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Numero d'incarto:
52.1996.276
Data decisione, Autorità:
03.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00276
Lugano
3 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 dicembre 1996 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6173) che annulla la
risoluzione 7 agosto 1996 con cui il municipio di __________ ha imposto ad
__________ il pagamento di una tassa di allacciamento alla canalizzazione
comunale;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 luglio 1985 il
municipio di ______ ha notificato all'allora sindaco __________, qui
resistente, una bolletta per il pagamento dell'importo di fr. 550.-- a titolo
di tassa di allacciamento alla canalizzazione comunale del mapp. n. __________
RFD.
__________ non ha mai contestato il tributo richiestogli.
Constatato che la tassa rimaneva scoperta in barba ai
ripetuti richiami, il 14 agosto 1991 l'amministrazione comunale ha inviato al
resistente una nuova bolletta recante l'indicazione "tassa di allacciamento
alla canalizzazione mapp. n. __________ emessa il 31.7.85 e passata in giudicato".
Anche questa sollecitatoria è rimasta senza seguito.
Nell'estate del 1994 il resistente ha dato le dimissioni
dalla carica di sindaco.
Alcuni mesi più tardi, il 14 novembre 1994, il municipio di
______ l'ha formalmente diffidato a pagare la tassa scoperta, pena l'avvio di
una procedura esecutiva.
In risposta a questa diffida __________ ha avanzato nei confronti
del comune una pretesa di risarcimento per danni arrecati nel 1980 alla sua
proprietà dai lavori di posa della canalizzazione.
Il 12 dicembre 1994 l'autorità comunale ha notificato al
resistente un precetto esecutivo per l'importo di fr. 550.-.
__________ vi si è opposto. Il comune ha chiesto il rigetto
dell'opposizione. Il competente giudice di pace ha respinto l'istanza con
sentenza del 22 gennaio 1996, per mancata produzione di un valido titolo di
riconoscimento di debito.
Il giudizio è stato confermato dalla Camera di cassazione
civile (CC) del Tribunale d'appello con pronuncia del 30 luglio 1996, nella
quale veniva rilevato che la bolletta 31 luglio 1985 non poteva essere
considerata alla stregua di un valido titolo esecutivo, poiché non conteneva
"una comunicazione indirizzata all'amministrato ed atta ad orientarlo
inequivocabilmente sulla causa, l'ammontare e l'esigibilità della
pretesa".
C. Il 7 agosto 1996 il
municipio di ______ ha notificato al resistente __________ una decisione del
seguente tenore:
"Richiamata la sentenza
30.7.1996 della CCC del Tribunale d'Appello, le inviamo la tassa per
l'allacciamento alla canalizzazione del mappale n. __________, come
all'articolo 24 del Regolamento comunale sulle canalizzazioni, così calcolata:
valore di stima fr.
110'000.- x 0.5% = fr. 550.-
La invitiamo a voler
provvedere al saldo entro e non oltre 30 giorni, mediante la polizza allegata".
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio
di Stato.
D. Con risoluzione 27 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento
in questione.
Richiamata la sentenza con cui la CCC aveva negato qualsiasi
valore di decisione alla bolletta notificata all'insorgente il 31 luglio 1985,
il Governo ha in sostanza ritenuto che la decorrenza del termine decennale di
prescrizione avesse reso inesigibile la tassa stessa.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
decisione municipale censurata.
Secondo l'insorgente la decisione 7 agosto 1996 non implicherebbe
"effetti originari e costitutivi della pretesa". La decisione sarebbe
sempre ancora "quella della primitiva ed incompleta bolletta del 31 luglio
1995".
L'unico aspetto da verificare sarebbe "quello a sapere
se dal 31 luglio 1985 a venir ad oggi la prescrizione è stata interrotta o
meno".
Prevalendosi del fatto che il resistente era sindaco del
comune, l'insorgente chiede inoltre che venga applicato per analogia l'art. 134
CO.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il resistente __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- La decisione 7 agosto 1996
qui in esame risulta formulata come un atto amministrativo mediante il quale
viene costituito in capo al resistente l'obbligo di versare l'importo di fr.
550.- al comune di ______ a titolo di tassa di allacciamento alla canalizzazione.
Così com'è formulata la decisione non può essere tutelata.
Non tanto perchè la tassa di allacciamento è prescritta, come
erroneamente assume il Consiglio di Stato, quanto piuttosto perchè il suo
tenore letterale induce a ritenere, che la determinazione ha valore di atto
costitutivo, ovvero che il diritto del comune a percepire la tassa è stato
sancito per la prima volta il 7 agosto 1996. Evenienza, questa, che porta
inevitabilmente ad annullare il provvedimento per intervenuta perenzione del
diritto di imposizione, essendo trascorsi oltre undici anni dall'esecuzione
dell'allacciamento.
Nella misura in cui annulla un provvedimento formulato come atto
costitutivo, il giudizio governativo impugnato va senz'altro confermato, poiché
rimuove una decisione fondata su apparenze fallaci, suscettibile di dare
autonomamente luogo a provvedimenti esecutivi.
- Lo stesso ricorrente non
attribuisce comunque valore costitutivo al provvedimento in oggetto. Riconosce
anzi espressamente che esso non esplica "effetti originari e costitutivi
della pretesa", poiché la tassa d'allacciamento dovuta dal resistente
sarebbe stata determinata ed imposta con la bolletta del 31 luglio 1985 (cfr. ricorso
pag. 3 punto 6). L'unico aspetto da verificare sarebbe a suo avviso
"quello a sapere se dal 31 luglio 1985 a venir ad oggi la prescrizione è
stata interrotta o meno".
Siffatta tesi non può tuttavia essere accreditata, poiché
l'impugnativa non ha per oggetto né la decisione originaria, né una decisione
di accertamento della legittimità e dell'esigibilità di tale provvedimento,
bensì un atto amministrativo formulato in termini che permettono di attruirgli
unicamente natura di decisione costitutiva dell'obbligo del resistente di
versare al comune una tassa di fr. 550.- per l'allacciamento del suo fondo alla
canalizzazione comunale.
Non potendosi riformare la decisione municipale impugnata in
una decisione di accertamento dell'esigibilità della tassa imposta a suo tempo
senza sovvertire in modo inammissibile l'oggetto della lite, anche da questo
profilo, il ricorso va quindi respinto.
- Seppur per motivi diversi,
le conclusioni del giudizio governativo vanno quindi confermate.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa di
giustizia, né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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