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Numero d'incarto:
52.1996.25
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00025
DP 15/96
cm
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 gennaio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 dicembre 1995 (n. 6877) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3-5 luglio
1995 del municipio di __________ in tema di assunzione di operai avventizi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ ha
appena compiuto 18 anni, è ancora agli studi ed è figlio del segretario
comunale di __________.
Grazie ad accordi presi direttamente da suo padre con il
responsabile della squadra comunale, durante l'estate del 1994 il ricorrente ha
lavorato alcune settimane per il comune in qualità di operaio avventizio
remunerato ad ore.
Il municipio non ha preso alcuna formale decisione, nè in
merito all'assunzione in quanto tale, nè in relazione al successivo pagamento
dello stipendio. Per prassi, sino al 1994, l'assunzione era lasciata al
responsabile della squadra comunale, che dopo aver interpellato il
capodicastero, si accordava direttamente con l'interessato. Il pagamento dello
stipendio era invece curato dal contabile del comune in base ai rapporti di
lavoro allestiti dal caposquadra ed alla tariffa oraria fissata dal municipio
per il personale avventizio in genere.
Nella primavera del 1995, il padre del ricorrente ha chiesto
al responsabile del settore esterno se poteva nuovamente assumere suo figlio
come operaio avventizio durante tre settimane del seguente mese di luglio. Il
caposquadra ha interpellato il municipale __________, che ha dato il suo
benestare. Anche questa volta, l'esecutivo non ha comunque preso alcuna formale
decisione in proposito.
Fra il segretario comunale ed il capo della squadra esterna
non vi sono più state discussioni in merito all'assunzione del ragazzo. Il
caposquadra non ha in particolare riferito al segretario comunale del benestare
dato dal municipale. Questi, dal canto suo, si è limitato a comunicare per
iscritto al caposquadra che il figlio sarebbe stato disponibile per tre
settimane a partire dal 3 luglio seguente.
B. Il 26 giugno 1995, nel corso
di una seduta tenutasi in assenza del segretario comunale, il municipio di
__________ ha risolto di non più assumere studenti nel corso di quell'anno. Il
provvedimento, adottato per offrire opportunità di lavoro ai disoccupati della
__________ è stato notificato al responsabile del settore esterno. Il ricorrente
invece non ne avrebbe avuto notizia sino alla mattina del 3 luglio 1995, quando
si è presentato per iniziare il lavoro con la squadra comunale.
C. Interpellato in proposito
dal padre del ricorrente, il 4 luglio 1995, il municipio ha ribadito la decisione
presa in precedenza a favore dei disoccupati della __________.
La determinazione di non più assumere studenti come operai
avventizi è stata ulteriormente confermata con decisione del giorno seguente,
nella quale è stato posto in risalto che il responsabile del settore esterno
era abilitato unicamente a scegliere il candidato idoneo.
D. Con atto del 18 luglio 1995
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando "la
decisione 3-5 luglio 1995 del municipio di non assumerlo, come invece precedentemente
promesso quale operaio avventizio per un periodo di tre settimane" e
chiedendo un risarcimento di fr. 1'890.-.
Con giudizio 19 dicembre 1995 il Governo ha respinto l'impugnativa,
ritenendo ingiustificate le pretese che il ricorrente faceva valere nei
confronti dell'autorità comunale in base al principio della buona fede.
E. Contro questa risoluzione,
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
In via principale l'insorgente postula che venga
"accertata una violazione del diritto al rispetto della buona fede e
conseguente perdita finanziaria" e che il comune venga condannato a
pagargli "la somma di fr. 1'890.-- a titolo di risarcimento del
danno". In via subordinata, chiede invece che la causa venga rinviata al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria.
In limine, l'insorgente rimprovera al Governo di aver omesso
di accertare fatti rilevanti per il giudizio (prassi seguita dal municipio
nell'assunzione di personale avventizio; delega di competenze al responsabile
del settore esterno in ordine a tali assunzioni). Nel merito, sostiene invece
che il responsabile del settore esterno era pienamente competente ad assumere
personale avventizio. Riallacciandosi al principio della buona fede ribadisce
pertanto le censure sollevate senza successo in prima istanza.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
G. In sede d'istruttoria è
stato sentito il teste __________, responsabile del settore esterno
dell'amministrazione comunale.
