande presentate da
quest'ultimo per la costruzione di pollai e stalle ai mappali n. __________,
__________, __________ e __________ di __________ (incarti n. 53718, 55656,
57858, 61938 e relativo ricorso n. 1519, 79732 e 3354).
Da tutti questi esami si evince che la superficie agricola
utile sulla quale può contare il dr. __________ è sufficiente unicamente per la
tenuta di qualche animale da cortile, attività per la quale sono già stati
autorizzati sufficienti spazi in passato (incarto. no. 55656, 57858 e 79732).
L'istante non possiede invece una superficie agricola utile sufficientemente
estesa e sicura per allevare cavalli, asini, pecore, capre, maiali, ecc. per
cui gli animali ricoverati sui mappali in questione costituiscono di fatto una
specie di zoo.
Da un punto di vista tecnico non vi sono quindi ragioni per
ritornare sulle decisioni già prese.
Contrariamente a quanto indicato sui piani, nella sentenza
del Tribunale cantonale amministrativo del 29 gennaio 1996 non vi sono inoltre
indicazioni che permettano di ritenere il progetto presentato conforme alla
zona agricola, ad ubicazione vincolata fuori dalla zona edificabile o una
variante all'autorizzazione cantonale a costruire n. 61938.
..."
d) Con decisione 22 maggio 1996 il municipio di __________, richiamandosi
all'avviso negativo del dipartimento del territorio, ha negato al dr.
__________ il rilascio della licenza edilizia.
D) Con ricorso 10 giugno 1996
il dr. __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione
municipale 22 maggio 1996. Il ricorrente ha contestato esclusivamente la
procedura adottata dal municipio, il quale - in violazione dell'art. 9 LE - non
gli ha notificato le opposizioni inoltrate da __________ e da __________, non
gli ha dato la possibilità di prendere posizione sulle stesse ed infine non ha
promosso un tentativo di conciliazione. Egli ha quindi chiesto di annullare la
decisione impugnata e di retrocedere gli atti al municipio affinché procedesse
come vuole l'art. 9 LE. L'insorgente ha di conseguenza espressamente affermato
di non voler muovere, poiché premature, contestazioni di diritto sostanziale
riferite al diniego del permesso.
b) Con risoluzione 3 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame. Esso ha considerato che l'omessa notificazione delle opposizioni
delle vicine veniva sanata davanti allo stesso, ove il ricorrente aveva potuto
prendere conoscenza di detti atti, annessi alla risposta del municipio, e se
del caso prendere posizione sulle contestazioni colà mosse contro i suoi
progetti. Il Governo ha inoltre considerato che l'esperimento di un tentativo
di conciliazione appariva inutile ed oltretutto superato dalla procedura di
ricorso. Il Consiglio di Stato si é infine pronunciato nel merito della
vertenza, confermando la legittimità del diniego del permesso di costruzione.
E. Con impugnativa 22 ottobre
1996 il dr. __________ si aggrava davanti a questo Tribunale avverso il
giudicato governativo 3 ottobre 1996. Egli ribadisce le censure sottoposte
all'esame del Consiglio di Stato, al quale rimprovera di non avergli intimato
le opposizioni delle vicine, estendendo inoltre le motivazioni al merito della
domanda di costruzione, per concludere alla legittimità dei progetti. Egli
chiede quindi in via principale di annullare la risoluzione governativa e di
ordinare al municipio di __________ di procedere come all'art. 9 LE; in via
subordinata di rilasciargli la sollecitata licenza edilizia.
Il municipio di Gravesano, il Consiglio di Stato e __________
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. __________ si é limitata a
confermare l'opposizione 18 aprile 1996.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 21 cpv. 1 della legge edilizia del 13 marzo 1991, in vigore dal 1°
gennaio 1993, in seguito abbreviata LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv.
1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente chiede in via
principale di annullare la risoluzione governativa e di ordinare al municipio
di __________ di procedere come all'art. 9 LE; in via subordinata di
rilasciargli la sollecitata licenza edilizia. Solo la prima domanda é tuttavia
ricevibile. In effetti la seconda domanda, che non appare per nulla subordinata
rispetto alla prima (ed anzi in netto contrasto), non é stata formulata nel
ricorso presentato al Consiglio di Stato, ove addirittura il ricorrente ha
espressamente dichiarato di rinunciare a formulare delle contestazioni di
merito contro il diniego del permesso di costruzione, poiché premature. Questa
seconda domanda, nuova, appare pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). Il
fatto che nel giudizio impugnato il Governo abbia comunque voluto confermare la
legittimità del diniego della licenza edilizia non muta questa conclusione.
-
3.1. A determinate
condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni.
Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una
costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame,
dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente
mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o
mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato
possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun
motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non é
però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre,
segnatamente, a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative
cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto.
Il riesame di atti amministrativi negativi - come ad esempio il diniego di una
licenza edilizia - non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo
dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per
tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178;
inoltre al consid. 5 della STA 29 gennaio 1996, riprodotto al consid. B di
questo giudizio, interessante le parti in causa).
