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Numero d'incarto:
52.1997.212
Data decisione, Autorità:
11.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00212
Lugano
11 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1997 di
__________,
patrocinato
da: avv. __________,
contro
la
risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3752) con cui il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso 2 ottobre 1996 dell'insorgente avverso
l'autorizzazione n. 1.031.0618 rilasciata il 7 giugno 1996 dal dipartimento
del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato, a __________, per
l'uso speciale del demanio pubblico al mapp. __________ di quel comune da
destinare a parcheggio per 4 autovetture a favore del ristorante __________;
viste le risposte:
-
9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
16 settembre 1997 del Dipartimento
del territorio;
-
8 ottobre 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ é proprietario
del mapp. __________ di __________, ubicato in località __________, poco sopra
la strada cantonale che conduce a __________. E' separato da quest'ultima dal
mapp. __________, di proprietà del resistente __________, sul quale il mapp.
__________ od il suo proprietario beneficiano - per ammissione delle parti - di
una servitù di posteggio non iscritta a registro fondiario per una superficie
di 20 mq. Dal momento tuttavia che il mapp. __________ é posto in prossimità di
una curva, e dunque (secondo le affermazioni del ricorrente) "di accesso
difficile e pericoloso", il 17 luglio 1996 __________ ha inoltrato al
dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato (UCPS),
una domanda di acquisto o locazione del mapp. __________, posto di fronte al
mapp. __________, sul lato opposto della strada cantonale e meglio tra questa
ed il lago Ceresio. Verosimilmente alle date 22/23 agosto 1996 il signor
__________ dell'UCPS ha informato telefonicamente l'insorgente che quella
particella era tuttavia già stata ceduta in uso speciale al resistente
__________ per posteggiarvi 4 autoveicoli di clienti del ristorante __________:
informazione che é successivamente stata confermata per iscritto con lettera 16
settembre 1996, dalla quale si desumeva che la relativa autorizzazione datava
del 7 giugno 1996.
B. a) Con ricorso 2 ottobre
1996 __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro il rilascio
della testé menzionata autorizzazione, della quale ha chiesto l'annullamento,
lamentando in ordine il mancato coinvolgimento dei vicini e del comune e nel
merito che i pochi posteggi ricavabili in quella località siano tutti stati
attribuiti al resistente __________.
b) Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il gravame, facendo difetto al ricorrente la legittimazione
a ricorrere giusta l'art. 43 PAmm.
C. Con impugnativa 28 agosto
1997 __________ si é aggravato contro il giudicato governativo 5 agosto 1997
davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato in via principale di
annullare l'autorizzazione 7 giugno 1996 e di attribuirla a suo favore, in via
subordinata di semplicemente annullarla. L'insorgente ribadisce ed amplia le
censure sottoposte all'esame del Governo, cui rimprovera di non avergli
riconosciuto la legittimazione a ricorrere ed inoltre di non aver tenuto
un'udienza ed esperito un sopralluogo. Produce inoltre copia di una lettera
indirizzatagli il 21 marzo 1997 dal patrocinatore di __________, che lo invita
a liberare il posteggio al mapp. __________ entro il 31 marzo successivo.
Il Consiglio di Stato, l'ufficio del demanio (UD), succeduto
all'UCPS nel rilascio delle autorizzazioni, e __________ hanno sollecitato la
reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 30 cpv. 2 LDP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del ricorrente a contestare il giudicato governativo, che gli ha
negato la legittimazione a contestare l'autorizzazione dipartimentale 7 giugno
1996, certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può
inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
-
2.1. Il Consiglio di Stato
ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ negandogli la
legittimazione ad impugnare l'autorizzazione 7 giugno 1996 in applicazione dell'art.
43 PAmm. A torto, tuttavia.
2.2. Giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre
ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi
dalla decisione impugnata. La nozione di interesse legittimo corrisponde,
secondo la prassi di questo Tribunale e l'interpretazione del Tribunale
federale, a quella di interesse degno di protezione giusta gli art. 103 lett. a
OG e 48 lett. a PA. Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il
legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,
cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento
impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o
che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o
speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta
però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e
non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto,
ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente.
Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 PAmm basta pertanto
che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed
attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e
dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. per tutte le
enunciazioni che precedono RDAT I-1993 N. 22 consid. 1.2. e rinvii).