Delle risultanze dell'audizione si dirà semmai ancora nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.
Da questo profilo, il ricorso è senz'altro ricevibile in
ordine.
La capacità processuale del ricorrente, nato il 4 aprile 1978
e quindi ancora minorenne (art. 14 CC) al momento in cui ha inoltrato
l'impugnativa in oggetto, è senz'altro data.
Trattandosi di una contestazione relativa all'esercizio
temporaneo di un mestiere autorizzato dal padre (art. 305, 412 CC) ed essendo
il ricorrente capace di discernimento (art. 16 CC), non v'è invero motivo per
non riconoscergli la capacità di agire in giudizio anche davanti all'autorità
amministrativa, analogamente a quanto dispone l'art. 38 cpv. 3 CPC.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti integrati dalle prove assunte da questo tribunale (art.
18 PAmm).
Le carenze istruttorie denunciate dal ricorrente possono
ritenersi sanate dagli accertamenti esperiti da questo tribunale.
- __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato contestando "la decisione 3-5 luglio 1995
del municipio di non assumerlo come invece precedentemente promesso quale
operaio avventizio".
In realtà, l'autorità comunale non ha mai formalmente risolto
di assumerlo. Nè ha esplicitamente deciso di non dar seguito ad una promessa di
assunzione fatta in precedenza. Dal profilo formale, il municipio si è limitato
a confermare, a due riprese, il 4 e il 5 luglio 1995, una decisione di
principio, presa in precedenza ed intesa a non assumere più studenti ed
apprendisti come operai avventizi allo scopo di offrire occasioni di lavoro
agli operai della __________ rimasti disoccupati.
Siffatta determinazione, che non presta il fianco a critiche
di sorta, ha fatto sì che non venisse dato seguito alla promessa di assunzione
fatta dal responsabile del settore esterno al padre del ricorrente.
Conseguenza, questa, che il municipio ha implicitamente fatto propria
resistendo all'impugnativa inoltrata da __________.
Nella misura in cui nel rifiuto di assumere l'insorgente si
possano ravvisare gli estremi di una revoca di un impegno precedentemente
assunto dal comune, ben si giustifica di conseguenza esaminare la legittimità
del provvedimento: verifica, questa, che presuppone una disamina della validità
della promessa di assunzione.
- Giusta l'art. 14 cpv. 3 del
regolamento organico per i dipendenti del comune di __________ (ROD),
per lavori urgenti di carattere provvisorio, il municipio può assumere
personale avventizio prescindendo dalle formalità della nomina. In base a
questa disposizione, soltanto l'esecutivo comunale può validamente impegnare il
comune in ordine all'assunzione di dipendenti con rapporto d'impiego precario.
Di fatto e secondo una prassi chiarita in questa sede, a
__________ questa competenza veniva tuttavia lasciata al responsabile del
settore esterno, che con il semplice benestare del municipale capodicastero
provvedeva personalmente ad ingaggiare i dipendenti avventizi.
Richiamandosi al principio della buona fede e
dell'affidamento, il ricorrente rimprovera al comune di essere venuto meno
all'impegno assunto dal responsabile del settore esterno.
