AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.242
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00242
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 1997 di
contro
la
risoluzione del 20 agosto 1997 (no. 3959) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 18 settembre
1996, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in
seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
A. L'ing. __________, cittadino
__________ nato nel __________, è entrato in Svizzera il 2 marzo 1979. Nel
nostro Paese ha dapprima ottenuto un permesso di dimora annuale - più volte
rinnovato - ed in seguito, a partire dal 2 marzo 1984, ha potuto beneficiare di
un permesso di domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per
l'ultima volta il 5 marzo 1993 e la cui scadenza è stata fissata al 2 marzo
1996.
La famiglia
del titolare, composta dalla moglie __________ e dalla figlia __________ si
sono trasferite nella __________ nel __________. La figlia __________, nata dal
precedente matrimonio, vive a __________.
A partire
dalla sua entrata in Svizzera, __________ ha lavorato in qualità di professore
di matematica e fisica presso un istituto privato e in seguito come consulente
industriale presso varie ditte. Dal 1993 svolge quest'ultima attività in proprio.
B. Il 30 novembre 1995, la
Polizia cantonale ha provveduto a interrogare __________ fermato lo stesso
giorno presso l'Ufficio regionale degli stranieri a __________ in quanto
oggetto di una ricerca del luogo di soggiorno emanata dalle autorità zurighesi
competenti concernente una contravvenzione alla Legge federale sulla circolazione
stradale. Nel corso del proprio interrogatorio, lo straniero ha dichiarato che
dal 1° novembre 1994, a causa di problemi finanziari, è rientrato in __________
a __________ presso la madre dove, nel 1995, è restato per circa dieci mesi e
precisando che la sua assenza dalla Svizzera era di 2/3 giorni per settimana. A
__________ pernottava presso vari alberghi. Ha inoltre aggiunto che gli
capitava di recarsi pure in __________ per trovare la moglie. Ha inoltre dichiarato
di avere vari debiti sfociati in 8 attestati di carenza beni per fr. 20 769.– e
esecuzioni per fr. 15 440.–.
C. Fondandosi
sui predetti accertamenti e ricordando di aver interessato i servizi di polizia
e giudiziari, con decisione del 18 settembre 1996 la Sezione degli stranieri ha
dichiarato decaduto il permesso di domicilio a __________.
D. Adìto
da __________ __________ il 4 ottobre 1996, Il Consiglio di Stato ne ha respinto
il gravame con decisione del 20 agosto 1997.
Il
Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta
quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che egli ha risieduto in
modo effettivo all'estero, presso sua madre a __________ recandosi pure in
__________ dalla moglie, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo
cantonale, il fatto di esser tornato regolarmente in Svizzera per brevi periodi
non sarebbe comunque sufficiente per impedire il decadimento del permesso di
domicilio; egli inoltre era già stato oggetto di ammonimento per mancato
versamento regolare della pensione alimentare alla figlia __________, costringendola
a far capo all'assistenza sociale.
E. Contro
la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia
riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta
in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art.
9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene
infatti che il Consiglio di Stato avrebbe interpretato arbitrariamente e contrariamente
al senso voluto le affermazioni del ricorrente, secondo cui la maggior parte
della settimana egli risiedeva in Svizzera e che la sua assenze sarebbero limitate
a 2-3 giorni.
Circa
i riferimenti secondo cui egli sarebbe stato oggetto di interesse da parte dei
servizi di polizia e giudiziari, ritiene che non possono essere posti alla base
della decisione nella presente vertenza.
Con
istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto
sospensivo.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche
il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui
ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid.
1b e riferimenti). Da notare che il permesso di domicilio è di durata
illimitata (art. 6 cpv. 1 LDDS).
Da ciò ne consegue quindi che anche la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è
data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle
predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in
particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la
revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero
notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva - ai sensi della
precitata disposizione - si intende la permanenza effettiva di una persona in
un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al
volere soggettivo dell'interessato. Pertanto, il permesso di domicilio decade
già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre
sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro
dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
- Nella fattispecie in esame,
il ricorrente dal 1° novembre 1994 al 30 novembre 1995 ha risieduto all'estero
vivendo prevalentemente a __________ in provincia di __________ (I), dove risiede
la madre, e recandosi a volte anche nella __________.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 30 novembre 1995 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha
infatti dichiarato che durante "questo tempo siccome qui ho problemi
finanziari, sono rientrato in Italia dove ho abitato con mia madre a
__________. Per dare un'idea circa 10 mesi del 1995 sono stato in Italia mentre
i rimanenti in Ticino. Preciso però che la mia assenza dalla Svizzera era di
2/3 giorni per settimana. Mi è pure capitato di recarmi nella __________
__________ per trovare mia moglie ". Ha poi aggiunto di lavorare in
qualità di "indipendente come consulente industriale. Ho alcuni clienti
in Svizzera e altri in Italia. La mia professione consiste nell'assistere il
cliente a depositare i progetti al UFPI e EPO. Voglio aggiungere che in questi
ultimi due anni c'è poco lavoro e questo è la causa dei miei problemi
finanziari". Ha inoltre affermato che di regola "pernottavo
sempre all'albergo __________, tranne in alcune circostanze dove ho alloggiato
all'albergo __________".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni -
non smentite in sede di ricorso - si deve dunque ammettere che l'insorgente, a
partire dal 1° novembre 1994 e per un periodo superiore a sei mesi, si è
stabilito all'estero rientrando in Svizzera unicamente per affari soggiornando
in vari alberghi luganesi. Poco importa se i motivi per cui egli si è
trasferito all'estero sono di natura economica o meno. Il ricorrente sottolinea
che l'assenza dalla Svizzera era limitata a 2 o 3 giorni per settimana, concludendo
che i brevi periodi di residenza sono quelli trascorsi all'estero. Sennonché,
oltre al fatto di aver dichiarato alla polizia di essere rientrato in
Italia, egli dimentica di non aver contestato la successiva domanda dell'agente
interrogante vertente su come faceva ad avere contatti per la sua professione
con la clientela se la maggior parte del tempo lo trascorreva in Italia
affermando: "Malgrado ero assente dal Ticino ho sempre tenuto la
casella postale a __________ e quando rientravo sbrigavo le mie pratiche".
Ma vi è di più. Ulteriore fatto che comprova la sua assenza prolungata e non
limitata a qualche giorno la settimana risulta dal fascicolo processuale dove
già il 13 febbraio 1995 venne rispedita al mittente, l'allora Ufficio cantonale
degli stranieri e dei passaporti, una busta indirizzata a __________ in quanto quest'ultimo
risultava "sconosciuto" all'indirizzo di via __________ a __________;
malgrado ciò egli confermò, al momento del ritiro della busta avvenuto soltanto
il 21 aprile 1995, di abitare sempre a predetto indirizzo.
Ora, secondo costante prassi del Tribunale federale va rammentato
che, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero,
il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non è
interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei
brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg.; STF inedita del
19 marzo 1997 in re __________ e LLCC, consid. 3b in fine). Un'interruzione del
suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra in Svizzera prima
dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo. Ciò
che in concreto non è avvenuto.
-
Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Il ricorso va pertanto respinto,
non necessitando ulteriore disamina.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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