AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.2
Data decisione, Autorità:
21.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00002
Lugano
21 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 gennaio 1997 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 4 dicembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6365) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 agosto
1996 con cui il municipio di __________ non lo conferma in carica per il
periodo amministrativo 1996-2000;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 21 dicembre
1993 il municipio di __________ ha assunto il ricorrente __________ quale
segretario comunale. L'attestato di nomina stabiliva che il periodo di prova
sarebbe stato "rinnovato di anno in anno" sino al conseguimento del
certificato di abilitazione.
B. Con scritto del 30 dicembre
1994 l'allora sindaco del comune ha invitato il ricorrente a migliorare la
qualità delle prestazioni lavorative fornite. La lettera gli addebitava
dimenticanze, leggerezze e superficialità, facendo riferimento, a titolo di
esempio, ad alcune concrete inadempienze. Terminava suggerendo al ricorrente
una serie di provvedimenti volti a razionalizzare ed ordinare i processi
lavorativi.
Il 13 gennaio 1996 il municipio ha nuovamente e formalmente richiamato
__________ a migliorare la qualità del lavoro, soprattutto dal profilo
dell'ordine e della tempestività d'esecuzione. L'esecutivo comunale
rimproverava in particolare al ricorrente di aver dato seguito alle
sollecitazioni del sindaco soltanto per un certo periodo per poi riprendere il
solito andazzo.
C. Nella seduta costitutiva del
13 maggio 1996 il municipio eletto il 28 aprile precedente ha invitato il
segretario a fornirgli un elenco completo di tutte le pratiche pendenti o
sospese e della corrispondenza inevasa, fissandogli un termine scadente il 28
di quel mese.
Il 10 giugno 1996 il nuovo sindaco ha sollecitato per
iscritto il ricorrente a fornire l'elenco richiesto. Nello stesso scritto, l'ha
inoltre richiamato all'ordine, rimproverandogli mancanze a livello di
organizzazione, di precisione e di discrezione.
Gli stessi addebiti sono stati ripresi nello scritto del 29
luglio 1996 con cui il municipio ha invitato il segretario comunale a giustificare
per iscritto le inadempienze denunciate. Con lettera del 14 agosto 1996
__________ ha preso posizione sugli addebiti mossigli, riconoscendo di lavorare
in modo dispersivo ed irrazionale, ma sostenendo di aver fatto e di fare del
suo meglio per raddrizzare la situazione. A comprova di questo assunto, sosteneva
di essere riuscito a recuperare almeno parte degli arretrati.
Il ricorrente ha comunque negato di essere venuto meno al dovere
di discrezione ed ha attribuito le disfunzioni della cancelleria al carico di
lavoro talvolta eccessivo.
D. Preso atto delle
giustificazioni addotte, il 27 agosto 1996 il municipio ha deciso di porre
termine al rapporto di lavoro per la fine del successivo mese di novembre. La
decisione, motivata dall'insufficienza delle prestazioni lavorative fornite, è
stata consegnata brevi manu al ricorrente il giorno seguente.
E. Con giudizio 4 dicembre 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________.
Esposti i principi che regolano la materia del contendere, il
Governo ha in sostanza ritenuto che le inadempienze addebitate all'insorgente
giustificassero la mancata conferma.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione di
licenziamento.
Dopo aver rilevato di aver superato il periodo di prova
impostogli, limitato ad un anno e non prorogabile illimitatamente a semplice
giudizio del datore di lavoro, l'insorgente eccepisce in limine la tempestività
della disdetta notificatagli.
In caso di mancata conferma, osserva, il rapporto d'impiego
cessa sei mesi dopo le elezioni comunali. La disdetta sarebbe quindi tardiva
perché stabilisce la cessazione del rapporto d'impiego per la fine di novembre,
ovvero sette mesi dopo le elezioni comunali.
Già per questo motivo la decisione andrebbe annullata.
Il ricorrente contesta comunque il provvedimento anche nel merito,
adducendo di aver sempre svolto il suo lavoro in modo corretto e coscienzioso e
rimproverando al municipio di non aver esperito un'inchiesta disciplinare.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione approda il municipio, contestando partitamente le tesi
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 208 LOC, 43, 46
PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente postula invero l'assunzione di
ulteriori prove. E' lecito d'altro canto presumere che l'audizione testimoniale
dei municipali non porterebbe a risultati diversi da quelli che emergono dagli
atti.
