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Numero d'incarto:
52.1997.216
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00216
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1997 di
e __________
Contro
la
risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3746) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso 29 dicembre 1995 degli insorgenti avverso la deliberazione 14 dicembre
1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha accolto il messaggio
25 novembre 1995 proponente l'approvazione dei conti consuntivi concernenti
la costruzione detta "__________";
viste le risposte:
-
9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
12 settembre 1997 della __________;
-
17 settembre 1997 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale
di __________ é stata convocata in seduta straordinaria il giorno 14 dicembre
1995 per deliberare, tra l'altro, sui conti consuntivi concernenti la
costruzione intrapresa dalla parrocchia al mapp. , detta
"". Il relativo messaggio del Consiglio parrocchiale, del
25 novembre 1995, indicava che i costi di costruzione erano assommati a fr. 6'237'000.--, a fronte di un credito
complessivo concesso dall'assemblea (alle date 2 luglio 1987 e 11 marzo 1991)
di fr. 6'900'000.--. Motivo per il quale la costruzione era stata portata a
termine conseguendo un risparmio di fr. 663'000.--.
b) Con scritto 5 dicembre 1995 __________ e __________ loro
dove potevano esaminare i giustificativi concernenti la detta trattanda. Dal
verbale dell'assemblea - tenutasi, come detto, il 14 dicembre successivo -
risulta inoltre che __________ ha chiesto "spiegazioni sui conti
preventivati", ricevendo risposta dal Presidente del Consiglio
parrocchiale, e che il messaggio ha raccolto 13 voti favorevoli, 4 i contrari e
7 gli astenuti (i membri del Consiglio parrocchiale). Con lettera del 14
dicembre stesso __________ e __________ hanno lamentato di avere ricevuto una
insufficiente informazione in merito alla detta trattanda vuoi attraverso il
messaggio 25 novembre 1995, distribuito in occasione dell'assemblea, vuoi
attraverso le risposte ricevute in occasione dell'assemblea medesima, motivo
per cui chiedevano di potere visionare in dettaglio i conti, riservandosi di
inoltrare ricorso contro gli stessi nel caso in cui non avessero ricevuto una risposta
entro 7 giorni.
B. a) Il 29 dicembre 1995
__________ e __________ hanno impugnato la deliberazione assembleare 14
dicembre 1995. Dopo aver sollevato svariate censure di merito - costi di
costruzione maggiori rispetto alle informazioni date all'assemblea 12 marzo
1992, esecuzione in parte divergente dai progetti iniziali, ritardi nella consegna
dell'opera, difformità tra il costo dell'opera indicato nel messaggio 25
novembre 1995 rispetto a quello indicato nel consuntivo 1994 ed a quello di cui
alla relazione distribuita in occasione dell'assemblea dell'8 marzo 1995 - i
ricorrenti, dichiarando di non avere ricevuto una risposta ai loro scritti 5 e
14 dicembre 1995 e di non essere stati soddisfatti dalle risposte ricevute nel
corso dell'assemblea, hanno sollecitato l'annullamento della deliberazione
assembleare su questo oggetto ed hanno nel contempo chiesto di essere
autorizzati a consultare gli atti relativi alla costruzione in parola.
b) Con risoluzione 11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha
evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Più precisamente, applicando per
analogia l'art. 19 LLCC, il Governo ha considerato che l'esame dei conti
consuntivi del __________ esulava dalla sua competenza, trattandosi di
prerogativa dell'Ordinario. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato
irricevibile il gravame, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti
alla Curia vescovile per l'approvazione dei menzionati conti consuntivi.
C. a) Con impugnativa 20
settembre 1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale
avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato
l'annullamento insieme ai conti consuntivi del "__________". Essi
hanno sostenuto in primo luogo la competenza del Governo di verificare detti
conti.
b) Con sentenza 20 novembre 1996 il Tribunale amministrativo
ha accolto il ricorso ed ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato affinché
entrasse nel merito del ricorso 29 dicembre 1995, poiché competente a tanto in
applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LLCC. Per la relativa motivazione il Tribunale
rinvia al testé menzionato giudizio, noto alle parti.
c) Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
indi evaso il ricorso 29 dicembre 1995, respingendo tutte le censure e, di
riflesso, il gravame medesimo.
D. Con impugnativa 30 agosto
1997 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento
insieme ai conti consuntivi del "__________". Essi riprendono e
sviluppano nella presente sede solo la censura secondo cui i costi di costruzione
riportati nel messaggio 25 novembre 1995, approvato dall'assemblea nella seduta
del 14 dicembre successivo, siano superiori rispetto a quelli forniti all'assemblea
12 marzo 1992 e, in subordine, ad altre date.
Il consiglio parrocchiale, il Consiglio di Stato così come la
Curia vescovile hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2
LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio
della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa é
dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I ricorrenti eccepiscono in
questa sede che i costi di costruzione riportati nel messaggio 25 novembre
1995, approvato dall'assemblea nella seduta del 14 dicembre successivo, siano
superiori rispetto a quelli illustrati all'assemblea 12 marzo 1992 e, in
subordine, ad altre date. Questa censura non può però essere ascoltata nella presente
sede. In effetti il ricorso al Tribunale amministrativo é proponibile solo per
violazione del diritto (art. 61 PAmm). Orbene il fatto che vi siano delle
discrepanze tra i costi consuntivi dell'edificazione del __________ e quelli
annunciati a titolo di pura informazione/valutazione in occasione dell'assemblea
tenutasi il 12 marzo 1992, che - é opportuno ricordare - non era chiamata a
pronunciarsi sullo stanziamento dei crediti (già effettuato alle date 2 luglio
1986 e 11 marzo 1991), od eventualmente ad altre date, non costituisce una
violazione di una qualche norma di diritto e non può pertanto condurre all'annullamento
della deliberazione di approvazione del consuntivo dell'opera. Del resto, come
questo Tribunale aveva già avuto occasione di rilevare al considerando 3 del
giudizio 27 ottobre 1995 relativamente alla differenza tra le valutazioni
fornite il 12 marzo 1992 rispetto alle cifre riportate nella contabilità al 31
dicembre 1994, che vi sia una differenza tra questi importi é perfettamente
plausibile, tanto più che - com'é noto - i progetti sono stati leggermente
modificati. Questa constatazione non intacca pertanto minimamente la
legittimità dei conti approvati: legittimità che, nel concreto caso, é stata
verificata ed avallata anche dall'ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
dello Stato (cfr. al relativo rapporto 2 novembre 1995 all'intenzione
dell'ufficio dell'abitazione e relativi annessi, agli atti). Sia detto per
completezza - anche se l'argomento non sembra più essere ripreso dai ricorrenti
nella presente sede - che l'irrilevanza della discrepanza tra le cifre oggetto
di informazione e quelle sottoposte all'approvazione dell'assemblea solleva, di
riflesso, il consiglio parrocchiale dall'obbligo di giustificarla.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì
condannati a rifondere alla parrocchia di __________, assistita da un legale,
delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono inoltre
condannati a rifondere alla parrocchia di __________ identico importo per
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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