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Numero d'incarto:
52.1997.149
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00149
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 giugno 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 10 giugno 1997, no. 2791, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 marzo 1997
del municipio di __________ relativa alla concessione di area pubblica
comunale;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente è proprietaria
del __________, situato a __________ in via __________. Davanti al ritrovo v'è
una piazzetta di 60 circa mq di proprietà privata, ma gravata da un onere di
uso pubblico, che di anno in anno il municipio ha concesso in uso speciale alla
ricorrente per esporvi sedie e tavolini.
B. Già negli scorsi anni,
diversi vicini del pub si sono lamentati per il disturbo della quiete arrecato
dal servizio all'aperto. In seguito a questi reclami, il 24 marzo 1997 il
municipio ha quindi deciso di negare alla ricorrente il rinnovo della
concessione d'uso per l’anno corrente.
Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al
Consiglio di Stato. Con la risposta di causa, il municipio ha parzialmente
aderito al ricorso, dichiarandosi disposto a rinnovare la concessione ma con
l'obbligo di cessare il servizio all'aperto alle 22.00.
C. Con giudizio 10 giugno 1997
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui non era
diventato privo d'oggetto. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è stata posta a
carico della ricorrente, alla quale non è stata assegnata alcuna indennità per
ripetibili. In sostanza il Governo ha ritenuto che l'esigenza di tutelare la
quiete pubblica giustificasse la limitazione dell'orario di apertura del
servizio all'aperto imposta dal municipio.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che l'orario di
chiusura del servizio esterno venga spostato alle 24.00 dalla domenica al
giovedì, rispettivamente alla 01.00 il venerdì e il sabato.
Dopo aver censurato la mancata assegnazione di ripetibili e
la condanna al pagamento dell'intera tassa di giustizia, l'insorgente nega
recisamente che l 'uso della piazzetta per il servizio all'aperto sia fonte di
disturbo per la quiete del vicinato e possa quindi giustificare la limitazione
d'orario fissata dal municipio.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________ con argomenti che verranno
semmai ripresi nei seguenti consideranti.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione è peraltro nota a questo tribunale.
-
Nell'ambito dei suoi poteri
di polizia locale il municipio disciplina l'uso accresciuto ed esclusivo
dell'area pubblica (art.107 cpv. 2 lett. c LOC). In quest'ottica, l'art. 113
del Regolamento comunale di Viganello dispone che "è soggetto a
concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi", precisando
in particolare che è soggetta a concessione la posa prolungata "di
tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci".
Il privato non ha un diritto soggettivo al rilascio
dell'autorizzazione o della concessione. Decidendo sulle domande, l'autorità
non può tuttavia decidere come le pare e piace, ma deve rispettare i principi
fondamentali del diritto amministrativo, segnatamente quelli riferiti alla
proporzionalità ed alla parità di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo,
vol. II, N. 576), tenendo in pari tempo conto della libertà di commercio e di
industria garantita dalla costituzione (DTF 108 I a 135; Scolari, op. cit., N.
577).
Al riguardo, l'art. 114 RC stabilisce che le condizioni
dell'uso speciale sono fissate dal municipio, considerando “gli interessi in
gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo
la sua destinazione."
Nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti
il municipio fruisce di un margine discrezionale relativamente ampio,
censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui
integri gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso
di potere.
- Controverso, in concreto, è
unicamente l'orario di chiusura del servizio esterno imposto dal municipio a
titolo di condizione della concessione accordata alla ricorrente per esporre
sedie e tavolini sulla piazzetta di cui si è detto in narrativa.
Secondo la ricorrente, il locale non arrecherebbe alcun
disturbo al vicinato.
Le censure sono infondate.
Questo Tribunale non ha invero alcun motivo per credere che i
numerosi scritti di protesta inviati dai vicini al municipio già negli scorsi
anni siano il frutto di un disegno preordinato mirante a colpire la ricorrente
nell'esercizio della sua attività. Già nel 1993, pochi mesi dopo l'apertura del
locale, una dozzina di inquilini del vicino condominio "__________"
si è rivolta al municipio per denunciare il disturbo arrecato dagli avventori
del __________ che facevano capo al servizio esterno. Una nuova protesta, provocata
dagli schiamazzi provenienti dalla piazzetta concessa in uso speciale alla
ricorrente, è giunta al municipio l'anno seguente.
Le lamentele sono proseguite e si sono rafforzate nel 1995,
con l'inoltro di una protesta sottoscritta da 21 condomini, alla quale hanno
fatto seguito ulteriori scritti volti a denunciare il disturbo della quiete
arrecato dal servizio all'aperto del locale e da altri fattori che non occorre
qui evocare.
Un leggero miglioramento sembra essere intervenuto nel 1996
grazie all'intensificazione dei controlli operati dalla polizia comunale, ma
anche l'anno scorso non sono mancate le lamentele.
Di fronte a tali riscontri oggettivi non appare affatto
insostenibile la decisione del municipio di concedere l'uso speciale della piazzetta
soltanto sino alle 22.00. La decisione si fonda su ragioni pertinenti e procede
da un esercizio sostanzialmente corretto del potere discrezionale riservato al
municipio in questa materia. Essa contempera infatti in modo ragionevole
l'interesse della collettività alla quiete ed al riposo notturno con gli
interessi commerciali della ricorrente. Nell'ambito della ponderazione degli
interessi contrapposti che precede il rilascio di una concessione come quella
in esame appare in effetti del tutto corretto valutare le turbative della
quiete pubblica sulla base di un metro di giudizio più severo di quello
applicabile agli interventi dell'autorità destinati ad eliminare fonti di
disturbo su suolo privato.
Non prestando il fianco a critiche di sorta, il limite orario
fissato dal municipio va quindi senz'altro confermato.
- L'impugnativa va per contro
accolta nella misura in cui il Consiglio di Stato ha omesso di riconoscere alla
ricorrente un'indennità per ripetibili, effettivamente commisurata alla
soccombenza del comune di __________. La parziale adesione al ricorso manifestata
dal municipio davanti al Consiglio di Stato non è infatti atta a sollevarlo
dall'obbligo di versare un'adeguata indennità per ripetibili alla ricorrente,
costretta ad agire in giudizio per ottenere la soddisfazione.
Tenuto conto della prassi del Consiglio di Stato in tema di
ripetibili, l'indennità dovuta dal comune a tale titolo può essere fissata in
fr. 300.-.
Da respingere sono per contro le censure che la ricorrente
solleva in relazione alla tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato
(fr. 100.--). Considerato che in caso di soccombenza i comuni sono condannati
al pagamento di una tassa di giustizia soltanto se intervengono in difesa di
loro interessi economici - ciò che non si verifica nella specie - la modica
tassa addebitata dal Consiglio di Stato all'insorgente appare adeguatamente
commisurata alla parziale soccombenza della __________.
- In conclusione, il ricorso
va quindi accolto soltanto nella misura in cui eccepisce la mancata
assegnazione di ripetibili.
La tassa di giustizia del presente giudizio è a carico della
ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne
va esente per i motivi esposti al precedente considerando. Le ripetibili di
questa istanza, ragguagliate al parziale successo dell'impugnativa, sono a
carico del comune resistente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 107, 208 LOC; 113, 114 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza la decisione 10 giugno 1997 del Consiglio di
Stato, no. 2791, è completata nel senso che il comune di __________ è
condannato a rifondere alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili di
prima istanza.
-
La tassa di giustizia del
presente giudizio è a carico della ricorrente nella misura di fr. 600.--.
-
Il comune di __________
rifonderà fr. 50.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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