- 2.1. Per essere nominato,
dispone l'art. 143 LOC, il segretario comunale deve essere in possesso
dell'attestato di abilitazione. Il segretario che ne è privo, prosegue la
norma, deve conseguirlo entro l'anno di prova, pena la decadenza dalla carica.
L'anno di prova, cui soggiacciono tutti i dipendenti comunali
di nuova nomina (art. 130 LOC), può essere prorogato per un secondo anno al
massimo.
Durante il periodo di prova il rapporto d'impiego può essere
dis-detto per la fine di un mese con trenta giorni di preavviso (art. 130 cpv.
2 LOC). La disdetta data durante il periodo di prova può essere motivata anche
soltanto con l'insoddisfazione del datore di lavoro per le prestazioni di
lavoro fornite dal dipendente. Non è in particolare richiesta l'esistenza di
gravi motivi.
2.2. In concreto, __________ è stato assunto dal comune di
__________ come segretario comunale a far tempo dal il 1. febbraio 1994.
Essendo di nuova nomina, il suo statuto era quello di dipendente in prova. Non
essendo in possesso del certificato di abilitazione richiesto dalla legge, il
ricorrente avrebbe dovuto procurarsi il titolo di studio al più tardi entro il
- febbraio 1996, pena la decadenza dalla carica (art. 143 cpv. 2 LOC).
Ciò non è avvenuto. V'è quindi da chiedersi se il ricorrente
non sia già di per sé da considerare decaduto dalla carica (cfr. STA 26.6.91 in
re comune di __________ = RDAT 1992 I N 3). La questione va risolta
negativamente, poiché l'atto di nomina stabiliva che il periodo di prova
sarebbe stato rinnovato di anno in anno sino al conseguimento del certificato
di abilitazione; disposizione, questa, che, pur ponendosi in contrasto con
l'art. 143 cpv. 3 LOC, permetterebbe comunque al ricorrente di sottrarsi alle
conseguenze decadenziali sancite dalla legge, invocando con successo il
principio della buona fede, in quanto riferito alla tutela della fiducia
riposta nelle assicurazioni dategli dall'autorità.
Ammesso che il ricorrente non sia decaduto dalla carica ope legis,
si deve comunque ritenere che la mancanza dell'attestato richiesto dall'art.
143 cpv. 1 LOC gli abbia impedito di consolidare il rapporto d'impiego, ponendo
termine al periodo di prova. Per i segretari comunali privi di tale titolo di
studio, la condizione di precariato prende infatti fine soltanto con il
conseguimento del certificato richiesto dalla legge.
Vero è che l'autorità di nomina non può prorogare indefinitamente
il periodo di prova. A maggior ragione tale possibilità dev'essere esclusa nel
caso dei segretari comunali, per i quali l'art. 143 cpv. 3 LOC fissa
esplicitamente un periodo di prova massimo di due anni. L'inosservanza
del limite temporale sancito dalla norma suddetta per il periodo di prova non
determina tuttavia il consolidamento del rapporto d'impiego dei segretari
comunali privi dell'attestato. Semmai determina la decadenza dalla carica. Il
posto da essi occupato non diventa comunque stabile sintanto che non conseguono
il titolo di studio che la legge pone come requisito per la nomina.
Accertato che nell'ipotesi più favorevole al ricorrente il
suo rapporto d'impiego è rimasto quello di un dipendente in prova, la disdetta
andrebbe di per sé confermata già perché è stata pronunciata durante il periodo
di collaudo e di verifica delle attitudini a causa dell'insufficienza delle
prestazioni lavorative fornite.
- Per motivi sui quali non
occorre qui indagare, il municipio ha tuttavia disdetto il rapporto d'impiego
fondandosi sulle disposizioni che regolano la conferma in carica dei dipendenti
alla scadenza del periodo amministrativo.
3.1. Giusta l'art. 127 LOC, il periodo di nomina dei
dipendenti comunali scade sei mesi dopo le elezioni comunali. La riconferma è
presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al
dipendente di non confermarlo in carica, precisando i motivi. In ogni caso,
soggiunge l'art. 127 cpv. 2 LOC, devono essere rispettati i termini di disdetta
dell'art. 132 LOC.
La mancata conferma, conclude il capoverso seguente, può avvenire
solo per giustificati motivi.
