AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.249
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00249-250-251-252
Lugano
16 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 16 e 17 settembre 1997 di
Contro
la
decisione 27 agosto 1997, n. 4090, del Consiglio di Stato che respinge
parzialmente le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le
risoluzioni 25 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha inflitto a
ciascuno di loro una multa di fr. 1'250.-- per violazione della LE;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________,
__________, __________ e __________ sono comproprietari in ragione di un quarto
ciascuno di un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________, in
località __________, fuori della zona edificabile di quel comune. Sul fondo
sorge uno stabile adibito ad autofficina (PT) e ad abitazione (primo piano) dei
ricorrenti __________ ed __________, rispettivamente del loro figlio
__________, titolare dell’autofficina (intestata alla Garage __________).
Nell'agosto del 1990, i ricorrenti hanno chiesto al municipio
il permesso di ampliare l'edificio, aggiungendovi un nuovo corpo di m 8 x 28.
Trattandosi di un ampliamento insuscettibile di conseguire un permesso
eccezionale fondato sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, nel luglio dell'anno
seguente i ricorrenti hanno inoltrato una variante riduttiva per un ampliamento
di dimensioni più contenute (m 15.00 x 6.50).
La variante è stata approvata dall'autorità cantonale e dal
municipio con risoluzioni del 27 febbraio 1992 e del 24 marzo 1992.
B. Scostandosi dal progetto
approvato, i ricorrenti hanno iniziato a realizzare un ampliamento di
dimensioni di gran lunga superiori a quelle previste dai piani oggetto del permesso
suddetto (m 23.70 x 7.20 invece di 15.00 x 6.50).
Constatato l’abuso, il 16 novembre 1992 il municipio ha
ordinato loro di sospendere i lavori ed ha aperto a loro carico un procedimento
contravvenzionale.
Con scritto del 29 dicembre 1992 - sottoscritto da tutti - i
ricorrenti si sono giustificati affermando di aver bisogno di più spazio.
C. Il 9 febbraio 1993 il
municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti un ulteriore rapporto di
contravvenzione, rimproverando loro di aver formato un deposito abusivo di
veicoli sul sedime annesso all'autofficina.
Con scritto del 22 febbraio 1993 i ricorrenti si sono
giustificati affermando che il deposito non era permanente e che avevano nel
frattempo provveduto ad allontanare i veicoli. Anche queste giustificazioni
erano sottoscritte da tutti i ricorrenti.
D. Il 3 novembre 1993 il
municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti un terzo rapporto di
contravvenzione, addebitando loro di aver realizzato fondazioni di dimensioni
superiori a quelle previste dai progetti approvati nel 1991 e di aver eretto
pilastri in cemento armato "compresi nell'ampliamento di dimensioni m
13.92 x 7.20, dedotto il corpo scale di m 2.25 x 2.25".
I ricorrenti si sono giustificati asserendo di aver
rinunciato all'ampliamento abusivo di m 23.00 x 7.50, limitandolo a quello
accertato dall'autorità comunale in base alla posizione dei pilastri in cemento
armato.
Il 25 gennaio 1994 il municipio ha rilasciato ai ricorrenti
una licenza in variante per un ampliamento di m 13.92 x 7.20.
E. Il 6 settembre 1994 il
municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti un ultimo rapporto di
contravvenzione, rimproverando loro di aver abusivamente ampliato di 570 mq il
piazzale annesso all’autofficina.
Con scritto del 14 settembre 1994 i ricorrenti hanno
recisamente contestato l’addebito, asserendo di non aver realizzato alcun
ampliamento del piazzale.
F. Con decisione 10 agosto 1995
il municipio di __________ ha inflitto ai ricorrenti in solido una multa di fr.
5'000.-- per violazione della LE. Su ricorso di quest’ultimi la sanzione è
stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato in quanto lesiva del principio
di individualizzazione della pena (ris. gov. 17.10.95)
G. Con decisioni del 29 gennaio
1997 il municipio di __________ ha ripreso il procedimento infliggendo a
ciascuno dei comproprietari una multa di fr. 1'250.-- per le infrazioni
addebitate loro con i primi tre rapporti di contravvenzione, ovvero per:
-
aver
eseguito fondamenta di dimensioni superiori a quelle approvate con la licenza
edilizia dell'8 luglio 1991;
-
aver
formato un deposito abusivo di veicoli sul terreno adiacente;
-
aver
eseguito fondamenta di dimensioni superiori a quelle approvate l'8 luglio 1991
ed eretto pilastri in cemento armato “compresi nell'ampliamento di dimensioni
di m 13.92 x 7.20".