4.1. Informazioni ed assicurazioni erronee dell'autorità
amministrativa non danno in linea di massima diritto ad un trattamento difforme
da quello previsto dalla legge. Lo esclude il principio di legalità
dell'amministrazione (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 75 B I). In determinate circostanze, il
principio della buona fede impone tuttavia di tutelare la fiducia che il
cittadino ripone nelle assicurazioni dategli dall'autorità se queste l'hanno
indotto a prendere disposizioni irreversibili. (cfr. DTF 117 Ia 286, 103 Ia 113
seg. RDAT 1992 II N. 64; Imboden Rhinow, op.cit., N 75 B II; Rhinow Krähenmann,
Erg. Bd., ibidem; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, 177 seg.). Affinchè
il principio della buona fede prevalga su quello di legalità, occorre comunque
che l'assicurazione sia atta a fondare un affidamento tutelabile. Deve quindi
emanare da un'autorità competente, o che può in buona fede essere considerata
tale. Deve riferirsi ad una situazione concreta e deve effettivamente aver
indotto il destinatario a prendere disposizioni che non possono più essere
revocate senza subire un pregiudizio. Non sono pertanto vincolanti in base al
principio della buona fede le assicurazioni erronee date a destinatari che facendo
uso della dovuta diligenza avrebbero potuto accorgersi dell'errore. Determinanti
sono l'esperienza e le conoscenze di chi ha effettivamente ricevuto l'assicurazione
(cfr. Imboden Rhinow, op. cit. N 75 B III b 1). Non quelle del destinatario finale.
4.2. Nel caso in esame, giova anzitutto rilevare che il
municipio di __________, unico organo competente ad assumere personale
avventizio, non ha mai dato al ricorrente esplicite assicurazioni in merito ad
una sua assunzione come operaio avventizio.
Precise e concrete assicurazioni non sono mai state fornite
nemmeno dal responsabile della squadra esterna, al quale per prassi era stata
lasciata l'incombenza di ingaggiare personale avventizio. Dopo esser stato
interpellato dal segretario comunale affinchè ingaggiasse il figlio durante
l'estate e dopo aver raccolto il benestare di massima del capodicastero, il
caposquadra non ha infatti più conferito con il padre del ricorrente. Si è
limitato a prendere atto della nota scritta con cui questi gli comunicava il
periodo in cui il ricorrente sarebbe stato disponibile, ma non ha fornito al richiedente
alcuna conferma esplicita in merito all'assunzione.
Le aspettative di cui il ricorrente si prevale in base al
principio della buona fede per dare corpo alle sue pretese nei confronti del
comune potevano dunque discendere soltanto dalla prassi in auge sino a quel
momento in tema di assunzione di personale avventizio e dal complesso di
circostanze che caratterizzano il caso in esame. In particolare, dalla
posizione del padre del ricorrente in seno all'amministrazione comunale e dal
rapporto di subordinazione gerarchica in cui si trova il capo della squadra
esterna nei confronti del segretario comunale.
Queste circostanze non sono tuttavia tali da impegnare la responsabilità
del comune per la mancata assunzione del ricorrente. In base al principio della
buona fede, il segretario comunale e - di riflesso - suo figlio non potevano in
effetti ignorare che il municipio non aveva delegato e non poteva nemmeno delegare
al responsabile del settore esterno alcuna competenza in merito all'assunzione
di personale avventizio. Tanto meno nelle circostanze concrete, ove si trattava
di assumere un operaio avventizio per lavori di natura generica ed
indeterminata, che non presentavano minimamente le necessarie connotazioni
dell'urgenza e della provvisorietà (cfr. art. 14 ROD). La manifesta illegalità
della prassi che si era instaurata col passar del tempo nell'ambito
dell'assunzione di avventizi non poteva sfuggire al segretario comunale.
Malvenuto è quindi anche il ricorrente ad invocare il principio della buona
fede per ottenere in sede giudiziaria quei vantaggi che non ha potuto
conseguire sfruttando la posizione del padre in seno all'amministrazione
comunale. Nulla permetteva invero al ricorrente di confidare in una
perpetuazione del malandazzo che era venuto a crearsi nell'ambito dell'assunzione
di precari. Nelle circostanze concrete, era senz'altro prevedibile un
intervento del municipio volto a limitare l'eccessiva libertà di disporre che
era stata lasciata ad un semplice dipendente subalterno.
Dovendosi, in concreto, privilegiare il principio di legalità
su quello della buona fede, il ricorso va quindi respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 14 ROD di __________;3, 18, 28, 31, 60 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.- sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.- al
comune di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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