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Numero d'incarto:
52.1997.134
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00134
Lugano
28 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 giugno 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 21 maggio 1997 (n. 2419) del Consiglio di Stato che ha evaso ai
sensi dei considerandi il ricorso 7 marzo 1997 dell'insorgente contro la
deliberazione 26 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha
approvato i conti preventivi del comune relativi all'anno 1997;
viste le risposte:
-
18 giugno 1997 del Consiglio di
Stato;
-
23 giugno 1997 del municipio di
__________;
-
7 luglio 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 26 febbraio
1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi del
comune relativi all'anno stesso. Aderendo alle suggestioni della commissione
della gestione, la quale si era ispirata alle misure di risparmio adottate a
livello cantonale in sede di preventivo 1997, il legislativo ha deciso di negare
alla segretaria comunale l'aumento annuale sullo stipendio sollecitato dal municipio,
confermando di conseguenza lo stesso stipendio del 1996.
B. Con risoluzione 21 maggio
1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso
inoltratogli il 7 marzo 1997 della segretaria comunale di __________ e qui
insorgente, __________, la quale eccepiva l'incompetenza del consiglio comunale
a modificare il suo stipendio. Il Governo ha condiviso la censura. Poiché tuttavia,
in assenza di una regolamentazione comunale, alla ricorrente erano sempre state
applicate le disposizioni salariali relative ai dipendenti dello Stato, esso ha
considerato che la sospensione per l'anno 1997 circa l'applicazione dell'art. 8
della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato, che istituisce il
principio dell'aumento annuale di stipendio, decretata dal Gran Consiglio fosse
direttamente ed imperativamente applicabile allo stipendio della ricorrente.
C. Con ricorso 9 giugno 1997
__________ é insorta contro il giudicato governativo 21 maggio 1997 innanzi a
questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo. L'insorgente contesta
l'assunto secondo cui le decisioni adottate dal Gran Consiglio volte a
comprimere la spesa per il personale alle dipendenze dello Stato possano incidere
sulla definizione del suo stipendio in quanto impiegata comunale. Una decisione
in merito spetta invece alle sole autorità comunali: più precisamente al
municipio, ad esclusione quindi del legislativo.
Il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame,
il municipio di __________ il suo accoglimento. Il Presidente del consiglio
comunale si é rimesso al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione della ricorrente certa (art. 209 lett. a e b LOC).
L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. I rapporti di impiego
dei dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o
dal regolamento organico dei dipendenti (art. 135 cpv. 1 LOC). Oltre alle
disposizioni della LOC il regolamento (comunale od organico) deve stabilire le
funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di
servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 135 cpv. 2
LOC). In deroga alle disposizioni del titolo III della LOC, i comuni possono
adottare le disposizioni della LORD che disciplinano la durata e lo
scioglimento del rapporto di impiego (art. 135 cpv. 3 LOC).
2.2. Per quanto concerne la determinazione dello stipendio e
delle prestazioni sociali a favore dei segretari comunali, il legislatore
cantonale ha promulgato anche una legge cantonale, la legge concernente
l'organico dei segretari comunali del 5 novembre 1984 (Losc). La Losc é volta
ad assicurare al segretario comunale delle prestazioni minime: lo si deduce
dall'art. 16 Losc, che riserva ai comuni la facoltà di prevedere delle condizioni
più favorevoli per il dipendente. L'art. 1 Losc stabilisce di conseguenza lo
stipendio annuo minimo. Per i segretari comunali occupati a tempo pieno esso
corrisponde a quello della classe 8 prevista dall'art. 3 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 (Lstip): classe che
corrisponde attualmente alla classe 23 della nuova scala adottata a seguito
della modifica 24 novembre 1987 della Lstip, in vigore dal 1 gennaio 1988.
Analogamente all'art. 8 cpv. 1 e 2 Lstip l'art. 3 Losc stabilisce inoltre che i
segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di stipendio per ogni
anno civile sino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.
-
La ricorrente é stata
assunta quale segretaria a tempo pieno del comune di __________ con risoluzione
n. 145 del 27 maggio 1986. In assenza di regolamentazione comunale relativa al
suo stipendio - il regolamento comunale essendo silente in merito e non
sussistendo inoltre un regolamento organico dei dipendenti comunali - alla
predetta é stato corrisposto il salario minimo della classe 8 previsto dall'art.
3 Lstip: classe che, come detto, corrisponde attualmente alla classe 23 della
nuova scala degli stipendi. A partire dall'anno 1988 e fino all'anno 1996
compreso l'insorgente ha beneficiato degli aumenti annuali di stipendio
previsti per la predetta classe: in totale quindi 9 aumenti. In assenza di una
regolamentazione alla stessa più favorevole la ricorrente deve dunque essere
considerata assoggetta al regime retributivo minimo istituito dalla Losc: donde
il suo diritto - in applicazione dell'art. 3 della stessa - di conseguire un
aumento di stipendio anche per l'anno 1997, che le permette di raggiungere il
massimo della classe 23. Le motivazioni addotte dalle istanze inferiori, che
sono approdate alla conclusione opposta, non possono essere tutelate. In primo
luogo, contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, per la
definizione dello stipendio e relativi aumenti della segretaria comunale non fa
stato la Lstip ma la Losc. Per questo semplice motivo viene a cadere l'ulteriore
deduzione operata dal Governo secondo cui la sospensione per l'anno 1997 degli
aumenti di stipendio di cui all'art. 8 Lstip decretata dal Gran Consiglio il 19
dicembre 1996 (B.U. 1997, pag. 61) esplichi direttamente lo stesso effetto
sullo stipendio della ricorrente. Del pari, sempre per questo motivo é escluso
che il legislativo comunale potesse sospendere l'applicazione di una normativa
cantonale, tale l'art. 3 Losc.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa impugnata
annullata. La deliberazione 26 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di
__________ ha approvato il preventivo 1997 deve quindi essere modificata nel
senso che il conto n. __________, stipendi amministrazione, viene aumentato da
fr. 72'100.-- a fr. 73'640.--; i risultati del preventivo dipendenti
dall'addizione di questo conto così modificato verranno adeguati direttamente a
cura del municipio di __________.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di
interessi economici propri (art. 28 PAmm). Il comune deve inoltre essere condannato
a rifondere alla ricorrente, assistita da un avvocato iscritto all'albo, delle
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC, 2, 3, 8 Lstip, 1, 3, 16 Losc, 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La
risoluzione 21 maggio 1997 (n. 2419) del Consiglio di Stato é annullata.
§§. La
deliberazione 26 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha
approvato il preventivo 1997 é modificata nel senso che il conto n. __________,
stipendi amministrazione, viene aumentato da fr. 72'100.-- a fr. 73'640.--; i
risultati del preventivo dipendenti dall'addizione di questo conto così
modificato verranno adeguati direttamente a cura del municipio di __________.
-
La tassa di giudizio, di fr.
100.--, è posta a carico del comune di __________, il quale é inoltre
condannato a rifondere alla ricorrente fr. 400.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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