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Numero d'incarto:
52.1997.202
Data decisione, Autorità:
16.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00202
Lugano
16 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 agosto 1997 di
contro
la
decisione 5 agosto 1997, no. 3790, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 giugno
1997 con cui il municipio di __________ ha nominato __________ alla carica di
segretario comunale;
viste le risposte:
-
3 settembre 1997 di __________;
-
3 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
9 settembre 1997 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3 giugno 1997 il
municipio di __________ ha risolto di indire un concorso per la nomina di un
nuovo segretario comunale in sostituzione di quello attuale, dimissionario;
conformemente all’art. 44 ROD, il candidato prescelto avrebbe dovuto essere in
possesso della licenza di scuola media superiore;
che il bando di concorso apparso all'albo comunale, fra i
vari requisiti, esigeva la "licenza di scuola media superiore o istituiti
equivalenti", mentre quello pubblicato sul Foglio Ufficiale - per una
svista dell’amministrazione di tale organo - esigeva la "licenza di scuola
superiore o istituti equivalenti";
che valutate le 19 candidature inoltrate, il municipio ha
risolto di nominare il concorrente __________, titolare di un attestato di
maturità;
che contro questa risoluzione è insorto davanti al Consiglio
di Stato __________, che agendo in veste di semplice cittadino, contestava che
il concorrente prescelto fosse in possesso di una licenza di scuola superiore
come richiesto dal bando apparso sul Foglio Ufficiale;
che con giudizio 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, ritenendo che il requisito apparso sul Foglio Ufficiale
fosse il frutto di una svista dell'amministrazione di tale organo di pubblicazione
e che corretto fosse quello indicato dal bando di concorso pubblicato all'albo
comunale;
che contro questo giudizio governativo il soccombente insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato
assieme alla controversa nomina;
che secondo l'insorgente il municipio avrebbe dovuto
attenersi alle più severe condizioni poste dal bando di concorso apparso sul
Foglio Ufficiale, assurte a legge del concorso in seguito a tale pubblicazione;
tanto più che avrebbero dissuaso dalla partecipazione i potenziali candidati
privi di un titolo di studio di scuola superiore;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dal segretario nominato che contestano succintamente
le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 126 LOC i dipendenti del comune sono nominati
dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di
almeno sette giorni;
che, analogamente, gli art. 2 e 3 ROD di __________ dispongono
che l'assunzione dei dipendenti comunali ha luogo previo concorso, pubblicato
all'albo comunale o sul Foglio Ufficiale;
che la pubblicazione del concorso all'albo comunale
costituisce una condizione imperativa minima per l'assunzione di dipendenti
comunali; quella sul Foglio Ufficiale è invece una condizione supplementare, di
natura dispositiva, volta ad assicurare maggior pubblicità al concorso;
che, in concreto, il municipio ha rispettato pienamente la
legge, pubblicando il concorso tanto all'albo comunale, quanto sul Foglio Ufficiale;
che il bando di concorso costituisce un invito a presentare offerte,
mediante il quale l'ente banditore stabilisce in modo vincolante le regole
della gara (RDAT 1985 N. 16);
che in quanto produttivo di effetti giuridici esterni il
bando di concorso è considerato un atto amministrativo impugnabile autonomamente;
che, in concreto, la risoluzione con cui il municipio di
__________ ha indetto il concorso per l'assunzione di un segretario comunale
stabiliva che i postulanti avrebbero dovuto essere in possesso di una
"licenza di scuola media superiore";
che tale requisito, conforme a quanto prescrive l'art. 44
ROD, è stato ripreso dal bando pubblicato all'albo comunale;
che in seguito ad una svista dell'amministrazione del Foglio
Ufficiale il bando di concorso apparso su quest'organo di pubblicazione ha
tuttavia posto come condizione il possesso di una "licenza di scuola
superiore";
che prevalente, in quanto conforme alla risoluzione con cui
il municipio ha indetto il concorso, è la condizione posta dal bando pubblicato
all'albo comunale;
che la svista in cui è incorsa l'amministrazione del Foglio
Ufficiale non è di certo atta a modificare le regole fissate dal municipio con
la risoluzione di apertura del concorso in ossequio a quanto dispone l'art. 44
ROD;
che da questo profilo il ricorso va pertanto respinto;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'insolito
requisito "licenza di scuola superiore o istituti equivalenti"
previsto dal bando apparso sul Foglio Ufficiale, non era peraltro atto a indurre
potenziali concorrenti a rinunciare a partecipare al concorso, siccome privi di
un titolo di studio di livello universitario; tant'è vero che ben 18 candidati,
prendendo parte al concorso anche senza essere in possesso di un simile titolo,
hanno dimostrato con i fatti di non intravvedervi il significato che il ricorrente
pretende di attribuirgli;
che anche da questo punto di vista il ricorso va quindi
disatteso siccome palesemente privo di fondamento;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 126 LOC; 2, 3, 44 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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