3.2. La domanda di costruzione alla base della lite in esame
é del 29 febbraio 1996. Essa é pertanto di appena un mese posteriore alla
sentenza (29 gennaio 1996) con cui questo Tribunale aveva respinto a titolo
definitivo il ricorso del dr. __________ contro l'ordine di demolizione
impartitogli il 29 maggio 1995 da parte del municipio di __________ e relativo
alle 6 baracche in legno ove il ricorrente ospita svariate specie di animali,
oggetto di diniego di licenza edilizia 1 marzo 1994. In quella sede il Tribunale
aveva negato al dr. __________ il diritto di rimettere in discussione il diniego
della licenza edilizia, non solo per l'improponibilità di simile censura, ma soprattutto
perché non erano dati i motivi di riesame della decisione 1 marzo 1994 (cfr.
consid. 5 della STA 29 gennaio 1996, riprodotto al consid. B di questo
giudizio). Ciò malgrado il municipio di __________ ha voluto dar seguito a
questa nuova domanda di costruzione. La domanda, bisogna riconoscerlo, non é
completamente identica dal profilo formale a quella (in sanatoria) 21 giugno
1993, poiché prevede di raggruppare l'edificazione in soli 3 manufatti,
insistenti comunque con un'eccezione sullo stesso sedime delle 6 baracche
contemplate da quella domanda. Lo é tuttavia dal profilo sostanziale: il
rilascio della licenza edilizia dipende infatti in primo luogo, tanto nel
precedente come nel presente caso, dalla conformità dell'utilizzazione dei
detti manufatti e terreni annessi con la funzione prevista per la zona agricola
(art. 16, 22 cpv. 2 lett. a LPT) e, subordinatamente, dal rilascio di un
permesso eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT. Il Tribunale rinuncia a
sindacare questa scelta del municipio di __________, già per il fatto che è più
favorevole al ricorrente che non la soluzione contraria di reiezione in limine
della domanda di costruzione in difetto di sussistenza di motivi di riesame
della decisione 1 marzo 1994, senza esperimento dell'iter procedurale di
approvazione istituito dalla LE. Non appare tuttavia inutile ricordare che,
contrariamente a quanto ha creduto di osservare il municipio in sede di
risposta davanti al Consiglio di Stato, l'avvio di questa nuova procedura non
provoca, sicuramente almeno sotto l'aspetto giuridico (che é però anche il solo
decisivo), una sospensione degli effetti dell'ordine di demolire le baracche
insistenti senza diritto da oramai svariati anni ai mapp. __________ e
__________ sancito dalla decisione municipale 29 maggio 1995.
- 4.1. La sola censura
ricevibile nella presente sede concerne la disattenzione da parte delle
autorità inferiori dell'art. 9 LE. Invero sotto il profilo formale, pur di
spuntare un esito positivo, il ricorrente denuncia anche, per la prima volta,
l'omessa pubblicazione della domanda sul foglio ufficiale, come vuole l'art. 6
cpv. 2 LE. Dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso deve tuttavia
essere respinto, confermando con ciò nel risultato il diniego della licenza
edilizia, il Tribunale non vede la necessità di esaminare quest'ultima censura,
il cui accoglimento provocherebbe unicamente un'inutile pubblicazione della
domanda di costruzione. Del resto la censura in merito all'omessa pubblicazione
della domanda sul foglio ufficiale, se ammessa, andrebbe ben oltre la sola
conclusione formulata dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato di
retrocedere gli atti al municipio affinché abbia ad ossequiare quanto dispone
l'art. 9 LE. Anche quest'ultima censura dovrebbe dunque essere dichiarata
improponibile, poiché non coperta delle domande presentate innanzi all'autorità
inferiore (art. 63 cpv. 2 PAmm).
4.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LE il municipio può sempre
convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può
pure promuovere uno scambio di opinioni col dipartimento se non ne condivide
l'operato o per altra ragione qualsiasi. L'art. 9 cpv. 2 LE dispone inoltre che
l'istante deve essere informato delle opposizioni pervenute e se del caso
invitato a formulare osservazioni.
L'informazione del richiedente in merito alle opposizioni
inoltrate ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LE "é soprattutto utile se non
necessaria poiché permette all'istante di conoscere tempestivamente le
obiezioni sollevate, di eventualmente modificare i progetti nel senso delle
domande degli opponenti, di chiedere la convocazione delle parti per un
esperimento di conciliazione, come anche di ritirare tout court la
domanda" (cfr. messaggio 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione
ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2743; inoltre Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, N. 962). La possibilità per il municipio di far
luogo ad un esperimento di conciliazione ancorata all'art. 9 cpv. 1 LE ricalca
semplicemente quanto dispone l'art. 17 PAmm: ma "un richiamo in questa
sede, dove non operano solo giuristi, é comunque opportuno, essendo
nell'interesse generale cercare di limitare le contestazioni" (cfr.
messaggio citato, ibidem).