Le decisioni, sostanzialmente
identiche, imputavano ai ricorrenti di essere incorsi in una violazione formale
della legge, eseguendo opere non previste o difformi dai piani approvati.
H. Con giudizio 27 agosto 1997 il
Consiglio di Stato ha confermato le multe, respingendo le impugnative contro di
esse interposte da __________, __________, __________ e __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che i ricorrenti fossero
egualmente responsabili delle infrazioni loro imputate. Ha comunque ridotto le
multe a fr. 1'000.--, prosciogliendo i ricorrenti dall’addebito di aver
eseguito fondamenta di dimensioni superiori a quelle approvate, che il
municipio di __________ aveva mosso loro per la seconda volta con il rapporto di
contravvenzione del 3 novembre 1993.
I. Con distinti ricorsi del
16 e del 17 settembre 1997 i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del giudizio governativo e
delle multe in oggetto.
I ricorrenti rimproverano al municipio ed al Consiglio di
Stato di non aver individualizzato le rispettive responsabilità. Il fatto di
essere comproprietari in parti uguali del fondo oggetto degli interventi
abusivi non basterebbe per considerarli egualmente responsabili.
Il ricorrente __________ obietta inoltre che il giudizio
governativo non gli sarebbe stato notificato. La busta recapitata dall'autorità
cantonale al patrocinatore comune avrebbe infatti contenuto soltanto gli
esemplari destinati agli altri tre ricorrenti
K. I ricorsi sono avversati dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- I ricorsi, tempestivi, sono
ricevibili in ordine giusta gli art. 46 LE e 145 LOC.
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente toccati
dai provvedimenti censurati.
-
I giudizi possono essere
resi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo e
le generiche prove testimoniali chieste dai ricorrenti non appaiono invero atte
a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio.
-
Sterili sono le eccezioni
che il ricorrente __________ solleva con riferimento alla mancata notifica
della copia del giudizio governativo a lui destinata.
Il difetto non ha infatti limitato il ricorrente
nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
- Giusta l'art. 46 LE le
infrazioni alla legge, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono
punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.-- se è stata omessa una domanda
di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, sino a fr. 500.-- se è
stata omessa una notifica e sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
Se l'autore è recidivo - soggiunge l'art. 46 cpv. 2 LE - ha
agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da
questi massimi.
La multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione
e, se del caso, della colpa.
Sono punibili, precisa la norma in esame, tutte le persone
che hanno concorso al perfezionamento dell'infrazione, anche solo per
negligenza (cpv. 4). Sono quindi passibili di sanzione tanto il proprietario
del fondo, quanto il progettista, il direttore dei lavori o l'appaltatore (cfr.
art. 58 cpv. 3 LE 1973).
L'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto
illecito.
L'art. 46 LE si fonda sul principio della responsabilità per
colpa, non su quello della responsabilità oggettiva. Punibile è soltanto il
trasgressore per comportamento. Il semplice perturbatore per situazione non è
di principio passibile di sanzioni (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N.
1139).
- Nel caso concreto, il
municipio di __________ imputa ai ricorrenti tre distinte violazioni formali
della LE, ovvero il sovradimensionamento abusivo delle fondazioni (5.1), la
formazione di un deposito d'auto abusivo (5.2) e la costruzione difforme dai
piani approvati nel 1991 (5.3).
5.1. Sovradimensionamento abusivo delle fondazioni.
L'infrazione è stata commessa prima del 16 novembre 1992,
data in cui in municipio ha notificato ai ricorrenti il primo rapporto di
contravvenzione. Dato che gli atti del procedimento contravvenzionale non hanno
interrotto la decorrenza del termine quinquennale sancito dall'art. 46 cpv. 6
LE, l’infrazione è prescritta.
5.2. Deposito d'auto abusivo.
La formazione di un deposito d'auto su un terreno aperto configura
incontestabilmente un intervento edilizio soggetto a permesso di costruzione
(art. 4 lett. c RLE).
Con rapporto di contravvenzione del 9 febbraio 1993 il
municipio di __________ ha imputato ai ricorrenti di aver formato un deposito
d'auto abusivo sul terreno circostante l'autofficina. Gli atti non permettono
di stabilire nè l'ubicazione del deposito, nè il momento in cui è stato
formato. Con giustificazioni del 22 febbraio 1993 i ricorrenti hanno affermato
che il deposito era provvisorio e che nel frattempo era stato rimosso. Reagendo
ad un ordine di ripristino del 29 marzo 1993, impartito loro dal municipio, gli
stessi ricorrenti hanno poi asserito che le autovetture ancora stazionate
all'esterno dello stabile si trovavano su un piazzale esistente sin da quando
l'officina è stata costruita.
