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Numero d'incarto:
52.1997.186
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00186
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 luglio 1997 di
contro
la
decisione 15 luglio 1997, no. 3589, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il contributo sostitutivo
per posteggi mancanti impostogli nell'ambito della licenza edilizia 20 maggio
1997 rilasciatagli dal municipio di __________ per la
ristrutturazione/ampliamento di uno stabile d'appartamenti (part. no.
__________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14 febbraio 1997 l'ing.
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare
una vecchia casa d'abitazione plurifamiliare situata nella zona del nucleo
(NV), di proprietà della comunione ereditaria fu __________ (part. no.
__________ RFD). L'intervento, comportante una spesa di fr. 850'000.--, prevede
di rendere abitabile il pianterreno (attualmente adibito ad autorimessa) e di ristrutturare
gli appartamenti ai piani sovrastanti, ampliando sensibilmente quello del 2. piano.
B. Con decisione 20 maggio 1997
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola al pagamento di
un contributo sostitutivo di fr. 28'000.-- per 7 posteggi mancanti.
C. Con giudizio 15 luglio 1997
il Consiglio di Stato ha confermato il predetto contributo, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'ing. __________.
Accertato che l'intervento soggiaceva all'obbligo di dotare
le costruzioni di un adeguato numero di posteggi, il Governo ha respinto le
censure sollevate dall'insorgente con riferimento al divieto di formare nuovi
posteggi nel nucleo ed all'entità del contributo richiesto.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'imposizione di un
contributo limitato agli ampliamenti previsti a pianterreno ed al 2. piano.
L'insorgente lamenta anzitutto una disparità di trattamento
fra proprietari. Se non sopprimesse l'autorimessa a PT - argomenta - avrebbe a
disposizione due posti auto e non dovrebbe pagare parte della somma
richiestagli.
Illustrati e precisati i limiti dell'intervento previsto,
l'insorgente chiede poi che il contributo dovuto venga calcolato proporzionalmente
agli ampliamenti effettivamente previsti a PT ed al 2. piano e non su tutta la
costruzione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che contesta
partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 21 LE).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni sollevate, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 70 NAPR di
__________:
"Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o
cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la
formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le norme VSS - SNV
(Unione dei professionisti svizzeri della strada - Associazione svizzera di
normalizzazione).
In particolare:
a) per abitazioni: 1 posto auto ogni appartamento;
per
appartamenti superiori a 100 mq 1 posto auto ogni 100 mq di superficie utile
lorda o frazione superiore;
per
costruzioni con più i 4 appartamenti è necessario riservare, oltre al minimo di
posteggi prescritto, il 20 % di posteggi in più per visitatori (eventualmente
realizzati a livello).
b) ...
Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal municipio
solo quando la formazione dei posteggi risultasse tecnicamente impossibile,
eccessivamente onerosa o fosse in contrasto con il principio di conservazione
dei valori storici e ambientali del nucleo.
In questo caso il municipio, concedendo la licenza
edilizia, impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25 %
del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno."
L'obbligo di dotare le costruzioni di un sufficiente numero
di posteggi non sussiste soltanto in caso di nuova edificazione, ma anche in
caso di interventi su costruzioni esistenti. A determinate condizioni, un
simile obbligo potrebbe anzi essere imposto in modo generalizzato, prescindendo
dall’esecuzione di interventi edilizi. In assenza di esplicite disposizioni in
tal senso, l’obbligo di approntare i posteggi necessari sussiste comunque
soltanto nelle ipotesi di intervento previste dai regolamenti comunali. Queste
norme, non sempre adeguatamente meditate, permettono di regola di mantenere e
riparare le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore
in epoca posteriore, imponendo l'adattamento al nuovo diritto soltanto a
partire dal momento in cui vengono intrapresi lavori di trasformazione o di
ampliamento di una certa importanza (cfr. per analogia art. 39 RLE; STA 28.2.92
in re comune di __________ in RDAT 1992 II N. 37; ZBl 1986, 507; Zimmerlin, Das
Baugesetz des Kt-Aargau, § 24 N 224 N5c; Frey, Die Erstellungspflicht von
Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach Zürch. Recht, pag. 21 seg.).
In quest'ordine di idee, l'art. 70 NAPR di __________ limita
l'obbligo di dotare le costruzioni esistenti di un adeguato numero di posteggi
alle ipotesi di ampliamento e di cambiamento sostanziale di destinazione,
ovvero ad interventi edilizi di un certo rilievo, suscettibili di ripercuotersi
sul fabbisogno di aree di posteggio. Dispensa per contro dall'obbligo in esame
gli interventi di ordinaria manutenzione ed i riattamenti, ovvero i risanamenti
di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione (cfr. art. 14
cifra 6 NAPR).
- Nel caso in esame, l'intervento
divisato dal ricorrente è tale da ingenerare l'obbligo di approntare i posteggi
prescritti dall'art. 70 NAPR. Non si tratta in effetti di una semplice
riattazione interna, ovvero di un ripristino delle funzioni originarie dell'immobile,
ma di opere di ristrutturazione di vasta portata, che implicano un notevole investimento
e comportano fra l'altro la formazione di un nuovo appartamento al PT (al posto
dell'autorimessa esistente) ed un apprezzabile aumento della SUL dell'appartamento
del 2. piano.
Date le evidenti ripercussioni di queste modifiche sul
fabbisogno di posteggi, non appare affatto insostenibile configurare l'intervento
in oggetto alla stregua di un cambiamento sostanziale di destinazione,
accompagnato da un ampliamento che richiama l'obbligo sancito dall'art. 70
NAPR. Vero è che tale intervento non sovverte radicalmente le attuali modalità
di utilizzazione dell'immobile, che resta a vocazione residenziale. Vero è pure
che la volumetria rimane invariata. Il rilevante aumento della superficie abitabile
e la soppressione dell'autorimessa costituiscono nondimeno modifiche oltremodo
significative dell'attuale destinazione dello stabile per rapporto al
fabbisogno di posteggi che ne deriva.
Sostanzialmente conforme al diritto appare quindi la decisione
del municipio di esigere la formazione dei posteggi mancanti.
Infondate, oltre che poco comprensibili, sono le censure che
l'insorgente solleva con riferimento alla parità di trattamento.
Non è invero dato di vedere di quale discriminazione possa dolersi
a dipendenza del fatto che venga chiamato a pagare un contributo sostitutivo
per posteggi venuti a mancare in seguito alla trasformazione dell'autorimessa
in un appartamento.
Da respingere è inoltre la richiesta di limitare il
contributo sostitutivo all'aumento della superficie abitativa ricavato dalle
previste trasformazioni.
In caso di ampliamenti o cambiamenti sostanziali di
destinazione interessanti costruzioni esistenti in contrasto con le
prescrizioni sui posteggi, l'obbligo di approntare i posteggi mancanti non è
circoscritto alla parte di costruzione interessata dalla modifica, ma si
estende a tutto l'immobile. Stante che le costruzioni esistenti in contrasto
con il diritto posteriore possono essere soltanto mantenute e riparate (art. 39
RLE), il rilascio della licenza per interventi di maggior rilievo implica
infatti necessariamente che tutta la costruzione venga resa conforme alle
prescrizioni dotandola dei posteggi mancanti.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto, confermando
le decisioni impugnate siccome immuni da violazioni del diritto.
- Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 53, 70 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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