4.3. Tanto l'obbligo per il municipio di informare l'istante
circa la presentazione di opposizioni, offrendogli se del caso la possibilità
di presentare delle osservazioni, quanto la facoltà per lo stesso Esecutivo di
esperire un tentativo di conciliazione perseguono dunque il chiaro scopo di
prevenire il più possibile le contestazioni edilizie, permettendo vuoi di
togliere (parzialmente o totalmente) delle opposizioni a seguito di
delucidazione, completazione o modifica dei progetti vuoi di provocare il
ritiro di una domanda di costruzione destinata ad un rifiuto di approvazione
(cfr. il marginale dell'art. 9 LE "esperimento di conciliazione").
Questi obbligo rispettivamente facoltà per il municipio sussistono pertanto,
sotto questa forma, fino al momento in cui l'Esecutivo decide sulla domanda di
costruzione in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 LE, rilasciando rispettivamente
negando la licenza edilizia. Dopo questa data, in cui il municipio esprime il
suo giudizio sulla domanda di costruzione, non ha - evidentemente - più senso
per il municipio stesso di convocare le parti per una conciliazione, come
stabilisce l'art. 9 cpv. 1 LE, o di far prendere posizione all'istante sulle
opposizioni pervenute in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LE. D'altra parte con
l'intimazione della decisione municipale di rilascio rispettivamente di diniego
della licenza edilizia cessa la competenza del municipio ad occuparsi dell'approvazione
della domanda di costruzione. La data della decisione municipale costituisce pertanto
anche l'ultimo termine per la trasmissione all'istante delle opposizioni giusta
l'art. 9 cpv. 2 LE. L'annessione alla decisione delle opposizioni, semmai
queste - conformemente alle intenzioni del legislatore - non siano già state
precedentemente notificate all'istante, permette infatti a quest'ultimo di
meglio comprendere le censure mosse contro i suoi progetti e, di conseguenza, i
motivi adottati dall'autorità per per decidere la domanda di costruzione.
4.4. Nel concreto caso con decisione 22 maggio 1996 il municipio
di __________ ha respinto la domanda di costruzione 29 febbraio 1996 facendo
riferimento all'opposizione dipartimentale 26 aprile 1996, che ha notificato al
dr. __________ in annesso alla propria decisione. Il municipio non ha invece
trasmesso al ricorrente le opposizioni 17 aprile 1996 di __________ e 18 aprile
1996 di __________, che pur menzionava nella decisione 22 maggio 1996. A
ragione il Consiglio di Stato, nel giudizio impugnato, ha ritenuto che il
municipio abbia disatteso l'obbligo di trasmettere all'istante le opposizioni
formulate dalle vicine sancito all'art. 9 cpv. 2 LE. Questa disattenzione non
comporta tuttavia, sicuramente almeno nel concreto caso, l'annullamento del
diniego della licenza edilizia municipale. In effetti, come risulta dall'esposizione
dei fatti, le opposizioni formulate dalle vicine si limitavano ad evocare i
problemi di natura igienico-sanitaria provocati dall'allevamento degli animali,
mentre che il municipio - riferendosi all'opposizione dipartimentale - ha
direttamente negato la liceità dell'allevamento stesso per motivo di incompatibilità
con la destinazione della zona agricola e di impossibilità di rilasciare a
favore del dr. __________ un permesso edilizio eccezionale. Le opposizioni
delle vicine non hanno quindi in alcun modo potuto influenzare la decisione
municipale di diniego della licenza edilizia 22 maggio 1996. Dalla
presentazione delle opposizioni delle vicine e dalla loro non trasmissione da
parte del municipio al ricorrente quest'ultimo non ha dunque potuto patire
alcun pregiudizio. Del resto, una volta accertata la presentazione delle opposizioni
e la loro mancata intimazione, il dr. __________ avrebbe comunque sempre potuto
ovvero farsele prontamente trasmettere da parte del municipio in applicazione
dell'art. 9 cpv. 2 LE ovvero prendere personalmente conoscenza di detti atti
presso la cancelleria comunale e, se del caso, estrarne copia, in applicazione
dell'art. 20 cpv. 1 PAmm. Facoltà di cui, da quanto risulta dal ricorso 22
ottobre 1996, egli non ha però fatto uso a tutt'oggi. Né, infine, appare in
alcun modo censurabile, nemmeno se il Tribunale procedesse a libero esame,
l'atteggiamento del municipio il quale, facendo uso del potere d'apprezzamento
che l'art. 9 cpv. 1 LE gli conferisce, ha rinunciato a promuovere una procedura
di conciliazione tra le parti e le autorità. Procedura inutile, poiché la
domanda di costruzione in esame solleva gli stessi problemi di diritto
sostanziale di quella oggetto del diniego della licenza edilizia 1 marzo 1994
(cfr. inoltre a quanto é stato detto sub 3.2.).
- Sulla base di quanto
precede il gravame deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a
rifondere al comune di __________ e a __________, assistiti da un legale, un
adeguato importo per il titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art.9, 10, 21 LE, 18, 28, 31 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
1'000.--, è posta a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a
rifondere al comune di __________ ed a __________ fr. 500.-- ciascuno per il
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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