I primi due capoversi della norma in esame regolano: (a) la
scadenza generale del periodo di nomina dei dipendenti comunali (sei mesi dopo
le elezioni), (b) il termine massimo per notificare la disdetta e prevenire la
riconferma tacita (entro quattro mesi dalle elezioni comunali) e (c) il termine
di disdetta in quanto tale (tre mesi o più se così prevede il regolamento
comunale; cfr. art. 132 LOC).
Dalla reciproca interazione di questi termini discende che i
dipendenti ai quali viene notificata la disdetta del rapporto di lavoro dopo la
scadenza del terzo mese dalle elezioni comunali ed i dipendenti per i quali il
regolamento comunale prevede un termine di disdetta più lungo di tre mesi
rimangono in carica anche oltre la scadenza generale del periodo di nomina (sei
mesi dalle elezioni comunali). L'incongruenza, dettata dalla preoccupazione di
dare ai dipendenti il tempo di cercarsi un altro posto di lavoro senza rimanere
temporaneamente disoccupati, è soltanto apparente. Non permette in particolare
di concludere che questi dipendenti vengano confermati in carica per un
ulteriore periodo amministrativo. Per impedire la conferma in carica è
sufficiente che la disdetta pervenga al dipendente prima della scadenza del
termine di quattro mesi dalle elezioni comunali.
3.2. In concreto, il ricorrente eccepisce anzitutto la
tempestività della mancata conferma. Richiamandosi alle indicazioni date dal
municipio circa la cessazione effettiva del rapporto di lavoro (fine novembre
1996), __________ reputa che la disdetta sia tardiva.
A torto, poiché determinante per la tempestività della
decisione di mancata conferma è il termine di quattro mesi dalle elezioni
comunali. Termine che il municipio ha pienamente rispettato, avendo notificato
al ricorrente la mancata conferma il 28 agosto 1996, ovvero esattamente quattro
mesi dopo le elezioni comunali del 28 aprile dell'anno scorso.
Conforme al termine di disdetta di tre mesi fissato dall'art.
132 LOC è pure l'indicazione della data di cessazione effettiva del rapporto di
lavoro.
3.3. La mancata conferma non deve necessariamente essere ricondotta
ad una violazione dei doveri di servizio. Non presuppone una colpa del
dipendente. Basta che sia sorretta da ragioni oggettive e sostenibili.
A torto rimprovera pertanto il ricorrente al municipio di non
aver esperito un'inchiesta disciplinare. Gli addebiti che l'autorità comunale
muove al ricorrente prescindono da qualsiasi valutazione soggettiva. Fanno
completa astrazione da qualsiasi ipotesi di violazione dei doveri di servizio.
Considerano unicamente l'insufficienza oggettiva delle prestazioni lavorative
fornite dal ricorrente.
Anche da questo profilo, il provvedimento regge perfettamente
alla critica dell'insorgente.
3.4. Resta quindi soltanto da verificare se i rimproveri
mossi dall'autorità comunale al ricorrente siano tali da giustificare la mancata
conferma.
Orbene, anche da questo punto di vista il provvedimento non
presta il fianco a critiche.
Il ricorrente è in effetti stato ripetutamente richiamato a
migliorare la qualità delle proprie prestazioni lavorative, insufficiente dal
profilo dell'ordine e della precisione.
Tanto il precedente municipio, quanto il nuovo erano insoddisfatti
del lavoro svolto dal ricorrente al quale hanno ripetutamente rimproverato di
non registrare la corrispondenza, di non tenere uno scadenzario, di non tenere
ordine negli uffici, di accumulare ingiustificati ritardi nell'evasione delle
pratiche, di lavorare in modo dispersivo ed irrazionale: in poche parole, di non
essere all'altezza dei compiti affidatigli.
Ora, tutti questi rimproveri, sulla cui attendibilità non
esistono dubbi e sui quali è stata data al ricorrente la facoltà di prendere
posizione, costituiscono un motivo più che sufficiente per non confermare in
carica il segretario comunale.
Invano censura l'insorgente la disdetta richiamandosi al
principio di proporzionalità. La decisione di non confermare in carica un
dipendente, che manifestamente non è in grado di svolgere correttamente il
proprio lavoro, non procede di certo da un esercizio abusivo del potere
discrezionale che la legge conferisce al municipio in ordine alla valutazione
della sufficienza delle prestazioni lavorative fornite dal dipendente. La
pubblica amministrazione non può permettersi il lusso di mantenere al proprio
servizio dipendenti che non sono all'altezza dei compiti loro affidati.
- Così stando le cose, il
ricorso va senz'altro respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 127, 132, 143 LOC, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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