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Numero d'incarto:
52.1997.236
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00236
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso per denegata giustizia del 5 maggio 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 17 marzo 1997 (n. 1274) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa con domanda di assistenza giudiziaria presentata
dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre 1995 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di permesso di dimora;
richiamata la sentenza 25 agosto 1997
del Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano, si è sposato il __________ a __________ con __________, cittadina
svizzera attinente di __________.
In seguito al matrimonio, gli è stato rilasciato un permesso
di dimora annuale per poter soggiornare in Ticino con la moglie.
Il citato permesso è stato rinnovato nel 1995, con ultima scadenza
fissata al 1° luglio 1996.
Il 30 giugno 1995 __________ ha promosso causa di divorzio
avanti al Pretore delle giurisdizione di Mendrisio Sud.
B. Il 9 novembre 1995
__________ ha chiesto il rilascio del permesso di dimora con modifica delle
condizioni di soggiorno e di lavoro. Esperiti i dovuti accertamenti, la Sezione
degli stranieri ha respinto l'istanza ritenendo che non sussistevano più i presupposti
che avevano condotto al rilascio del permesso.
C. Il 16 gennaio 1996
__________ è insorto davanti il Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento
della decisione di prima istanza e la concessione del permesso richiesto,
nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Il 17 marzo 1997 il
Governo ticinese ha confermato la suddetta decisione respingendo l'impugnativa
interposta e ordinando a __________ di lasciare il territorio del Canton Ticino
entro il 30 giugno 1997.
L'Esecutivo cantonale è giunto in sostanza alla conclusione
che lo straniero era convolato a nozze unicamente per ottenere il permesso di
dimora. Ha pure considerato che la pretesa del ricorrente di vedersi rinnovato
il permesso in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configurerebbe alla stregua di un
abuso di diritto, atteso che il matrimonio starebbe naufragando, la moglie
avendo promosso azione di divorzio. Essendo stato oggetto di un rapporto di
polizia per una rissa ed avendo avuto un atteggiamento ostruzionistico nel
corso della procedura di divorzio, il ricorrente avrebbe inoltre dimostrato un
comportamento tale da soddisfare i presupposti per la revoca del permesso di
dimora.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ si è aggravato il 5 maggio 1997 davanti al Tribunale
federale con ricorso di diritto pubblico censurando un diniego di giustizia
formale, il Consiglio di Stato non essendosi pronunciato sulla domanda di
assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata in sede
cantonale.
E. Il 23 giugno 1997, il
Consiglio di Stato ha dichiarato di voler statuire sulla richiesta di
assistenza giudiziaria formulata in sede cantonale e ha sollecitato, di
conseguenza, una sospensione della procedura o, quantomeno, una proroga del
termine concessogli per presentare la propria risposta. Il 15 luglio seguente,
l'Esecutivo cantonale si è infine rimesso al giudizio del Tribunale federale.
F. Fondandosi sull'art. 98a OG
e le relative disposizioni esecutive, con sentenza del 25 agosto 1997 l'alta
Corte ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e
per l'emanazione del giudizio.
Considerato, in
diritto
- L'insorgente si duole per
un diniego di giustizia formale, il Consiglio di Stato non avendo a suo dire
esaminato l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato
d'ufficio presentata nell'ambito del ricorso vertente contro il rifiuto del
rinnovo del permesso di dimora. A mente del ricorrente, con la successiva
produzione del certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza
giudiziaria, preavvisato favorevolmente dal Municipio di __________ con
risoluzione n. 63 del 1° aprile 1996, il Governo cantonale era in possesso di
tutti gli elementi per decidere in merito all'istanza.
1.1. Secondo l'art. 30
PAmm, gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal
pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di
non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non
siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto
lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio.
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157
CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di
trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta
possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il
requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di
provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie
e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e
di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a
cui si esporrebbe.
Contro la decisione
relativa all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto che per
impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; 96 cpv. 3 e 158 cpv. 2
CPC; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, nota 144 ad art. 30).
1.2. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.3. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.4. Il ricorrente ha tuttavia diritto, di principio, al
permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Il quesito a sapere se sussista ancora è un
problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1, 119 Ib 419
consid. 2c, DTF 118 Ib 151 consid. 3d). Assodato che per le ragioni dianzi
esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale
federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo
Tribunale è certamente data.
1.5. Il gravame, tempestivo (v. sentenza dell'alta Corte
federale, consid. 2b gg) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. L'art. 65 cpv. 2 PAmm
sancisce che il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore,
segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato
la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.
2.2. Nella presente fattispecie, tenendo pure presente delle
possibilità di esito favorevole o meno del gravame, il Consiglio di Stato aveva
elementi a sufficienza per pronunciarsi sull'istanza di assistenza giudiziaria.
Dalla documentazione versata agli atti tra cui il certificato municipale, il
Governo cantonale era infatti in grado di accertare se l'insorgente possedeva
mezzi sufficienti per sopperire alle spese processuali. Omettendo tale
decisione, l'autorità inferiore è dunque incorsa in un diniego di giustizia
formale.
In conseguenza di ciò, gli atti vanno pertanto rinviati al
Consiglio di Stato affinché statuisca sulla domanda di assistenza giudiziaria
con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dall'insorgente.
- Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 7 cpv. 1 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 45, 46, 47, 60, 61, 65 LPamm; 96, 155 segg.
CPC;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza gli atti
vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda al giudizio sull'istanza
di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata da
__________ pedissequa al ricorso del 16 gennaio 1997.
- Non si prelevano né tasse né
spese.
3.Lo Stato del
Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– (ottocento) a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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