2.3. Nel concreto caso il ricorrente é proprietario del mapp.
__________ di __________, ove risiede. Quel fondo é posto nelle immediate
vicinanze (nemmeno 30 m) del mapp. __________, che l'UCPS ha concesso in uso
speciale al resistente __________ per parcheggiare 4 autovetture di clienti del
ristorante __________. Il ricorrente rientra pertanto con certezza nel novero
delle persone che vengono toccate più che qualsiasi altro cittadino dal
rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale del predetto fondo. A maggior
ragione se si tien conto che il ricorrente aveva addirittura sollecitato la
messa a disposizione di quello stesso fondo per poter posteggiare i suoi
veicoli a motore. Bisogna pertanto riconoscere che __________ possiede un interesse
personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della
menzionata decisione dell'UCPS e dunque all'ottenimento di un giudizio che gli
sia più favorevole. __________ possedeva pertanto indubitabilmente la legittimazione
ad impugnare la stessa innanzi al Consiglio di Stato.
2.4. Negando indebitamente la legittimazione al ricorrente il
Consiglio di Stato ha violato il diritto (art. 61 PAmm), più precisamente
l'art. 43 PAmm. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla
base di questa considerazione e, in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli
atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché abbia ad entrare nel merito del
ricorso inoltrato il 2 ottobre 1996 da __________. Quell'impugnativa deve
essere considerata tempestiva. E' in effetti stata inoltrata nel termine di 15
giorni dall'intimazione della comunicazione scritta 16 settembre 1996 con cui
l'UCPS informava l'insorgente di non poter dar seguito alla sua richiesta di
utilizzare il mapp. __________, poiché già attribuito in uso speciale al
resistente __________ con autorizzazione del 7 giugno precedente (art. 46 cpv.
1 PAmm). La procedura amministrativa ticinese é caratterizzata dalla forma
scritta sia per quanto riguarda le istanze ed i ricorsi (art. 8 cpv. 1 PAmm)
che per quanto concerne le relative decisioni (art. 26 cpv. 1 PAmm).
Contrariamente a quanto obietta l'UCPS nelle osservazioni al ricorso innanzi al
Consiglio di Stato, il giorno 22/23 agosto 1996, in cui un funzionario di detto
ufficio annunciò preventivamente per telefono al ricorrente che la sua domanda
sarebbe stata respinta per quel motivo, non può pertanto essere in alcun modo
preso in considerazione, in sede di accertamento della tempestività
dell'impugnativa, quale data di intimazione. Del resto, per giurisprudenza
costante di questo Tribunale, con "conoscenza" della decisione ai
sensi dell'art. 46 cpv. 1 PAmm - che fa decorrere il termine di ricorso anche
in assenza di intimazione - si deve intendere, nel caso in cui una parte abbia
diritto di ricevere personalmente una decisione che non gli é però stata
notificata, l'intimazione posteriore della decisione a questa parte dietro
richiesta della (parte) stessa formulata in ossequio al principio della buona
fede, ovvero non appena la parte sia venuta a sapere dell'esistenza della
decisione. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una
decisione per potersi determinare se impugnarla o meno: a questo scopo é invece
essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo
(STA destinata a pubblicazione 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.5.; inoltre
STA inedite 25 luglio 1995 in re P., consid. 3.1.; 20 settembre 1993 in re M.
& Cie. SA, consid. 1.2.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32 N. 1.6.). Orbene, l'UCPS non ha
nemmeno mai trasmesso copia dell'autorizzazione 7 giugno 1996 al ricorrente,
che ha potuto consultare quel documento solo grazie al richiamo effettuato,
dietro sua espressa richiesta, da parte del servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato e pertanto addirittura dopo l'inoltro del gravame.
- Tassa di giudizio e
ripetibili, commisurate all'esame parziale della contestazione, devono essere
messe a carico del resistente e soccombente di __________ (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61, 65 PAmm, 10, 11, 30 LDP
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§. E'
pertanto annullata la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3752) del Consiglio di
Stato.
§§. Gli atti
sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 2
ottobre 1996 di __________ contro l'autorizzazione n. 1.031.0618 rilasciata il
7 giugno 1996 dal dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà
dello Stato, a __________, per l'uso speciale del demanio pubblico al mapp.
__________ di quel comune da destinare a parcheggio per 4 autovetture a favore
del ristorante __________.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico di __________, il quale é altresì condannato a
rifondere al ricorrente identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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