L'11 giugno 1993 il municipio ha infine esperito un sopralluogo
in contraddittorio, nell'ambito del quale ha accertato che sul retro
dell'officina v'erano ancora depositati 28 veicoli su un'area di m 35 x 14, che
si estendeva oltre il piazzale preesistente.
Orbene, di fronte a questi riscontri oggettivi, questo Tribunale
ritiene che dal profilo materiale l'infrazione si sia effettivamente
perfezionata. Restano da stabilire le responsabilità individuali dei singoli
comproprietari.
A tal proposito, gli atti permettono soltanto di stabilire
che __________ ed __________ sono marito e moglie, mentre gli altri due
comproprietai sono i figli. L'autofficina è intestata alla Garage __________
ed è gestita dal figlio __________, che al pari dei genitori abita ai piani
superiori dello stabile.
Orbene, l'insieme di questi elementi consente a questo
Tribunale di ascrivere l'infrazione unicamente al ricorrente __________
__________, responsabile dell’autofficina e quindi autore materiale
dell’ampliamento abusivo del deposito d’auto. Non permettono invece di
dimostrare l'effettiva partecipazione degli altri tre comproprietari al
perfezionamento dell’infrazione. Per quanto è lecito presumere, questa deve
infatti essersi verificata in modo graduale e di difficile percezione. In
mancanza di riscontri oggettivi, che permettano di definirne il grado di
coinvolgimento, gli altri ricorrenti vanno pertanto prosciolti dall’addebito in
esame. Il fatto che si siano giustificati con un atto comune e che abbiano
omesso di chiedere più tempestivamente l'accertamento delle eventuali,
rispettive colpe non è sufficiente per considerarli coautori dell'infrazione.
5.3. Opere difformi dai piani approvati.
Gli atti dimostrano chiaramente che nel 1993, i lavori
sospesi l'anno precedente, sono stati ripresi con l'erezione di pilastri in
cemento armato, collocati in posizione diversa da quella prevista dal progetto
approvato.
Il perfezionamento dell'infrazione dal profilo materiale è
quindi certo. Altrettanto certa può essere ritenuta la responsabilità del
ricorrente __________, titolare dell'autofficina e quindi principale
interessato alla continuazione dei lavori.
Mancano invece, anche in questo caso, informazioni precise
per stabilire le eventuali colpe degli altri ricorrenti. Vero è che si sono
dimostrati solidali nella difesa. Ma questo non significa ancora che abbiano
agito di concerto ai fini del perfezionamento di questa ulteriore infrazione.
La difformità è d’altro canto minima e rilevabile soltanto mediante misurazione
precisa. Non potendosi ragionevolmente far carico agli anziani genitori ed alla
sorella del ricorrente __________ - promotore effettivo dell’ampliamento - di
non essersi adoperati per prevenire ed evitare l’abuso, questi tre ricorrenti
vanno quindi prosciolti anche da questo capo d’accusa.
- Commisurazione della multa.
In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorrente
__________ può essere ritenuto responsabile unicamente di due delle tre
infrazioni addebitategli. Tenuto conto della limitata gravità delle infrazioni,
del lungo tempo trascorso e del grado di colpa del trasgressore, questo
Tribunale ritiene adeguata una multa di fr. 600.--.
- Conclusione.
Stante quanto precede le impugnative inoltrate da __________,
__________ e __________ vanno integralmente accolte, annullando le decisioni di
multa ed il giudizio del Consiglio di Stato che le conferma. Il ricorso di
__________ può invece essere accolto soltanto parzialmente, annullando la
decisione governativa impugnata e riducendo la multa a fr. 600.--.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 46 LE; 145 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi di __________,
__________ e __________ sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. le multe 29 gennaio 1997 del
municipio di __________;
1.2. la decisione 27 agosto 1997 (n.
4090) del Consiglio di Stato.
- Il ricorso di __________ è
parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
2.1. la decisione 27 agosto 1997 (n.
4090) del Consiglio di Stato è annullata,
2.2. la decisione 29 gennaio 1997 del
municipio di __________ è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr.
600.--.
- Il comune di Stabio
rifonderà:
-
fr. 300.-- a __________
-
fr. 300.-- a __________
-
fr. 300.-- a __________
-
fr. 100.-- a __________
a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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