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Numero d'incarto:
52.1997.139
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00139
Lugano
21 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Raffaello Balerna, impedito
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 giugno 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 maggio 1997, no. 2537, del Consiglio di Stato che disdice il
rapporto d'impiego quale docente cantonale;
vista la risposta 9 luglio 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente, prof.
__________, è stato assunto dal Cantone nel 1972 quale docente di scuola media;
che dal 5 dicembre 1996 il prof. __________ è assente dal lavoro
per malattia;
che il 4 marzo 1997 il Consiglio di Stato gli ha prospettato
la disdetta del rapporto d'impiego a partire dall'anno scolastico 1997/98, per
inadeguatezza delle prestazioni lavorative fornite;
che il 13 marzo 1997 il prof. __________ ha chiesto di
sottoporre il caso alla commissione conciliativa prevista dall'art. 53 LOrd;
che nel corso dell'udienza tenutasi davanti alla suddetta commissione
è stato “prospettato un compromesso nel senso che la procedura di disdetta del
rapporto di lavoro venga sospesa in attesa di conoscere l'evoluzione del suo
stato di salute. Qualora il prof. __________ dovesse rimettersi, la sua
attività verrà valutata in modo più approfondito dagli organi competenti, con
particolare attenzione alla disponibilità dell'interessato ad adeguarsi sul piano
didattico" (cfr. verbale);
che in quell'occasione il giurista del DIC "si è
dichiarato propenso a seguire questa soluzione, riservata la decisione del Consiglio
di Stato";
che la riserva formulata dal rappresentante del Consiglio di
Stato davanti alla commissione suddetta non è mai stata sciolta;
che con decisione 28 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha
notificato al ricorrente la disdetta del rapporto d'impiego a decorrere dal 4
settembre 1997;
che contro questa risoluzione il prof. __________ si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in
quanto notificata:
·
in tempo inopportuno, ovvero durante il periodo di protezione
assicurato dall'art. 336 c lett. b CO ai dipendenti impediti al lavoro per
malattia od infortunio;
·
in violazione dei termini di disdetta;
·
durante la procedura di conciliazione;
·
senza validi motivi;
che il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del
ricorso con argomenti che verranno semmai illustrati più avanti;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 53 LOrd, ogni dipendente al quale sono
state prospettate la destituzione quale sanzione disciplinare oppure la
disdetta del rapporto d'impiego può sottoporre il suo caso ad una commissione
conciliativa;
che la commissione è tenuta ad indire entro il termine di 15
giorni un'udienza di conciliazione ed a comunicare al più presto all'autorità
di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo;
che durante la fase di conciliazione la procedura di destituzione
o di disdetta rimane sospesa, riservati i provvedimenti previsti dall’art. 38
LOrd in caso d’inchiesta;
che dall'art. 53 LOrd emerge chiaramente che la procedura di
conciliazione avviata dal dipendente al quale è prospettata la rescissione del
rapporto d'impiego termina soltanto con la comunicazione con cui la commissione
informa l'autorità di nomina circa l'esito della conciliazione;
che sintanto che la commissione non invia la comunicazione
prescritta dall’art. 52 cpv. 2 LOrd la procedura di conciliazione rimane
aperta, mentre quella di destituzione o di disdetta rimane sospesa;
che, in altri termini, la legge non permette all’autorità di
nomina di procedere alla prospettata rescissione del rapporto d’impiego prima
di aver ricevuto dalla commissione la comunicazione relativa all’esito della
conciliazione promossa dal dipendente;
che nel caso in esame la commissione di conciliazione non ha
sinora inviato all'autorità di nomina (Consiglio di Stato) la comunicazione
prescritta dall’art. 53 cpv. 2 LOrd;
che di conseguenza la procedura di conciliazione è da considerare
tuttora aperta;
che non si può ammettere che la disdetta notificata dal
Consiglio di Stato al ricorrente stia a significare che l’accordo non è stato
raggiunto e che tale atto supplisca alla comunicazione mancante;
che, ammettendo il contrario, la procedura di conciliazione
verrebbe ridotta ad una semplice formalità, priva di qualsiasi portata pratica;
che, ferme queste premesse, la disdetta notificata al
ricorrente va annullata siccome manifestamente lesiva dell'art. 53 cpv. 3 LOrd,
che sospende la procedura di disdetta durante la fase di conciliazione;
che riservata al Governo la facoltà di pronunciare una nuova
disdetta rispettosa delle formalità prescritte dall’art. 53 LOrd, il ricorso va
quindi accolto, addebitando allo Stato le ripetibili;
visti
gli art. 53, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 27 maggio 1997 del Consiglio di
Stato, no. 2537, è annullata.
-
Lo Stato rifonderà al
ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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